È necessario che il cedente prima di emettere la fattura non imponibile art. 8, c. 1, lett. c) Decreto Iva acceda al proprio cassetto fiscale e scarichi la dichiarazione d’intento ricevuta riportante la relativa data “di scarico” oppure è sufficiente che ne prenda visione?

Gli adempimenti in materia, da osservare dal 2.3.2020, sono i seguenti:

1) il cliente esportatore abituale invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di Dichiarazione d’intento;

2) riceve la risposta con tanto di n. di protocollo di ricezione e la stampa; non è più obbligato ad annotarle e numerarle nell’apposito Registro; l’Agenzia delle Entrate la smista nel cassetto fiscale del fornitore;

3) facoltativamente comunica al suo fornitore (magari utilizzando la PEC per avere data certa anche se non richiesta normativamente) la sua intenzione di voler acquistare senza Iva specificando l’ammontare e il numero di protocollo ricevuto dall’Agenzia Entrate. Opportuno inviare al fornitore sia la dichiarazione d’intento che la ricevuta telematica contenente il protocollo telematico;

4) il fornitore, non più obbligato ad annotarle e numerarle nell’apposito Registro, deve effettuare la verifica sul suo cassetto fiscale e, se constata la regolarità, da quel giorno (ma non prima) può consegnare/spedire la merce emettendo DDT e successivamente fattura non Imponibile IVA (art. 8 c. 1 lett. c DPR 633/72), citando in fattura la data e il n. di protocollo telematico della D.I. del cliente; infine il fornitore conserva la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo effettuato e della data della verifica, anche per avere sempre sottomano sia l’ammontare del plafond di quel cliente che il suo numero di protocollo telematico.

Categorie Contabilità, Fattura Smart, Iva
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