Bonus facciate: scheda di sintesi

ll bonus facciate è l’agevolazione volta a incentivare il recupero o il restauro della facciata esterna di edifici esistenti (incluse le demolizioni e successive ricostruzioni, classificate come ristrutturazioni). Si analizzano, con specchietti di sintesi, il perimetro applicativo e le percentuali di detrazione applicabili.

 

ll bonus facciate è un’agevolazione fiscale istituita per incentivare il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (incluse le demolizioni e successive ricostruzioni, classificate come ristrutturazioni).

Le percentuali di detrazione variano, dal 90% al 60%, in dipendenza della data di esecuzione dei lavori.

Chi

  • persone fisiche (sia residenti che non), anche esercenti attività di impresa, arte o professione;
  • società;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Deve trattarsi di possessori di un titolo idoneo sull’immobile oggetto dei lavori, quali:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

Purché sostengano le spese, possono fruire dell’agevolazione anche:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

 

Cosa

Immobili

L’immobile o l’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere ubicato nelle zone A o B (indicate nel DM 2 aprile 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare:

  • la zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la zona B comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A (sono considerate come parzialmente edificate le zone la cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq).

Per l’individuazione concreta della localizzazione dell’edificio è sufficiente l’accesso all’ufficio tecnico comunale, per consultare la mappa dello strumento urbanistico generale e farsi rilasciare una certificazione urbanistica (non è sufficiente quella di un semplice professionista, architetto o ingegnere Risp. AE 11 giugno 2020 n. 182).

Gli interventi di rifacimento della facciata che hanno un impatto dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono rispettare i seguenti requisiti:

  • i “requisiti minimi” previsti dal DM 26 giugno 2015;
  • i valori limite di trasmittanza termica.

Interventi

La detrazione è ammessa in relazione a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna), realizzati su edifici esistenti (o parti di essi), di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e gli immobili patrimonio (Risp. AE 2 novembre 2020 n. 517).
In particolare la detrazione spetta esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili, anche parzialmente, dalla strada o da suolo ad uso pubblico, comprese le vie interne ad uso pubblico, o dal mare o da una scogliera demaniale o dalla rete ferroviaria (Risp. AE 10 dicembre 2021 n. 805, Risp. AE 16 settembre 2021 n. 595, Risp. AE 12 maggio 2021 n. 337, Risp. AE 1° settembre 2020 n. 296, Risp. AE 28 settembre 2020 n. 415).

Detrazione

La detrazione dall’IRPEF lorda o dall’IRES è pari al 90%, ridotta al 60% per le spese effettuate nel 2022, senza limiti massimi di spesa.

Come

Per interventi influenti dal punto di vista termico servono l’asseverazione di un tecnico, l’APE e, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, trasmissione scheda all’ENEA.

Per gli altri adempimenti formali (pagamento con bonifico, salvo le imprese, indicazione dati catastali in dichiarazione dei redditi, applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile, ecc.) si rinvia alla scheda sulla detrazione per le spese di ristrutturazione.

Quando

Spese effettuate dal 2020 fino al 2022 (principio di cassa, salvo per le imprese che applicano il principio di competenza, se in contabilità ordinaria).

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

L’importo della detrazione (credito) può essere ceduto ai terzi o può essere richiesto ai fornitori lo sconto in fattura, secondo regole analoghe a quelle del Superbonus (vedi Tabella 4 della relativa Scheda).

La scelta va comunicata esclusivamente in via telematica all’AE (anche mediante intermediari che rilasciano il visto) attraverso il Modello «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica» (Servizi Entratel > Servizi Per > Comunicare > Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus) entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Per le modalità dettagliate si veda la scheda sul Superbonus.

Ricapitoliamo, con uno specchietto di sintesi, quali interventi possono essere oggetto di agevolazione e quali, invece, risultano esclusi.

 

Esempi

1) Sono agevolabili i seguenti interventi:
– consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
– consolidamento, ripristino, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
– lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
– rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione, della verniciatura della ringhiera in metallo e del ripristino del sotto-balcone e del frontalino;
– rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone.
Sono ammesse anche le spese accessorie e di completamento dell’intervento, quali quelle per l’isolamento dello sporto di gronda e per i lavori aggiuntivi, quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari oppure la sostituzione delle stesse (Risp. AE 6 ottobre 2021 n. 673, Risp. AE 31 agosto 2020 n. 289, Risp. AE 3 novembre 2020 n. 520).
Può usufruire della detrazione anche chi mette a nuovo solo una parte della facciata, corrispondente alla sua abitazione e non l’intera facciata dell’edificio, che ospita, oltre al suo appartamento, altre u.i. abitative appartenenti a terzi (Risp. AE 21 dicembre 2021 n. 838).
2) Sono esclusi gli interventi:
– di sistemazione superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni (fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico), sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
– di riverniciatura degli scuri e delle persiane (Risp. AE 11 settembre 2020 n. 346);
– di pulitura e tinteggiatura del muro di cinta (Risp. AE 2 ottobre 2020 n. 434);
– realizzati mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio (Circ. AE 14 febbraio 2020 n. 2/E);
– di installazione di un sistema di illuminazione della facciata (Risp. AE 6 ottobre 2021 n. 673);
– di sostituzione delle tende se non avviene come completamento dell’intervento più ampio di rifacimento della facciata (Risp. AE 6 ottobre 2021 n. 673);
– di rifacimento (pavimentazione e verniciatura della recinzione metallica) del terrazzo a livello perché non è equiparato al balcone, in quanto svolge, al pari del lastrico solare, una funzione di copertura orizzontale dell’edificio (Risp. AE 12 giugno 2020 n. 185).

Lascia un commento