Il rapporto di lavoro a tempo determinato

Durata massima e causali (art. 19, c. 1-3, D.Lgs. 81/2015; art. 1, c. 1, DL 87/2018 conv. in L. 96/2018).

 Il contratto di lavoro a termine, fatta eccezione per le attività stagionali, può avere una durata massima di 24 mesi.
In particolare, è possibile stipulare contratti a termine per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza alcuna specifica causale, solo per contratti di durata fino a 12 mesi.
Il termine apposto al contratto può superare i 12 mesi, ma non eccedere i 24 mesi, laddove sussista almeno una delle seguenti causali:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’azienda, o di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Il rispetto delle causali è necessario anche in caso di:
– proroghe successive del contratto che comportano il superamento del limite dei 12 mesi;
– rinnovi del contratto, in ogni caso.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi senza una delle causali, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
In ogni caso, la durata dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi. Sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi.
Se il limite dei 24 mesi viene superato (per effetto di un unico contratto o di più contratti), il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Precisazioni:
 
1) Nel caso di più contratti tra i medesimi soggetti, ai fini del computo dei 24 mesi, si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a termine.
 
2) Le attività stagionali sono quelle da individuare con DM (art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015). Fino all’adozione di tale decreto, si applicano le disposizioni attualmente vigenti (DPR 1525/63). Sono inoltre valide le previsioni contenute nella contrattazione collettiva cui è demandata, come in passato, la possibilità di integrare il quadro normativo (Risp. Interpello Min. Lav. 20 maggio 2016 n. 15).
 
3) Le causali inserite nel contratto non possono essere una semplice ripetizione del dettato normativo, ma devono spiegare in cosa consistono, materialmente, le esigenze per la singola realtà aziendale. Tale onere di specificazione delle ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato risponde all’esigenza di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e la non modificabilità della stessa nel corso del rapporto (Cass. 20 maggio 2020 n. 9200).
 
4) Fino al 30 settembre 2022 era possibile stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi inserendo specifiche causali previste dai contratti collettivi (art. 41 bis DL 73/2021 conv. in L. 106/2021).
Il termine del 30 settembre 2022 si riferiva esclusivamente alla stipula del primo contratto tra le parti: tuttavia, anche successivamente a tale data, è possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione di queste causali (Nota INL 14 settembre 2021 n. 1363).
 
5) La durata massima del contratto a termine pari a 24 mesi si riferisce alla somma dei periodi di lavoro intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Se il lavoratore ha svolto mansioni riconducibili ad un livello e categoria legale differenti, il precedente rapporto di lavoro non si computa ai fini del raggiungimento del periodo di durata massima stabilito dalla legge (Nota INL 19 maggio 2021 n. 804).

Scadenza del termine 

Nella generalità dei casi, il rapporto di lavoro si conclude automaticamente alla scadenza del termine prefissato, senza necessità di preavviso, né di una formale comunicazione. A nostro avviso, però, nel caso di termine elastico (ossia legato ad un dato evento) la comunicazione dell’intervenuta cessazione del rapporto è obbligatoria e negli altri casi è comunque opportuna, dal momento che i termini dell’eventuale impugnazione del recesso da parte del lavoratore decorrono dalla comunicazione di cessazione del rapporto.
Alla scadenza è possibile prorogare il contratto a termine, trasformarlo in contratto a tempo indeterminato, farlo proseguire di fatto o, infine, stipularne un altro.
È possibile, infine, che le parti recedano anticipatamente dal rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve comunicare, entro 5 giorni, al ministero del Lavoro la cessazione del rapporto, solo nel caso in cui essa avvenga prima del termine comunicato al momento dell’instaurazione o della proroga del rapporto, per qualsiasi causa (consensuale, recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, ecc.). La comunicazione di cessazione va effettuata utilizzando il modello Unificato Lav.

Il termine legittimamente posto al contratto non può subire slittamenti per eventi quali la malattia e l’infortunio (Pret. Torino 2 luglio 1992) o il servizio militare (Cass. 10 novembre 1998 n. 11335): tali eventi determinano unicamente la sospensione del rapporto, entro i limiti del termine finale.

Proroga (art. 21, c. 01 e 1, D.Lgs. 81/2015;art. 1, c. 1 lett. b), DL 87/2018 conv. in L. 96/2018) 

Solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e se il lavoratore vi acconsente, è possibile prorogare il termine del contratto entro il limite di durata complessiva di 24 mesi.
Nel caso in cui la durata complessiva del rapporto sia superiore a 12 mesi, la proroga è, tuttavia, ammessa solo qualora sussista almeno una delle causali.

 Nell’atto di proroga le suddette esigenze devono essere indicate in modo specifico.

Esempio
Primo rapporto di lavoro a termine della durata di 6 mesi.
Proroga per un ulteriore periodo di 4 mesi. In questo caso, la proroga potrà essere “acasuale”, non essendo stato superato il periodo di durata massima di 12 mesi.

Seconda proroga per un ulteriore periodo di 4 mesi.
In quest’ultimo caso, sebbene la proroga intervenga prima del superamento dei 12 mesi complessivi di durata del rapporto, sarà necessario indicare la causale perché la durata complessiva del rapporto (durata iniziale e successive proroghe) è superiore a 12 mesi (6 mesi + 4 mesi + 4 mesi = 14 mesi)


In caso di proroga del contratto senza una delle causali, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Entro il medesimo arco temporale sono ammesse fino a 4  proroghe, a prescindere dal numero dei contratti.
Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Il datore di lavoro deve comunicare entro 5 giorni al ministero del Lavoro la proroga del contratto di lavoro a termine utilizzando il modello Unificato Lav.
 

Esempio
di comunicazione di proroga del contratto a termine (“acausale” – entro 12 mesi)
Egr. Sig.
Alfa Beta
Via Gamma n. 3
20140 Milano
Racc. A.r.
Oggetto: Proroga del contratto a termine stipulato in data ……

Con la presente Le comunichiamo la proroga del contratto a termine stipulato con la scrivente società in data ……
Per effetto della Sua accettazione della presente, il rapporto alle nostre dipendenze proseguirà, pertanto, fino al ……
Alla scadenza del suddetto termine il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente senza obbligo di comunicazione alcuna.
La sede di lavoro, le mansioni, l’orario di lavoro e il Suo trattamento retributivo e normativo, per il periodo in oggetto, rimarranno invariati.
La preghiamo di restituire copia della presente debitamente sottoscritta per integrale accettazione.
Luogo e data
………
Firma datore di lavoro
Per ricevuta e accettazione
Firma lavoratore

 

Precisazioni
 
1) Non rientra nella fattispecie della proroga il contratto, con un termine elastico o mobile, che subisce un allungamento in relazione al protrarsi della ragione che aveva dato luogo al contratto. In tali casi, infatti, si è sempre all’interno del termine mobile originariamente pattuito. Ad esempio, non si ha proroga nel caso di un contratto stipulato per la sostituzione di lavoratore assente per malattia, la cui scadenza si sposti oltre il termine originariamente fissato, in ragione dell’invio da parte del lavoratore di ulteriori certificati medici.
2) I contratti che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono essere prorogati anche quando la loro durata iniziale sia, in quanto legati alla durata del progetto di ricerca, superiore a 24 mesi.
Non è consentito, tuttavia, violare il limite delle 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi.
In altri termini, le eventuali proroghe di un contratto avente ad oggetto attività di ricerca devono comunque intervenire entro il termine di 24 mesi, fermo restando che l’ultima proroga può determinare una durata complessiva superiore ai 24 mesi in quanto commisurata alla durata del progetto di ricerca (Risp. Interpello Min. Lav. 11 aprile 2016 n. 12).
3) La proroga del contratto a termine oltre il periodo di 12 mesi può intervenire per “specifiche esigenze” previste dai contratti collettivi (art. 19, c. 1 lett. b-bis), D.Lgs. 81/2015).

Form per comunicare allo studio la proroga o trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato

Studio Barberis

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