CCNL Edili artigiani e l’aspettativa non retribuita

Tra gli eventi considerati validi ai fini dell’osservanza dell’orario di lavoro di cui all’articolo 29 della legge 8 agosto 1995 n. 341 (vedi infra) vi è anche l’aspettativa non retribuita.

Perché possa essere riconosciuto come orario figurativo per il calcolo dei contributi previdenziali e della cassa edile occorre che l’accordo redatto venga inviato formalmente a questi enti (si consiglia di inviare una pec all’indirizzo pec delle direzioni provinciali e della cassa edile presso la quale il lavoratore è iscritto).

Qui di seguito un facsimile utile per gestire l’adempimento

ARTICOLO 29 Legge 8.8.1995 n. 341

1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest’ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall’articolo 9 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.

2. Sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l’esonero previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151 sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1 (1).

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell’applicazione di quest’ultima norma gli accantonamenti e

le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.

4. Le disposizioni del presente articolo: a) trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse; b) non operano per le imprese di cui all’articolo 2 bis del decreto legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.

5. Entro il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione contributiva di cui al comma 2.

6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995.

 

Lascia un commento