Rottamazione quater: la procedura e i pagamenti

La legge di bilancio 2023, n. 197 del 29 dicembre 2022, ha introdotto tutta una serie di istituti che permettono ai contribuenti di regolarizzare determinate posizioni con il Fisco, e che sono state genericamente definite come “tregua fiscale”. Mentre attraverso la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni con riferimento alla definizione agevolata delle somme da controllo automatizzato attraverso la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 l’Agenzia fornisce chiarimenti con riferimento:

-alla regolarizzazione delle irregolarità formali, di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173 della legge n. 197 del 2022 ;

-al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n. 197 del 2022;

-alla adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, di cui all’articolo 1, commi da 179 a 185 della legge n. 197 del 2022;

-alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’articolo 1, commi da 186 a 205 della legge n. 197 del 2022 ;

-alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’articolo 1, commi da 206 a 212 della legge n. 197 del 2022;

-alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi la Corte di cassazione, di cui all’articolo 1, commi da 213 a 218 della legge n. 197 del 2022;

-alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, di cui all’articolo 1,commi da 219 a 221 della legge n. 197 del 2022;

-allo stralcio dei debiti fino ad euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di cui all’articolo 1, commi a 222 a 230 della legge n. 197 del 2022 ;

-alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197 del 2022.

Per quanto riguarda la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione la legge di bilancio 2023 consente, fermo restando quanto stabilito dai commi da 222 a 230, dell’articolo 1 della legge stessa di bilancio 2023 relativamente allo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione(si veda Circolare 24 Fisco del 9 febbraio 2023), l’estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche dagli enti che si pronunciano in tal senso entro il 31 gennaio 2023, pubblicando sul proprio sito l’apposita delibera adottata, che va comunicata via PEC all’agente della riscossione.

Per accedere alla definizione in commento il debitore deve:

-presentare in via telematica ed entro il 30 aprile 2023, la dichiarazione con la quale manifesta la propria volontà di aderire alla definizione agevolata, indicando anche il numero di rate con cui intende pagare le somme dovute; se vi sono giudizi pendenti, il debitore li deve indicare assumendosi l’impegno di rinunciare agli stessi;

-pagare le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere le sanzioni, comprese nei carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme aggiuntive, gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio; con riferimento alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, non vanno corrisposti gli interessi, comunque, denominati, e le somme maturate a titolo di aggio.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

-in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero

-nel numero massimo di diciotto rate, con interessi del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2023, di cui

-la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e

-le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In presenza di pagamenti parziali già avvenuti prima della definizione agevolata, nella determinazione degli importi dovuti si deve tenere conto di quelli già versati a titolo

-di capitale,

-di rimborso delle spese per le procedure esecutive e

-di notificazione della cartella.

In ogni caso, le somme già versate e relative ai debiti definibili in base alla norma in commento, restando definitivamente acquisite a non sono rimborsabili.

La scadenza in caso di versamento a rate delle somme dovute:
1^ rata31 luglio 2023 (10% delle somme complessivamente dovute)10^ rata01 dicembre 2025*
2^ rata30 novembre 2023 (10% delle somme complessivamente dovute)11^ rata02 marzo 2026*
3^ rata28 febbraio 202412^ rata01 giugno 2026*
4^ rata31 maggio 202413^ rata31 luglio 2026
5^ rata31 luglio 202414^ rata30 novembre 2026
6^ rata02 dicembre 2024*15^ rata01 marzo 2027*
7^ rata28 febbraio 202516^ rata31 maggio 2027
8^ rata03 giugno 2025*17^ rata20 agosto 2027*
9^ rata31 luglio 202518^ rata30 novembre 2027

Le date contrassegnate dall’asterisco sono così prorogate in quanto la scadenza originaria cade di sabato, di domenica, di giorno festivo o durante la sospensione per gli adempimenti fiscali prevista nel mese di agosto.

Il debitore che risulti aver già pagato le somme dovute per la definizione deve comunque dichiarare la volontà di aderire alla definizione agevolata stessa, di modo da poter beneficiare dei suoi effetti estintivi.

Il pagamento delle somme può avvenire con uno dei sistemi indicati nella tabella che segue.

Modalità di pagamento delle somme dovute:Mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, con le modalità determinate dall’agente della riscossione
mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione
presso gli sportelli dell’agente della riscossione

Stabilisce la norma che in caso di mancato o insufficiente o tardivo pagamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetti e, quindi:

-riprendono i termini ordinari di prescrizione e di decadenza per il recupero dei debiti oggetto di definizione e

-gli eventuali versamenti eseguiti sono acquisti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, non determinando l’estinzione del debito in merito al quale ripretenderà l’attività di recupero con riferimento al debito residuo.

Chiarisce l’Agenzia delle entrate, con la citata circolare n. 2/E del 2023, che il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata in commento, non comporta la perdita della possibilità di rateizzare, in base a quanto disposto dall’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 , il debito in riferimento al quale si determinata l’inefficacia della definizione. Tale ultima norma, al primo comma, dispone che «L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà».

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