LA ROTTAMAZIONE QUATER
La “rottamazione quater”, introdotta con la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 231-252), riguarda i carichi affidati all’agente della Riscossione fino al 30 giugno 2022; si tratta dunque di partite anche molto recenti, rispetto alle quali la definizione si atteggia, tra l’altro, come una comoda modalità di dilazione ampia delle somme dovute, alternativa rispetto alla disciplina a regime di cui all’articolo 19, Dpr 602/1973, avente ad oggetto un carico sensibilmente alleggerito rispetto a quello iniziale, ancora lontano dall’avvio di procedure esecutive.
Il vantaggio della nuova definizione, peraltro, non si limita al fatto che vi sono inclusi anche carichi che risalgono alla prima metà dell’anno appena decorso ma contempla l’azzeramento della totalità degli interessi, compresi quelli affidati all’agente della Riscossione, e dell’aggio di riscossione nonché la mancata riproposizione del divieto di dilazione dei carichi residui, in ipotesi di decadenza dalla procedura.
Alla rottamazione quater si accompagna, inoltre, la riedizione dell’azzeramento delle partite a ruolo non superiori a 1.000 euro, questa volta affidate fino al 31 dicembre 2015, con una disciplina però innovativamente complicata dalla previsione che limita il perimetro di applicazione della norma in caso di entrate di soggetti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali, salvo diversa deliberazione dell’ente titolare della pretesa.
Tale diversa deliberazione, peraltro, come si avrà modo di evidenziare più oltre, rischia di essere totalmente vanificata dalla facoltà del debitore di ottenere comunque i vantaggi negati da essa, aderendo alla rottamazione quater.
AMBITO OGGETTIVO DELLA NUOVA ROTTAMAZIONE
La novella di legge include tutti gli affidamenti eseguiti tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La prima evidente differenza rispetto alle precedenti edizioni della definizione agevolata in esame è dunque, come anticipato in apertura, il riferimento anche a partite molto recenti, in relazione alle quali, essendo presumibile che le operazioni di recupero non siano neppure iniziate, il debitore ben potrebbe non trovarsi in una posizione di morosità nei confronti dell’agente della riscossione, con l’effetto che la sanatoria in esame verrebbe così ad assumere la portata di una rateazione ampia (1), cui il diritto di accesso è garantito a tutti, riferito a un ammontare di debito fortemente ridotto.
È chiaro il sostrato “economico sociale” presupposto dalla normativa in commento: privati e operatori economici sono stati in larga parte colpiti dall’emergenza pandemica, peraltro immediatamente seguita dagli effetti della guerra in Ucraina, e, pertanto, è verosimile supporre che, nelle more di una stabile ripresa economica, il sistema produttivo e sociale abbia bisogno di essere in qualche modo “accompagnato” da misure di sostegno che ne facilitino la ripresa. Resta in ogni caso l’obiettivo di cospicuo vantaggio che si profila, per la prima volta, con riguardo per l’appunto a carichi molto recenti affidati all’agente della Riscossione.
Per espressa previsione di legge, possono essere inclusi nella definizione agevolata anche gli affidamenti contenuti in tutte le precedenti edizioni della rottamazione, realizzandosi così a tutti gli effetti una sorta di riapertura dei termini nei riguardi dei soggetti decaduti dalle sanatorie pregresse.
È possibile conoscere le partite definibili attraverso la consultazione degli estratti di ruolo, per il tramite dei servizi informativi messi a disposizione in via telematica dall’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader).
Ai fini dell’applicabilità della rottamazione è sufficiente che il flusso sia stato materialmente trasmesso all’agente della Riscossione entro la fine di giugno 2022, anche se la presa in carico da parte di quest’ultimo sia avvenuta nel mese successivo.
Sono potenzialmente interessate alla definizione agevolata tutte le entrate affidate all’Ader, tributarie e no, con le eccezioni tassativamente stabilite nella legge. Sono, pertanto, escluse, oltre alle entrate che costituiscono risorse comunitarie e all’Iva all’importazione, le seguenti:
- il recupero degli aiuti di Stato;
- le somme da condanna della Corte dei Conti;
- le sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali.
Diversamente da quanto previsto nella rottamazione ter, l’attuale sanatoria non esclude le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive (2), con la precisazione che per queste, incluse le multe per violazioni del Codice della strada, l’annullamento derivante dalla definizione agevolata riguarda unicamente gli interessi moratori, comprese le maggiorazioni semestrali di cui all’articolo 27, comma 6, legge 689/1981, e l’aggio di riscossione.
Non possono beneficiare della definizione anche tutte le partite affidate da autorità estere nell’ambito delle convenzioni internazionali di cooperazione nell’attività di recupero coattivo.
Non è stata prevista la facoltà, per i Comuni che si avvalgono di soggetti diversi dall’Ader o che svolgono direttamente le attività di recupero coattivo, di deliberare la rottamazione delle ingiunzioni, che sono quindi escluse dalla sanatoria.
AMBITO OGGETTIVO DELLA DEFINIZIONE
Entrate incluse | Entrate tributarie, previdenziali e patrimoniali o privatistiche, incluse le sanzioni diverse da quelle tributarie e previdenziali |
Entrate escluse | Il recupero degli aiuti di Stato, le somme da condanna della Corte dei Conti, le sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali, le risorse proprie Ue e l’Iva all’importazione |
VANTAGGI DELLA NUOVA ROTTAMAZIONE
I vantaggi della definizione agevolata sono questa volta particolarmente consistenti poiché essi sono rappresentati non solo dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora ma anche dall’annullamento dell’aggio e degli interessi affidati all’agente della Riscossione (3).
Si viene in questo modo a saldare il regime introdotto a decorrere dagli affidamenti eseguiti dal primo gennaio 2022, ad opera della legge di Bilancio 2022 (4), che, in ottemperanza al preciso monito rivolto al legislatore dalla sentenza n. 120/2021 della Corte Costituzionale, ha azzerato l’aggio di riscossione, ponendo a carico del sistema statale il finanziamento del soggetto pubblico deputato alla riscossione, con quello precedente, applicabile fino alla fine del 2021.
In sostanza, per effetto della nuova rottamazione, l’aggio è sostanzialmente azzerato anche per il passato.
Restano dovuti la sorte capitale, il costo di notifica della cartella ed eventuali spese sostenute per procedure esecutive. Correlativamente, non possono essere dedotti dal quantum della definizione gli importi già pagati a titolo di sanzioni, interessi e aggio.
Nel caso in cui l’affidamento avesse a oggetto solo sanzioni tributarie, il vantaggio della rottamazione sarebbe massimo poiché determinerebbe l’azzeramento delle somme dovute.
VANTAGGI DELLA DEFINIZIONE
Per la generalità delle entrate | Azzeramento di sanzioni, interessi e aggio. Restano dovuti la sorte capitale, il costo di notifica della cartella e le spese per procedure esecutive |
Per le sanzioni diverse da quelle tributarie | Azzeramento dei soli interessi e delle maggiorazioni nonché dell’aggio di riscossione. Restano dovuti la sorte capitale, il costo di notifica della cartella e le spese per procedure esecutive |
VANTAGGI DELLA ROTTAMAZIONE QUATER A CONFRONTO CON LA DEFINIZIONE PRECEDENTE
Rottamazione ter | Rottamazione quater |
Azzeramento di sanzioni e interessi di mora, mentre restano dovuti, oltre alla sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della Riscossione | Azzeramento delle sanzioni, della totalità degli interessi e dell’aggio di riscossione |
In caso di decadenza dalla definizione, divieto di dilazione del debito residuo | In caso di decadenza dalla definizione, non è previsto alcun divieto di rateizzare il carico residuo, ai sensi dell’articolo 19, Dpr 602/1973 |
PROCEDURA E VERSAMENTI
La domanda di ammissione alla procedura dev’essere redatta sui moduli approvati dall’Ader. La domanda dev’essere trasmessa, questa volta in via esclusivamente telematica, entro il 30 aprile 2023. Nella compilazione della domanda occorre indicare il numero delle rate prescelte che può arrivare sino a 18 rate, in un arco temporale massimo di 5 anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo.
In ipotesi di opzione per la dilazione massima, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023, per un importo del 10% ciascuna, e quindi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, per i successivi quattro anni, con quote tutte di pari ammontare.
Entro il 30 giugno 2023, l’agente della Riscossione invia al debitore la comunicazione contenente la liquidazione delle somme dovute. È sempre possibile revocare la domanda ovvero correggerla o integrarla entro il 30 aprile 2023.
Il pagamento potrà avvenire:
- mediante domiciliazione in conto corrente bancario;
- mediante bollettini precompilati;
- presso gli uffici dell’agente della Riscossione.
In quest’ultima tipologia rientra anche la facoltà di utilizzare in compensazione i crediti certificati verso la pubblica Amministrazione, a titolo di appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali, secondo le regole stabilite dal decreto delle Finanze del 24 settembre 2014, a prescindere dalla data di maturazione del credito. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione con i crediti d’imposta attraverso il modello F24.
Come nel recente passato, la definizione agevolata si perfeziona solo con l’integrale pagamento delle somme dovute. Sono tollerati ritardi non superiori a 5 giorni con riferimento alla totalità delle rate mentre non è tollerata alcuna insufficienza nel pagamento della rata stessa. Se il contribuente decade per qualsiasi motivo dalla rottamazione, vengono ripristinati sanzioni, interessi e, si ritiene, anche l’aggio di riscossione, azzerando così tutti i benefici della procedura di sanatoria. A differenza del passato, però, non è riproposto il divieto di dilazione del debito residuo che potrà, quindi, essere oggetto di un piano di rientro, secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 19, Dpr 602/1973.
Nella disciplina di riferimento è, inoltre, stabilito che le somme a qualsiasi titolo versate relative a debiti oggetto di istanza di rottamazione non possono in alcun caso essere restituite e sono, pertanto, definitivamente acquisite dall’Ader.
TEMPISTICA DELLA ROTTAMAZIONE QUATER
30 aprile 2023 | scadenza di presentazione della domanda |
30 giugno 2023 | comunicazione delle somme dovute da parte dell’Ader |
31 luglio 2023 | scadenza della prima rata, pari al 10% del totale |
30 novembre 2023 | scadenza della seconda rata, pari al 10% del totale |
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni dal 2024 al 2027 | pagamento di rate di pari importo, per un totale di 18 rate, comprese quelle del 2023 |
I GIUDIZI IN CORSO
Sono ammessi alla definizione agevolata anche i carichi per i quali pende un contenzioso. In tale eventualità, con la compilazione della domanda il debitore assume l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi. È al riguardo stabilito che:
- l’impegno alla rinuncia è condizionato al perfezionamento della definizione agevolata. Ne deriva che se il debitore, per qualsiasi motivo, non porta a buon fine la rottamazione i giudizi in corso proseguono normalmente;
- il debitore può chiedere la sospensione dei giudizi pendenti presentando copia dell’istanza di sanatoria. La sospensione disposta dal giudice opera fino a quando non si presenta la documentazione afferente al perfezionamento della sanatoria, nel qual caso è pronunciata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una qualsiasi delle parti. Si ricorda al riguardo che nella circolare 2/E/2017 è precisato che, qualora l’importo di lite sia maggiore della somma oggetto di rottamazione, come accade ad esempio in pendenza d’impugnazione di un avviso di accertamento, in relazione al quale le Entrate hanno effettuato l’iscrizione a ruolo provvisoria, la rottamazione del quantum affidato comporta la prosecuzione del giudizio per la sola differenza indicata in accertamento.
EFFETTI DELLA DOMANDA SULLE PROCEDURE DI RECUPERO
Nelle more della presentazione della domanda di rottamazione, le procedure di recupero dell’agente della riscossione proseguono regolarmente. Una volta trasmessa l’istanza, non possono però essere iscritte nuove misure cautelari né avviate nuove procedure esecutive e sono sospesi tutti i termini di prescrizione e decadenza.
I fermi e le ipoteche già iscritti rimangono fino al perfezionamento della definizione agevolata. Tuttavia, con il pagamento della prima rata il fermo amministrativo viene sospeso così da consentire il regolare utilizzo del veicolo.
Le procedure esecutive in corso sono anch’esse sospese con la trasmissione della domanda; la sospensione si tramuta in estinzione con il versamento della prima rata in scadenza a luglio 2023. Fanno eccezione le sole procedure di pignoramento, per le quali si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
GLI ALTRI VANTAGGI
Una volta trasmessa l’istanza, il debitore non si considera inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis, Dpr 602/1973. La prima norma citata riguarda il potere dell’agente della Riscossione di notificare al soggetto moroso, destinatario di un rimborso fiscale, una proposta di compensazione volontaria del credito in via di erogazione con le somme a ruolo. In caso di rifiuto, l’Ader provvede a notificare un pignoramento presso terzi.
La seconda disposizione prevede il blocco dei pagamenti maggiori di 5mila euro da parte di enti pubblici, qualora il beneficiario degli stessi abbia pendenze almeno pari a 5mila euro verso l’Ader. Ne consegue che, dopo la presentazione della domanda, i pagamenti da parte della pubblica Amministrazione non possono in alcun caso essere sospesi, con riferimento a morosità incluse nella domanda stessa. Il quadro è completato dalla possibilità di rilasciare il Durc se i carichi previdenziali risultano compresi in domande di rottamazione.
EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE
Divieto di intraprendere nuove procedure esecutive |
Divieto di adottare misure cautelari |
Sospensione delle procedure esecutive in corso, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo |
Il debitore non si considera inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis, Dpr 602/1973 |
Il debitore è considerato in regola ai fini del rilascio del Durc |
EFFETTI SULLE DILAZIONI PREGRESSE
È possibile rottamare somme comprese in dilazioni scadute; non è prevista alcuna condizione di ingresso, e dunque, ai fini dell’accesso alla definizione agevolata, non occorre il previo pagamento delle rate scadute. È confermato che, con la trasmissione della domanda, sono sospese tutte le rate in scadenza successivamente e fino al 31 luglio 2023. È altresì disposto che, scaduto il termine del 31 luglio, le dilazioni pregresse sono revocate ope legis.
Nelle prime Faq, pubblicate sul sito dell’Ader in occasione della rottamazione ter, era stato chiarito che è possibile riprendere la dilazione precedente nei seguenti casi: a) revoca dell’istanza intervenuta entro il termine di presentazione della stessa; b) diniego totale o parziale della richiesta di definizione comunicato dall’agente della Riscossione.
LO STRALCIO DEI MINI RUOLI
La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 222-230) ripropone inoltre, come anticipato in apertura, lo stralcio delle partite affidate dal 1° gennaio 2000 e fino 31 dicembre 2015 di valore residuo non superiore a 1.000 euro, aggiornando così la misura già disposta nell’articolo 4, Dl 119/2018. L’azzeramento, tuttavia, riguarda le sole entrate delle Amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali.
L’importo da tenere in considerazione è dato da sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, senza considerare dunque interessi di mora, aggio e spese di procedura.
Anche questa volta, ciò che conta è il singolo “carico” affidato e non il totale addebitato nella cartella di pagamento. A tale riguardo, si evidenzia che il carico corrisponde all’importo complessivo del provvedimento che è alla base dello stesso. Così, per esempio, la sanzione Iva costituisce un carico differente rispetto alla liquidazione della dichiarazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis, Dpr 600/1973. Se ciascuna di queste non supera 1.000 euro, entrambe possono beneficiare dell’azzeramento, anche se il totale della cartella dovesse superare il predetto importo. Non vi sono distinzioni di sorta in ordine alla natura del debito, che, quindi, può essere tributario o patrimoniale, né in ordine alla tipologia di debitore, persona fisica o soggetto diverso da questa. Sono tuttavia esclusi dallo stralcio: il recupero degli aiuti di Stato illegittimi; le somme da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le sanzioni comminate da un’autorità penale; le risorse proprie dell’Ue; l’Iva all’importazione.
L’annullamento, inoltre, non è condizionato dal reddito del debitore, diversamente da quanto è accaduto con lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro, disposto con l’articolo 4, Dl 41/2021. La proposta di norma include anche gli affidamenti in contenzioso. Il riferimento di legge non è al debito originario affidato all’agente della Riscossione ma all’importo che residua alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, dunque, al 1° gennaio 2023.
Per le entrate degli altri enti (5), invece, lo stralcio riguarda, in automatico, solo gli interessi affidati all’agente della Riscossione, gli interessi di mora e le sanzioni, mentre restano dovuti oltre alla sorte capitale, le spese per procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. Con riferimento, inoltre, alle partite aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni amministrative (6), incluse le multe stradali, lo stralcio riguarda unicamente gli interessi e le maggiorazioni. Ciò comporta che restano dovute la sanzione e le spese per procedure esecutive e per la notifica della cartella.
Si dispone altresì che gli enti suddetti (7) possano deliberare, entro il 31 gennaio 2023, di non applicare alcuno stralcio alle partite in oggetto, privando così di qualsiasi effetto la previsione di legge. In tal caso, la delibera dev’essere comunicata all’agente della Riscossione e pubblicata, sempre entro il 31 gennaio 2023, sui siti istituzionali dell’ente e dell’Ader. Si è, peraltro, dell’opinione che in tal caso resta comunque il diritto del debitore di aderire alla rottamazione quater, secondo le regole ordinarie sopra illustrate, ottenendo così il medesimo vantaggio che la delibera dell’ente intenderebbe azzerare.
Si prevede che l’annullamento abbia validità alla data del 31 marzo 2023. Si tratta di una data da memorizzare, poiché è stabilito che tutte le somme versate prima della data convenzionale di annullamento restino definitivamente acquisite. Proprio per evitare di creare turbative che potrebbero generare disparità di trattamento tra debitori, si prevede che dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2023 siano sospese tutte le azioni di recupero di agenzia delle Entrate-Riscossione, relative agli affidamenti in corso di stralcio.
L’azzeramento opera anche nei confronti delle partite comprese nella rottamazione quater. Questo significa che il piano dei pagamenti delle definizioni in esame dovrà essere depurato dalle somme oggetto di stralcio.
STRALCIO DEI MINI RUOLI
Ambito oggettivo | Affidamenti di importo residuo non superiore a 1.000 euro, effettuati fino al 31 dicembre 2015 |
Ambito soggettivo | Lo stralcio totale riguarda solo le entrate delle Amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali |
Altri enti creditori | L’azzeramento opera in automatico solo con riferimento alle sanzioni tributarie, agli interessi e all’aggio. Restano comunque dovuti la sorte capitale, le spese di notifica della cartella e le spese delle procedure esecutive. Con riferimento alle sanzioni amministrative, invece, l’annullamento riguarda gli interessi e le maggiorazioni. Con delibera pubblicata entro il 31 gennaio 2023, l’ente può decidere di disapplicare l’azzeramento automatico, con l’effetto che gli importi delle cartelle restano dovuti per intero |
(1) Complessivamente 5 anni, incluso il 2023.
(2) Quale, ad esempio, la sanzione comminata dalla Camera di Commercio per ritardato deposito del bilancio d’esercizio.
(3) Quali, ad esempio, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
(4) Legge n. 234/2021.
(5) Quali, ad esempio, gli enti territoriali (Regioni, Comuni e Province) e le Casse di previdenza professionale.
(6) Cioè diverse da quelle tributarie e contributive.
(7) Cioè quelli diversi dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali