La corresponsione dell’anticipazione e del trattamento di fine rapporto al termine del rapporto di lavoro dipendente

In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore ha diritto al TFR. Si tratta di un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello della prestazione di lavoro. In casi particolari il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR.

Richiesta di anticipazione del TFR

Condizioni per richiedere l’anticipazione

Il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti:

  • del 10% degli aventi titolo
  • comunque del 4 % del numero totale dei dipendenti.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

La richiesta deve essere giustificata da particolari necessità quali:

a) spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;

c) congedi per:

  • astensione facoltativa per maternità;
  • formazione;
  • formazione continua.

Cosa deve fare il lavoratore

Il lavoratore per poter ottenere l’anticipo deve presentare formale richiesta al proprio datore di lavoro.

LAVORATORE

Luogo e data _____________

Spett.le

AZIENDA

_________________________

_________________________

OGGETTO : richiesta anticipo TFR

Il sottoscritto __________ , nato a _____________ il ____________, residente in ______________ Via __________ n. ___, dipendente della ditta _____________________________________ a far data dal ______________, viene con la presente a richiedere un’anticipazione sul trattamento di fine rapporto maturato dalla data di assunzione nella misura di Euro ______________al lordo di ogni ritenuta fiscale, previdenziale e assistenziale per le seguenti motivazioni ______________________________________________

Ringraziando anticipatamente, porge distinti saluti.

F.to il Lavoratore

Luogo e data ….

Il lavoratore …

 

Per contro il datore dovrà, oltre a effettuare le operazioni di liquidazione dell’anticipo nella prima mensilità utile, comunicare formalmente la concessione dell’anticipazione.

CARTA INTESTATA AZIENDA

Luogo e data _____________

Egr. Sig.

______________________

Via _____________________

Città ____________________

 

OGGETTO : Anticipazione sul T.F.R.

Le comunichiamo che, in accoglimento della richiesta da Lei avanzata, in aggiunta alle competenze relative al mese di _____________ Le verrà corrisposta la somma di € _______(In lettere ______________________________) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto.

Le rammentiamo che il suddetto importo andrà a diminuire l’accantonamento del trattamento di fine rapporto ad oggi maturato e che, ai sensi delle norme vigenti, non ha più diritto ad alcuna anticipazione nel corso del rapporto di lavoro in essere.

Con i migliori saluti.

F.to L’azienda

per ricevuta – il lavoratore

data _____________ firma_____________________________

Adempimenti del datore di lavoro

L’azienda è tenuta ad accogliere le domande di anticipazione del TFR nel limite del 10% dei lavoratori per anno e del 4% del totale dei lavoratori (per il calcolo degli aventi diritto si considera il numero di lavoratori esistente a inizio anno). I contratti collettivi possono fissare criteri diversi.

Inoltre, salvo che i contratti collettivi prevedano diversi criteri di priorità, le richieste devono essere soddisfatte secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Sarebbe invece illegittimo, da parte del datore di lavoro, valutare globalmente alla fine dell’anno tutte le richieste ricevute e scegliere i beneficiari secondo criteri stabiliti in modo unilaterale.

Sono escluse dall’obbligo di erogare l’anticipazione del TFR le aziende con meno di 25 dipendenti (dato che applicando la percentuale del 4% il risultato non può essere inferiore all’unità).

Esempio

Se un’azienda conta 30 dipendenti, di cui 20 con almeno 8 anni di lavoro, è obbligata a concedere l’anticipo del TFR nel limite del 10%, ossia in favore di 2 lavoratori, e nel limite del 4% (calcolato sulle 30 unità), quindi non più due lavoratori ma uno soltanto (poiché il 4% di 30 lavoratori è pari a 1,2 lavoratori).

Per l’azienda, di 30 unità lavorative, l’obbligo scatta quindi nei confronti di un solo lavoratore.

La liquidazione del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro

La liquidazione del TFR, effettuata alla cessazione del rapporto di lavoro, è soggetta ad un sistema di tassazione diverso rispetto a quello previsto per la corresponsione delle retribuzioni ordinarie.

Il regime di determinazione dell’imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, a partire dal 1° gennaio 2001, si differenzia rispetto al momento di maturazione dello stesso.

Infatti, l’importo accantonato fino al 31 dicembre 2000 è assoggettato a imposizione rispetto ad imponibile dedotto di una quota annua forfettaria, con le modalità stabilite dalle disposizioni previgenti (c.d. quota di abbattimento).

Invece, gli accantonamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001, comprensivi anche della rivalutazione del fondo esistente al 31 dicembre 2000 e delle quote di TRF maturate a partire dal 1° gennaio 2001, vengono tassati secondo le nuove disposizioni in materia, che prevedono modalità di prelievo differenziate sulla parte retributiva del trattamento (fondo) rispetto alla parte finanziaria (rivalutazioni).

La quota fiscalmente imponibile del TFR è calcolata differentemente, come dicevamo, rispetto al momento di maturazione del trattamento:

  • per le quote accantonate fino al 31 dicembre 2000, l’imponibile è pari all’importo lordo del TFR, comprensivo anche delle anticipazioni maturate fino al 31 dicembre 2000, al netto delle quote trasferite alla previdenza complementare. Dalla somma così determinata viene dedotto un importo pari a € 309,87 (c.d. abbattimento) per ciascun anno di effettivo rapporto di lavoro. L’importo anzidetto dovrà essere riproporzionato anche in frazione mensile (per annualità non complete), in caso di lavoro part-time e nelle ipotesi in cui il TFR venga parzialmente trasferito alla previdenza complementare;
  • per le quote accantonate a partire dal 1o gennaio 2001, l’imponibile è costituito dall’importo maturato a decorrere dal 1o gennaio 2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle anticipazioni. Dall’importo devono essere dedotte le quote eventualmente trasferite alla previdenza complementare e la quota di rivalutazione maturata dopo il 31 dicembre 2000 (tassata annualmente con l’imposta sostitutiva dell’11% fino al 31 dicembre 2014 e del 17% a partire dal 1° gennaio 2015).

Al fine del calcolo dell’imposta sul TFR è necessario individuare un’aliquota media. Quest’ultima è data dal rapporto tra l’imposta calcolata sul reddito di riferimento ed il reddito di riferimento stesso.

Determinazione e applicazione

Per calcolare il reddito di riferimento, in relazione al quale si determina l’aliquota di tassazione del TFR, è necessario effettuare le operazioni sotto riportate, considerando che:

  • TFR 1 = TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, comprensivo delle relative rivalutazioni fino alla stessa data e delle eventuali anticipazioni erogate a favore del dipendente;
  • TFR 2 = TFR maturato dal 1o gennaio 2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle relative anticipazioni già erogate;
  • R = rivalutazioni effettuate sul fondo a partire dal 1o gennaio 2001 e assoggettate separatamente ad imposta sostitutiva.

Determinazione del reddito di riferimento:

(TFR 1 + TFR 2 − R) × 12

____________________

n. anni maturazione TFR

Determinazione dell’aliquota media:

IRPEF sul reddito di riferimento × 100

______________________________

reddito di riferimento

L’imposta lorda si calcola applicando l’aliquota media alla somma delle due basi imponibili relative al TFR 1 e al TFR 2, con esclusione:

  • delle quote eventualmente versate a fondi pensione;
  • dell’abbattimento spettante fino al 31 dicembre 2000;
  • delle rivalutazioni effettuate sul fondo dal 1° gennaio 2001.

Detrazioni

In determinate ipotesi, sotto riportate, l’imposta lorda viene ridotta applicando una detrazione.

a) TFR e indennità equipollenti il cui diritto alla percezione sorge a decorrere dal 1o aprile 2008: la detrazione applicabile è di importo variabile a seconda del reddito di riferimento (che in ogni caso non può essere superiore a € 30.000). È considerato reddito di riferimento il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai fini dell’individuazione dell’aliquota di tassazione del TFR e delle indennità equipollenti.

Modalità di calcolo della detrazione:

Reddito di riferimento (RR)

Detrazione

Fino a € 7.500

€ 70

Da € 7.500 a € 28.000

€ 50 + € [20 × (28.000 – RR) / 20.500] (*)

Oltre € 28.000 e fino a € 30.000

€ 50 × € (30.000 – RR) / 2.000 (*)

(*) Se il risultato del rapporto è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

La detrazione viene riconosciuta dai datori di lavoro in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta.

A tal fine, i beneficiari del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro devono attestare in forma scritta, su richiesta del datore di lavoro, di non aver già fruito della detrazione di cui si tratta con riferimento ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

La detrazione spetta anche per gli acconti. Non spetta, invece, in relazione alle somme erogate a titolo di anticipazione.

Con riferimento alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro la detrazione spetta solamente nelle ipotesi di integrale destinazione del TFR alle forme di previdenza complementare.

A questi effetti, il reddito di riferimento del TFR è determinato in modo virtuale.

b) rapporti di lavoro a termine di durata effettiva non superiore a due anni: la detrazione è pari a € 61,97 per ciascun anno a partire dal 2001.

In caso di prestazione lavorativa inferiore all’anno, l’importo della detrazione è rapportato al mese, intendendo per tale quello in cui è maturato il TFR.

La detrazione, pertanto, non spetta per i mesi in cui il rapporto è stato sospeso e per quelli in cui non matura il TFR, essendo la prestazione lavorativa inferiore a 15 giorni.

In caso di rapporto di lavoro part-time, la detrazione deve essere riproporzionata sulla base del rapporto tra l’orario normale contrattualmente previsto e l’orario ridotto del part-time.

L’imposta netta è data dall’imposta lorda meno le detrazioni.

Le anticipazioni di TFR già erogate ai lavoratori contribuiscono a formare l’imponibile.

La tassazione alla quale erano state sottoposte le anticipazioni all’atto dell’erogazione è, infatti, provvisoria ed l’imposta versata si considera in acconto. Pertanto, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro si terrà conto delle anticipazioni già erogate e dell’imposta già versata a titolo di acconto.

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