Nel quadro degli strumenti di definizione agevolata introdotti dall’ultima Legge di bilancio, il Decreto Milleproroghe introduce delle modifiche in tema di stralcio dei debiti fino a € 1000, sulla definizione agevolata delle liti pendenti, nonché su conciliazione/rinuncia agevolata alle controversie in Cassazione (art. 3-bis DL 198/2022 conv. in L. 14/2023). Lettura sintetica delle novità
Lo stralcio dei debiti fino a mille euro
La Legge di Bilancio 2023 ha riproposto, nell’ambito delle varie misure della cd “Tregua Fiscale”, lo stralcio dei debiti fino a € 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 1 L. 197/2022, c. da 222 a 230).
La determinazione della soglia
Concorrono a determinare la soglia-limite dei € 1.000 la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi affidati all’agente della riscossione, senza tener conto degli interessi di mora e dell’aggio. Va considerato il debito effettivo alla data di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) e non quello originario.
Termini per l’annullamento automatico
Sono automaticamente annullati i debiti fino a € 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, nell’intervallo temporale indicato in premessa, dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. “rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”. Tale annullamento deve essere effettuato alla data del 30 aprile 2023, e non più del 31 marzo 2023, in virtù della modifica operata dal legislatore con il “Milleproroghe”. Per consentire il discarico senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore e l’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione dovrà trasmettere allo stesso ente, non più entro il 30 giugno 2023 ma entro il 30 settembre 2023 (termine modificato dal “Milleproroghe”), l’elenco delle quote annullate, in conformità alle specifiche tecniche a suo tempo adottate con il DD MEF 15 giugno 2015.
La sorte delle somme nelle more versate
Viene previsto che le somme eventualmente versate con riferimento ai debiti oggetto di annullamento, anteriormente al 30 aprile 2023 (e non più al 31 marzo 2023) restano definitivamente acquisite.
La sospensione della riscossione
Per i crediti potenzialmente oggetto di annullamento automatico viene esplicitamente prevista la sospensione della riscossione fino alla data di annullamento (30 aprile 2023).
Stralcio: le esclusioni
Sono esclusi dallo stralcio automatico:
– i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 Reg. UE 1589/2015 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1 lett. a) Decisione 7 giugno 2007 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, Decisione 26 maggio 2014 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, Decisione 14 dicembre 2020 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio;
– l’IVA riscossa all’importazione.
Lo stralcio per gli altri enti creditori
Annullamento non automatico
Per gli altri Enti creditori, diversi da amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali, l’annullamento non è automatico.
I debiti stralciabili
L’annullamento potrà riguarderà solo somme da corrispondere, alla data di entrata in vigore della Legge, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora ma non per capitale, somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno, invece, integralmente dovute.
Le sanzioni amministrative, non tributarie
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, viene previsto l’annullamento parziale limitatamente agli interessi, comunque denominati, non essendo contemplate le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare.
La delibera
Gli altri enti creditori potranno, quindi, deliberare, nelle forme di legge, di non applicare ai loro crediti la procedura di stralcio, così evitando l’annullamento automatico. In tal caso, il provvedimento andava adottato entro il 31 gennaio scorso.
L’estensione
Il “Milleproroghe”, tuttavia, è intervenuto ampliandone il termine (31 marzo 2023 e non più 31 gennaio) entro il quale potrà essere adottata la delibera o ancora, entro la medesima data, un provvedimento con il quale viene stabilita l’integrale applicazione delle disposizioni ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
La pubblicazione e l’efficacia
Il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente creditore entro il 31 marzo 2023 e comunicato, entro la stessa data, all’agente della riscossione che, a sua volta, lo pubblicherà all’interno del proprio sito internet istituzionale. Ai fini della procedura in parola, i provvedimenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e non già dalla trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, a cui saranno inviati, ai soli fini statistici, entro il 30 aprile 2023.
Sospensione della riscossione
Anche per gli altri Enti creditori che delibereranno per l’applicazione “integrale” dello stralcio viene esplicitamente prevista fino al 30 aprile 2023 la sospensione della riscossione dei debiti che saranno oggetto di annullamento automatico.
Considerazioni sui possibili effetti dello “stralcio” su controversie pendenti e procedure esecutive e/o cautelari già avviate
La procedura di annullamento automatico sopra illustrata potrebbe produrre effetti anche sulle controversie pendenti in relazione ai singoli debiti (sub judice) affidati all’agente della riscossione fra il 2000 e il 2015, iscritti a ruolo anche in applicazione della riscossione frazionata in pendenza di giudizio (art. 68 D.Lgs. 546/92).
A titolo esemplificativo, pertanto, una lite avente ad oggetto un avviso di intimazione per IRPEF 2015, avente un carico tributario complessivo pari ad euro mille (escludendo interessi di mora e aggio) determinerebbe una causa sopravvenuta di cessazione della materia del contendere con estinzione “automatica” del giudizio. Stesso dicasi per procedure esecutive e/o cautelari (sub judice e non) attivate per debiti complessivamente inferiori ad euro mille che decadrebbero per effetto dello “stralcio automatico”. Parimenti, verrebbe caducata la misura esecutiva e/o cautelare attivata su più ruoli che, singolarmente considerati, fossero inferiori ad euro mille. Qualora, invece, l’atto esecutivo e/o cautelare sia stato attivato su più ruoli, in parte inferiori a euro mille e in parte superiori a tale soglia, si dovrebbe ritenere comunque caducata l’attività esecutiva e/o cautelare posta in essere e “sostituita” da una nuova attività al netto dei debiti annullati.
La definizione agevolata delle liti pendenti
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. da 186 a 205), ha previsto la definizione agevolata delle liti pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione. Per i presupposti e l’ambito di applicazione di tale misura si rimanda al Focus pubblicato in data 10 febbraio 2023.
Con riferimento al presupposto soggettivo, per poter considerare la lite come potenzialmente definibile, il c. 205 ha previsto la possibilità per i Comuni di manifestare la propria volontà di aderire alla definizione agevolata entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti. Con il recente decreto “Milleproroghe” è stato esplicitato che: «I provvedimenti degli enti locali», in deroga alle norme ordinarie, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici».
Pertanto, a titolo esemplificativo, una controversia pendente alla data del 1° gennaio 2023 e avente quale parte il Comune o un suo Ente strumentale, non sarebbe definibile qualora la delibera venisse adottata dopo il 31 marzo 2023 oppure pubblicata sul sito internet del Comune successivamente a tale data. Ciò venendo in rilievo la perentorietà e tassatività, in generale, delle norme agevolative e il divieto di loro interpretazione analogica e/o estensiva. Parimenti, in tali casi, dal 1° aprile 2023, venendo meno la potenziale definibilità della lite, cesserebbe l’effetto sospensivo (c. 199) di nove mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.
La conciliazione agevolata delle controversie tributarie e la rinuncia agevolata alle controversie in cassazione
Nel pacchetto “Tregua fiscale” di cui alla Legge di Bilancio 2023 sono state, altresì, previste ulteriori due misure di definizione agevolata delle controversie pendenti: la “Conciliazione agevolata delle controversie tributarie” (c. da 206 a 212) nonché la “Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione”.
Il Decreto “Milleproroghe”, di recente approvazione, ne ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione anche alle liti pendenti che vedono quale parte (chiamata in causa o intervenuta in giudizio) il Comune o un suo Ente strumentale.