Verifiche periodiche delle attrezzature: aggiornato l’elenco degli abilitati

Il ministero del Lavoro, di concerto con quello della Salute, con decreto direttoriale del 23 febbraio scorso ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’Inail, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’Asl per quelle successive.
Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’articolo 71 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro) il quale fa obbligo al datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima della messa in esercizio, siano sottoposte a controlli iniziale e periodici, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
L’allegato VII al Testo unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.
La prima di tali verifiche, come detto, è effettuata dall’Inail (subentrato all’Ispesl, soppresso nel 2013) che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.
Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle Asl e, ove istituita dalla legge regionale, dall’Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all’Inail per l’effettuazione delle prime verifiche.
Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell’organo di vigilanza.
Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall’articolo 87, comma 4, lett. b), del Testo unico, sono punite con la sanzione amministrativa da 614,25 a 2.211,31 euro.

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