Tipologie di interventi di recupero edilizio e aliquota iva applicabile

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Qui di seguito troverete una utile tabella riepilogativa di tutte le principali casistiche di tipologie di lavori e di vendita di manufatti con indicazione dell’aliquota iva applicabile.

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Tipologie di interventi di recupero (n. 127 duodecies e quaterdecies tab. A parte III DPR 633/72)

Tipologia (art. 3 DPR 380/2001(1)Esempi (Circ. Min. 24 febbraio 1998 n. 57/E)Aliquota
a) manutenzione ordinaria:
sono interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
• sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
• riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
• verifiche e revisioni obbligatorie e ripristino della funzionalità degli impianti (di riscaldamento, elevatori, ecc.), compresa la sostituzione delle parti di ricambio (Risp AE 9 novembre 2020 n. 11 e Ris. AE 4 marzo 2013 n. 15/E); non vi rientra la fornitura in comodato di sim card per il collegamento al servizio di telesoccorso (Risp. AE 24 luglio 2019 n. 18);
• rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
• rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
• rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
• sostituzione tegole, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
• riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
• riparazione recinzioni;
• sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
• 22%
• 10% per fabbricati a prevalente destinazione abitativa (v. n. 58490 e s.)
b) manutenzione straordinaria su edifici diversi da quelli pubblici residenziali (2):
sono interventi relativi a tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche nelle destinazioni d’uso. Sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso (3)
• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
• realizzazione di opere quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
• realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione della volumetria complessiva degli edifici (ciò in base alla nuova formulazione della norma);
• realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;
• consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
• rifacimento di scale e rampe;
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
• sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
• interventi finalizzati al risparmio energetico;
• interventi di messa a norma degli edifici (adeguamento impianti elettrici, idraulici e per l’erogazione del gas).
• 22%
• 10% per fabbricati a prevalente destinazione abitativa (v. n. 58490 e s.)
c) restauro e risanamento conservativo:
sono volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto di elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili
• modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
• innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
• adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
10%
d) ristrutturazione edilizia:
trasformano gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
• riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
• mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
• trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
• modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
• interventi di ampliamento delle superfici;
• demolizione e ricostruzione dell’edificio con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico; l’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana (4) (5);
• ripristino e ricostruzione di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti purché sia possibile accertarne la consistenza preesistente.
10%
e) ristrutturazione urbanistica:
scopo degli interventi è sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (6)
• ripavimentazione e ampliamento della rampa di accesso storico nonché rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione (Ris. Min. 7 aprile 1999 n. 61/E);
• sistemazione della superficie viaria e del sottosuolo, nell’ambito del quale si inquadra eventualmente la realizzazione di parcheggi (Ris. Min. 7 aprile 1993 n. 430607);
• demolizione nel centro storico di un fabbricato degradato e costruzione sull’area di risulta di un parcheggio multipiano e di un fabbricato a uso abitativo (Ris. Min. 24 settembre 1991 n. 430395);
• ampliamento di uno stabilimento inserito nel piano di recupero di un’intera zona sottoposta a tutela ambientale (Ris. Min. 17 dicembre 1991 n. 501157);
• consolidamento o trasferimento di un intero centro abitato mediante la costruzione di un nuovo centro cittadino (Ris. Min. 16 dicembre 1991 n. 501044).
10%
f) manutenzione straordinaria effettuata su edifici pubblici residenziali (7)vedi lettera b).10%
(1) La disposizione IVA richiama ancora l’art. 31 L. 457/78 ma il riferimento deve essere ora riferito all’art. 3 DPR 380/2001 (Circ. AE 16 febbraio 2007 n. 11/E).
(2) Sono considerati edifici privati anche quelli realizzati con l’intervento pubblico (edilizia convenzionata o agevolata).
(3) Salva diversa previsione delle leggi regionali, costituisce mutamento d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare ad una diversa categoria tra: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale (art. 23 ter DPR 380/2001).
(4) Previsione così modificata (in particolare in merito al possibile incremento di volumetria), dall’art. 10 c. 1 lett. b DL 76/2020 conv. in L. 120/2020.
(5) L’aliquota agevolata si applica anche all’appalto relativo alla demolizione se prevista la successiva ricostruzione (Risp. AE 6 ottobre 2020 n. 446).
(6) I lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di “costruzione” (richiedendo quest’ultimo la realizzazione “ex novo” di un’opera edilizia), rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta. Solo in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è applicabile l’aliquota IVA ridotta nella considerazione che trattasi di interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali di cui al n. 58700 (Ris. AE 19 maggio 2008 n. 202/E).
(7) Per edifici pubblici residenziali si intendono quelli aventi tutte le seguenti caratteristiche (Circ. Min. 9 luglio 1999 n. 151/E):
– siano realizzati da Stato, enti pubblici territoriali, IACP e loro consorzi e fruiscano del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici;
– siano costituiti da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, ecc.), fatti costruire direttamente dallo Stato o da enti pubblici ai quali, in virtù di leggi e in forza di propri atti costitutivi, sia stata demandata la costruzione degli stessi.
Beni finiti per il restauro e la ristrutturazione
 
Sono soggette ad Iva con l’aliquota del 10% le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione degli immobili  (n. 127-terdecies, Tab. A, Parte III, D.P.R. 633/1972 [/mepr-show]

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