I datori di lavoro che intendono assumere personale con cittadinanza extra UE devono prestare particolare attenzione al rispetto delle regole di immigrazione. La presenza del lavoratore sul territorio nazionale non necessariamente consente al cittadino straniero di lavorare, ma potrebbe essere necessario ottenere il permesso di lavoro, o convertire il titolo di soggiorno in permesso di lavoro, entro le quote annue oppure, in casi particolari, senza i limiti delle quote.
Inquadramento
I cittadini stranieri possono lavorare in Italia nel rispetto della normativa di immigrazione che prevede regole e procedure specifiche per i cittadini extra UE. L’assunzione di un lavoratore extra UE richiede, quindi, un’attenta verifica circa la possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro. L’attività lavorativa di tipo autonomo o dipendente può essere prestata, previo ottenimento di un titolo di soggiorno che consenta di lavorare in Italia.
I titoli di soggiorno che consentono ai cittadini extra UE di lavorare possono essere classificati in:
– permessi in cui l’ingresso nel territorio nazionale avviene per motivi di lavoro, distinguendo altresì tra:
- titoli di soggiorno attribuibili entro le quote annue;
- permessi di ingresso emessi fuori dalle quote;
– permessi rilasciati per motivi diversi dallo svolgimento dell’attività lavorativa, ma che consentono di lavorare come, per esempio, il permesso per il ricongiungimento familiare.
Le regole e le procedure di immigrazione previste per l’ottenimento del titolo di soggiorno variano in base alla tipologia di permesso.
Ingresso per lavoro entro le quote
L’ingresso per motivi di lavoro secondo la programmazione dei flussi migratori, prevista dall’art. 3 D.Lgs. 286/98 (Testo unico immigrazione – TUI), trova applicazione per i cittadini che non rientrano nei casi particolari per cui l’ingresso può avvenire fuori dalle quote annue.
Le quote per l’anno 2022 sono state individuate dal DPCM 29 dicembre 2022, in base al quale sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 82.705 unità, articolate come sintetizzato nella tabella seguente.
Quote previste per categorie di lavoratori e tipologia di permesso | Numero Unità |
Lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, del turistico alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale per i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione e in materia migratoria. | 30.105 |
Stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 286/1998 | 1.000 |
Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4 c. 2 DPCM) | 100 |
Conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: | 6.600 |
Conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: | 400 |
Altri casi tra cui imprenditori, liberi professionisti, titolari di cariche sociali | 500 |
A) totale quote per lavoro dipendente o autonomo non stagionale | 38.705 |
B) Lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero per i cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) | 44.000 |
A + B) Totale quote stagionali e non stagionali | 82.705 |
Il DPCM 29 dicembre 2022 ha previsto un preliminare adempimento da compiere prima dell’invio dell’istanza di nulla osta al lavoro, ossia la verifica di indisponibilità sul territorio nazionale di persone in grado di ricoprire la posizione per cui si intende assumere un cittadino extracomunitario non residente in Italia. La verifica, che dovrà essere documentata dal datore di lavoro in fase di richiesta di nulla osta, va espletata inviando la richiesta del personale ricercato al Centro per l’impiego competente tramite apposito modulo messo a punto dall’ANPAL, seguendo le istruzioni della Circ. Min. Int., Min. Lav., Min. Agr. 30 gennaio 2023 n. 648.
La presentazione delle istanze dovrà avvenire in maniera telematica con accesso tramite identità digitale SPID attraverso il portale del Ministero dell’interno all’indirizzo internet https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, seguendo le istruzioni fornite nella Circ. Min. Int., Min. Lav., Min. Agr. 30 gennaio 2023 n. 648.
L’invio delle istanze può avvenire:
- per la generalità dei cittadini dal 27 marzo 2023;
- per i cittadini Paesi con i quali nel corso dell’anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le domande vengono esaminate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione, attraverso una istruttoria che coinvolge sia l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), per la verifica della validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda, sia l’Ufficio immigrazione della Questura (Sportello Unico immigrazione – SUI), per la verifica delle condizioni di ammissibilità del lavoratore nel territorio nazionale.
In assenza di motivi ostativi al rilascio del nulla osta, lo Sportello Unico, acquisito dall’ITL il parere sulle condizioni contrattuali applicabili e sulla capacità economica dell’impresa, nonché sulla sussistenza di quote, sentito il parere della Questura, convoca il datore di lavoro – entro il termine previsto di 60 giorni – per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il nulla osta sarà valido per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio e il suo ottenimento consente al lavoratore straniero di fare richiesta di visto agli uffici consolari del suo Paese di provenienza. Il Consolato comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia entro 30 giorni dalla richiesta, il visto d’ingresso e l’indicazione del codice fiscale. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia.
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero con il datore di lavoro si recano presso lo Sportello Unico competente che, verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale e provvede a:
- far firmare il contratto di soggiorno per lavoro allo straniero;
- far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che viene inviato alla Questura competente tramite apposito kit presso l’ufficio postale.
La procedura consente allo straniero l’ingresso regolare nonché di poter lavorare in Italia già dal momento in cui ha presentato la domanda di permesso di soggiorno tramite kit, con l’ottenimento della ricevuta postale di avvenuta richiesta e relativo ologramma.
In relazione agli ingressi entro le quote per l’anno 2021, nonché per quelle che stabilite per l’anno 2022, dettagliate in precedenza, il processo per l’ottenimento del permesso di lavoro è stato semplificato dagli artt. 42 e s. DL 73/2022 conv. L. 122/2022. La semplificazione mira a ridurre i tempi di ottenimento del permesso, prevedendo un termine ridotto di 30 giorni entro cui va rilasciato il nulla osta al lavoro, anche qualora non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 TUI. Tuttavia, il nulla osta è revocato nel caso venga accertata successivamente la sussistenza degli elementi ostativi.
La verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e della congruità del numero delle richieste presentate, viene demandata ai professionisti di cui all’art. 1 L. 12/79 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo delle verifiche, viene rilasciata apposita asseverazione, in base alle linee guida contenute nella Circ. INL 5 luglio 2022 n. 3, che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
La procedura di presentazione dell’istanza di nulla osta è stata semplificata dal Ministero dell’interno (Circ. Min. Int. 24 febbraio 2023 n. 1212).
In particolare, il datore dal 24 febbraio 2023 può:
- accedere direttamente al portale “ALI” tramite autenticazione con SPID (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm);
- selezionare il modello di nulla osta in relazione alla tipologia di rapporto di lavoro (es. C-Stag. per lavoro stagionale, B2020 per lavoro non stagionale), senza dover richiedere la preventiva profilazione dell’utenza alle Prefetture e senza incorrere nel limite massimo di 5 istanze.
Accordo di integrazione
La richiesta di permessi di soggiorno della durata di un anno oppure con durata superiore comporta un ulteriore adempimento da parte del lavoratore, ossia la firma, contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno, dell’accordo di integrazione.
L’accordo, da sottoscrivere presso lo SUI, prevede un certo numero di crediti che il cittadino extra UE deve maturare in relazione al livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica nonché della vita civile in Italia che il cittadino straniero si impegna a conseguire entro un definito arco temporale.
Ingresso per lavoro fuori dalle quote
La normativa di immigrazione consente, in presenza di talune condizioni, l’ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro, indipendentemente dai limiti imposti dalle quote annue previste dai decreti flussi che periodicamente vengono emanati.
La tabella che segue illustra le ipotesi, di maggior interesse e utilizzo pratico, in cui è consentito l’ingresso per motivi di lavoro fuori dalle quote.
Fattispecie in cui non è richiesto l’ingresso entro le quote | Articolo del TUI |
Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea. | Art. 27, c. 1 , D.Lgs. 286/98 |
Lettori universitari di scambio o di madre lingua. | Art. 27, c. 1 , D.Lgs. 286/98 |
Professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico. | Art. 27, c. 1 , D.Lgs. 286/98 |
Traduttori e interpreti. | Art. 27, c. 1 , D.Lgs. 286/98 |
Lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 c.c. e della L. 1369/60, e delle norme internazionali e comunitarie. | Art. 27, c. 1 lett. i) , D.Lgs. 286/98 |
Personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto. | Art. 27, c. 1 lett. m) , D.Lgs. 286/98 |
Stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della L. 91/81 (legge sul professionismo sportivo). | Art. 27, c. 1 lett. p) , D.Lgs. 286/98 |
Giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere. | Art. 27, c. 1 lett. q) , D.Lgs. 286/98 |
Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. | Art. 27, c. 1 lett. r bis) , D.Lgs. 286/98 |
Lavoratori altamente qualificati (carta Blue UE). | Art. 27 quarter D.Lgs. 286/98 |
Dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione nell’ambito di trasferimenti intra-societari. | Art. 27-quinques D.Lgs. 286/98 e art. 27-sexies D.Lgs. 286/98 |
Dirigenti o personale altamente specializzato
La possibilità, prevista dall’art. 27, c. 1 lett. a), D.Lgs. 286/98, di ingresso in Italia per motivi di lavoro da parte di dirigenti o personale altamente specializzato costituisce un’ipotesi spesso utilizzata dalle imprese con filiali in Italia.
I requisiti necessari per l’ottenimento del permesso di lavoro sono i seguenti:
- i dipendenti devono essere dirigenti o personale altamente specializzato occupato da almeno 6 mesi;
- i dipendenti devono essere inviati in Italia attraverso un contratto di distacco;
- il trasferimento deve avvenire all’interno dello stesso gruppo di imprese.
La durata complessiva del trasferimento temporaneo non può eccedere i 5 anni, ma al termine del periodo di distacco l’impresa distaccataria italiana può assumere il dipendente.
Il lavoratore durante il distacco in Italia mantiene il rapporto di lavoro con la società distaccante estera, ricevendo un trattamento economico pari almeno a quello applicabile in Italia ai lavoratori che svolgono analoghe mansioni secondo contrattazione collettiva.
La procedura di immigrazione si articola nelle seguenti fasi:
- richiesta del nulla osta al SUI presentata dal legale rappresentante della società distaccataria, tramite il sistema telematico del ministero dell’Interno;
- l’ottenimento del nulla osta consente al lavoratore di richiedere il visto d’ingresso alla Rappresentanza diplomatico consolare del Paese di residenza;
- il lavoratore munito di visto potrà entrare nel territorio italiano e sarà tenuto, entro 8 giorni dall’ingresso, a presentarsi al SUI per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e far richiesta di permesso di soggiorno tramite ufficio postale;
- l’ufficio postale inoltrerà la richiesta alla Questura di pertinenza ove il lavoratore risiede e gli rilascerà, oltre alla ricevuta di spedizione, la data di convocazione presso la Questura per la procedura di identificazione e fotosegnalamento.
Una volta in possesso della ricevuta postale di spedizione della richiesta di permesso, il lavoratore può iniziare l’attività lavorativa.
Lavoratori altamente specializzati carta blu UE
Il datore di lavoro italiano che intende assumere cittadini extra comunitari altamente qualificati, non residenti in Italia, può ricorrere alla procedura di immigrazione prevista dall’art. 27 quater D.Lgs. 286/98 che consente al lavoratore di ottenere il permesso denominato carta blu UE.
I requisiti che lo straniero deve soddisfare per ottenere la carta blu sono i seguenti:
- titolo di studio superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un corso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- possesso di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1, 2, 3 della classificazione ISTAT delle professioni c.d. CP 2011, consultabile sul sito istituzionale dell’ISTAT;
- il datore di lavoro deve offrire un contratto di lavoro almeno di 1 anno, garantendo che lo stipendio annuale non sia inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione sanitaria;
La procedura di immigrazione si articola nei seguenti passaggi:
- richiesta di nulla osta presso lo SUI da parte del datore di lavoro, attraverso apposita procedura telematica e modulistica;
- ottenuto il nulla osta il lavoratore potrà richiedere il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatico consolare del Paese di residenza;
- entro 8 giorni dall’ingresso in Italia con il visto, il lavoratore dovrà recarsi presso lo SUI per la firma del contratto di soggiorno;
- successivamente il lavoratore potrà richiedere il permesso di soggiorno, presentando apposita istanza tramite ufficio postale alla Questura per la procedura di identificazione e fotosegnalamento.
Lo straniero già titolare di carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro dopo 18 mesi di soggiorno legale può fare ingresso in Italia, senza visto, per lavorare. Il datore di lavoro, entro 1 mese dall’ingresso del lavoratore, deve presentare telematicamente la domanda di nulla osta al lavoro compilando l’apposito modello.
La durata del premesso per carta blu è pari a due anni, in caso di contratto a tempo indeterminato, oppure per la durata del contratto, per i rapporti di lavoro a tempo determinato con possibilità di rinnovo.
Trasferimenti di personale intra-societario
La procedura di immigrazione, fuori dalle quote, è prevista anche per i trasferimenti in Italia di lavoratori extra UE impiegati da un’impresa non residente, facente parte dello stesso gruppo di imprese della società italiana ricevente, secondo quanto stabilito dall’art. 27 quinques D.Lgs. 286/98.
In particolare, la procedura di immigrazione può riguardare:
- dirigenti;
- lavoratori altamente qualificati;
- lavoratori in formazione, ovverosia personale con diploma universitario, il cui trasferimento in Italia è funzionale allo sviluppo della carriera, all’acquisizione di tecniche o metodologie di lavoro.
Il trasferimento intra-societario va inteso come distacco temporaneo di un dipendente straniero da una impresa estera distaccante, cui il lavoratore extra UE sia legato da un rapporto della durata di almeno 3 mesi, a un’impresa residente in Italia distaccataria appartenente allo stesso gruppo.
Il permesso consente, complessivamente una permanenza in Italia di:
- 3 anni, nel caso dei dirigenti e dei lavoratori altamente specializzati;
- 1 anno, per i lavoratori in formazione.
La procedura di immigrazione si articola nei seguenti passaggi:
- richiesta di nulla osta al SUI da parte del legale rappresentante della società distaccataria, attraverso apposita procedura telematica;
- preparazione della modulistica da fornire in allegato all’istanza di nulla osta, con particolare attenzione alla prova di affiliazione tra le società, alla lettera di distacco e alle condizioni di trasferimento;
- ottenuto il nulla osta il lavoratore potrà richiedere il visto di ingresso presso alla Rappresentanza diplomatico consolare del Paese di residenza;
- entro 8 giorni dall’ingresso in Italia con il visto, il lavoratore dovrà recarsi presso lo SUI, insieme al datore di lavoro ospitante, per la richiesta del permesso di soggiorno.
Al termine della procedura, nei successivi 45 giorni, la Questura rilascia al lavoratore il permesso di soggiorno intra-societario con dicitura ICT.
Permesso di soggiorno per investitori
Il permesso per investitori è tra i permessi che possono essere concessi per motivazioni diverse da quella lavorativa ma che, una volta ottenuti, consentono di svolgere attività di lavoro dipendente oppure autonomo.
Il rilascio del permesso richiede un investimento da parte del cittadino extra UE che può consistere in:
- almeno € 2.000.000 in titoli di Stato italiani – Certificati di Credito del Tesoro (CCT/CCTeu), Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ), Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea e BTP Italia, con scadenza residua non inferiore a 2 anni; oppure
- investimento di almeno € 1.000.000 in quote o azioni di società di capitali costituite e aventi residenza in Italia ai sensi dell’art. 73 TUIR; oppure
- investimento di almeno € 500.000 in quote o azioni di start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese; oppure
- donazione a carattere filantropico di almeno € 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.
La procedura di immigrazione si articola nei seguenti passaggi:
- si avvia con la richiesta di nulla osta attraverso apposita piattaforma online;
- una volta ricevuto il nulla osta il cittadino extra UE potrà richiedere il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatico consolare del Paese di residenza;
- nei successivi 8 giorni dall’ingresso in Italia, l’investitore dovrà recarsi presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno.
Il permesso, della durata di 2 anni, potrà essere rinnovato qualora il cittadino extra UE mantenga l’investimento, altrimenti comporta la revoca del permesso.
Permesso di soggiorno per motivi familiari
Il permesso per motivi familiari, disciplinato dall’art. 29 D.Lgs. 286/98, consente al familiare di cittadini stranieri, già regolarmente residenti, di entrare, poter soggiornare e lavorare in Italia.
I familiari, cittadini extra UE, che possono ricongiungersi ai lavoratori extra UE sono:
- il coniuge o il partner, in caso di unione regolarmente registrata;
- i discendenti diretti di età inferiore a 18 anni;
- gli ascendenti diretti e quelli del coniuge.
Il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento, oltre ad essere regolarmente residente, deve dimostrare la disponibilità:
- di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa;
- di un reddito minimo annuo almeno pari all’importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni richiede un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo;
La procedura per la richiesta del permesso di soggiorno si articola nei seguenti passaggi:
- il lavoratore extra UE residente in Italia richiede il nulla osta allo SUI compilando apposito modulistica on line, tramite la piattaforma del Ministero dell’Interno;
- ottenuto il nulla osta, il familiare deve presentare alla Rappresentanza consolare nel Paese di residenza la richiesta di visto per motivi familiari;
- nei successivi 8 giorni dall’ingresso in Italia, il familiare dovrà recarsi presso lo SUI per compilare la richiesta di permesso di soggiorno, sottoscrivere l’accordo di integrazione, predisporre il kit per l’inoltro della richiesta di permesso di soggiorno tramite l’ufficio postale alla Questura.
L’ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari consente al titolare di lavorare regolarmente in Italia.
Conversione in permessi di lavoro
La conversione dei titoli di soggiorno in permessi di lavoro può avvenire nel rispetto delle quote previste dal decreto flussi, come già indicato in precedenza, oppure si può dar corso alla conversione in permessi di lavoro fuori dalle quote. La conversione dei titoli di soggiorno, senza i limiti delle quote, è prevista in caso di ottenimento di titoli di studio in Italia, in presenza di talune condizioni.
Il DL 130/2020 conv. L. 173/2020, ha ampliato le ipotesi di conversione fuori dalle quote ai titolari dei seguenti titoli di soggiorno:
- permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32, c. 3, D.Lgs. 25/2008), ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (artt. 10, c. 2, 12, c. 1 lett. b) e c), 16 D.Lgs. 251/2007), ossia nei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere lo straniero reo di gravi crimini, pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, colpevole di aver commesso gravi reati prima di entrare in Italia;
- permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis D.Lgs. 286/98);
- permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11, c. 1 lett. c quater), DPR 394/99);
- permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (art. 11, c. 1 lett. c), DPR 394/99), ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;
- permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27, c. 1 lett. p), D.Lgs. 286/98);
- permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27, c. 1 lett. m), n) e o), D.Lgs. 286/98);
- permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5, c. 2, D.Lgs. 286/98);
- permesso di soggiorno per assistenza ai minori (art. 31, c. 3, D.Lgs. 286/98).
La conversione del titolo di soggiorno in permesso di lavoro consente al cittadino extra UE di essere regolarmente assunto.
Permessi di soggiorno per protezione temporanea degli sfollati dall’Ucraina
I cittadini che hanno lasciato l’Ucraina beneficiano di procedure semplificate per soggiornare e lavorare regolarmente in Italia.
La protezione temporanea, resa operativa dal DPCM 28 marzo 2022 per un anno a decorrere dal 4.3.2022, si applica in favore delle persone sfollate dall’Ucraina, a partire dal 24.2.2022 incluso, appartenenti alle seguenti categorie:
a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24.2.2022;
b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24.2.2022;
c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).
La richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea va presentata alla Questura territorialmente competente, seguendo una procedura semplificata. Gli uffici delle Questure hanno diffuso, sui loro siti istituzionali, le istruzioni operative che riepilogano le condizioni e i documenti necessari per il rilascio del titolo di soggiorno ossia:
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai punti a), b), c) sopra;
- la documentazione attestante lo status di sfollati dall’Ucraina dal 24.2.2022, attraverso il timbro di ingresso sul passaporto o altra certificazione;
- il possesso di un passaporto in corso di validità;
- la dichiarazione di ospitalità e la dichiarazione di presenza (se effettuata);
- la documentazione attestante il vincolo genitoriale o di parentela per i minori.
La trattazione si conclude, previa acquisizione dei dati biometrici e fotosegnalamento, con il rilascio di una ricevuta il cui ottenimento, nell’attesa del permesso definitivo, consente di lavorare regolarmente nonché di godere dell’assistenza sanitaria e del diritto allo studio.
La durata del permesso è di 12 mesi con scadenza non oltre il 4 marzo 2023, ma può essere prorogato di 6 mesi in 6 mesi, per un massimo di un ulteriore anno, qualora venga deciso che la protezione temporanea permanga con una successiva apposita decisione adottata dal Consiglio dell’UE.
Aspetti previdenziali
L’ottenimento dei permessi di soggiorno e la conseguente prestazione lavorativa nel territorio nazionale comportano, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di assolvere agli oneri previdenziali. Il pagamento dei contributi, generalmente, è dovuto in Italia in applicazione del principio della territorialità dell’obbligazione previdenziale.
In presenza di accordi internazionali di sicurezza sociale, il richiamato principio di territorialità può essere soggetto a deroga e, dunque, l’assolvimento degli obblighi previdenziali può essere mantenuto nel Paese di provenienza, come nel caso dell’Accordo con gli Stati Uniti, al valere di talune condizioni e previo ottenimento del relativo certificato di copertura previdenziale nello Stato di origine.
Gli accordi di sicurezza sociale sottoscritti dall’Italia con gli Stati extra UE, riguardano i seguenti Paesi.
Paesi con cui sono in vigore accordi internazionali di sicurazza sociale | ||
Argentina | Australia | Brasile |
Canada | Québec | Repubblica di capoverde |
Repubblica di corea | Israele | Jersey, Isola di Man e del canale |
Ex jugoslavia | Messico | Principato di monaco |
Regno unito | Repubblica di san marino | Repubblica tunisina |
Repubblica di Uruguay | Repubblica del venezuela | Santa sede |
Stati uniti d’america | Turchia |
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