Tutte le aziende con almeno un dipendente, entro il prossimo 31 marzo, devono comunicare telematicamente all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 18, comma 1 lettera aa), D.Lgs. 81/2008).
L’obbligo scatta nel caso di nuova nomina o nuova designazione. Non c’è bisogno di effettuare la comunicazione se, alla scadenza del triennio, il rappresentante dei lavoratori uscente non si dimette dall’incarico.
La figura dell’RLS e il suo ruolo in azienda
I lavoratori hanno diritto di controllare, mediante le loro rappresentanze, l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. La legge ha perciò previsto la nomina di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS).
Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. In quelle che occupano:
– fino a 15 lavoratori, è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
– più di 15 lavoratori, è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; esclusivamente in assenza di queste, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Chi è obbligato alla comunicazione
L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro che hanno eletto o designato un RLS, indipendentemente dal settore di attività o dalle dimensioni dell’azienda. La comunicazione deve essere effettuata per ciascuna unità produttiva in cui è presente un RLS.
Modalità di comunicazione
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online “Comunicazione RLS” disponibile sul portale INAIL. Per accedere al servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro oppure tramite il proprio consulente del lavoro. A tale trasmissione, oltre al nominativo del RLS, andrà allegato anche il verbale di elezione (se i lavoratori sono più di uno) oppure l’accettazione dell’incarico (in caso di un solo dipendente).
Cosa comunicare
La comunicazione riguarda i dati identificativi del RLS (nome, cognome, codice fiscale) e le informazioni relative all’elezione o designazione (data, modalità). In caso di variazione del RLS, è necessario aggiornare la comunicazione entro 30 giorni dall’evento.
Sanzioni
La mancata o incompleta comunicazione dei dati dell’RLS all’INAIL è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 71,20 a € 427,17.