La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 8/E del 3 aprile ha preso in esame le modalità di invio della merce e ha fatto una precisazione interessante:
il documento di trasporto non deve necessariamente seguire la merce durante il trasporto ma può essere validamente inviato in formato digitale al cliente
Quindi i DDT possono essere spediti entro il giorno in cui è iniziato il trasporto e nessun intervento o annotazione è richiesto sul documento di trasporto successivamente alla sua emissione.
Non trattandosi di documento soggetto alla obbligatoria dematerializzazione può esser conservato in formato pdf e si consiglia di allegarlo anche come documento allegato alla fattura elettronica.
Qualora l’invio del DDT venga effettuato in modalità elettronica Vi consigliamo di utilizzare la vostra PEC.
Utilizzare il DDT consente, a differenza della fattura immediata, di predisporre una fattura differita che può essere emessa entro il 15 giorno del mese successivo a quello di emissione del documento di trasporto.
In tal caso occorre ricordare che nel calcolo della liquidazione iva mensile o trimestrale occorre ricomprendere la fattura differita (consultare lo studio per sapere come comportarsi per la registrazione delle fatture differite con Tandem).