ll bonus facciate è l’agevolazione volta a incentivare il recupero o il restauro della facciata esterna di edifici esistenti (incluse le demolizioni e successive ricostruzioni, classificate come ristrutturazioni). Si analizzano, con specchietti di sintesi, il perimetro applicativo e le percentuali di detrazione applicabili.
ll bonus facciate è un’agevolazione fiscale istituita per incentivare il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (incluse le demolizioni e successive ricostruzioni, classificate come ristrutturazioni).
Le percentuali di detrazione variano, dal 90% al 60%, in dipendenza della data di esecuzione dei lavori.
Chi |
Deve trattarsi di possessori di un titolo idoneo sull’immobile oggetto dei lavori, quali:
Purché sostengano le spese, possono fruire dell’agevolazione anche:
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Cosa | Immobili L’immobile o l’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere ubicato nelle zone A o B (indicate nel DM 2 aprile 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare:
Per l’individuazione concreta della localizzazione dell’edificio è sufficiente l’accesso all’ufficio tecnico comunale, per consultare la mappa dello strumento urbanistico generale e farsi rilasciare una certificazione urbanistica (non è sufficiente quella di un semplice professionista, architetto o ingegnere Risp. AE 11 giugno 2020 n. 182). Gli interventi di rifacimento della facciata che hanno un impatto dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono rispettare i seguenti requisiti:
Interventi La detrazione è ammessa in relazione a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna), realizzati su edifici esistenti (o parti di essi), di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e gli immobili patrimonio (Risp. AE 2 novembre 2020 n. 517). Detrazione La detrazione dall’IRPEF lorda o dall’IRES è pari al 90%, ridotta al 60% per le spese effettuate nel 2022, senza limiti massimi di spesa. |
Come | Per interventi influenti dal punto di vista termico servono l’asseverazione di un tecnico, l’APE e, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, trasmissione scheda all’ENEA. Per gli altri adempimenti formali (pagamento con bonifico, salvo le imprese, indicazione dati catastali in dichiarazione dei redditi, applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile, ecc.) si rinvia alla scheda sulla detrazione per le spese di ristrutturazione. |
Quando | Spese effettuate dal 2020 fino al 2022 (principio di cassa, salvo per le imprese che applicano il principio di competenza, se in contabilità ordinaria). La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’importo della detrazione (credito) può essere ceduto ai terzi o può essere richiesto ai fornitori lo sconto in fattura, secondo regole analoghe a quelle del Superbonus (vedi Tabella 4 della relativa Scheda). La scelta va comunicata esclusivamente in via telematica all’AE (anche mediante intermediari che rilasciano il visto) attraverso il Modello «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica» (Servizi Entratel > Servizi Per > Comunicare > Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus) entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Per le modalità dettagliate si veda la scheda sul Superbonus. |
Ricapitoliamo, con uno specchietto di sintesi, quali interventi possono essere oggetto di agevolazione e quali, invece, risultano esclusi.
Esempi |
1) Sono agevolabili i seguenti interventi: |