Il D.D.T. può non viaggiare con la merce

La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 8/E del 3 aprile ha preso in esame le modalità di invio della merce e ha fatto una precisazione interessante:

il documento di trasporto non deve necessariamente seguire la merce durante il trasporto ma può essere validamente inviato in formato digitale al cliente

Quindi i DDT possono essere spediti entro il giorno in cui è iniziato il trasporto e nessun intervento o annotazione è richiesto sul documento di trasporto successivamente alla sua emissione.

Non trattandosi di documento soggetto alla obbligatoria dematerializzazione può esser conservato in formato pdf e si consiglia di allegarlo anche come documento allegato alla fattura elettronica.

Qualora l’invio del DDT venga effettuato in modalità elettronica Vi consigliamo di utilizzare la vostra PEC.

Utilizzare il DDT consente, a differenza della fattura immediata,  di predisporre una fattura differita che può essere emessa entro il 15 giorno del mese successivo a quello di emissione del documento di trasporto.

In tal caso occorre ricordare che nel calcolo della liquidazione iva mensile o trimestrale occorre ricomprendere la fattura differita (consultare lo studio per sapere come comportarsi per la registrazione delle fatture differite con Tandem).

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