Le disposizioni di cui all’art. 1, c. 10, L. 178/2020 , sono riproposte anche con l’ultima legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 297, L. 197/2022 ) la quale ha rinnovato la misura agevolativa per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023 riproponendo un esonero del 100% dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 36 mesi, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età (quindi fino a 35 anni e 364 giorni). La differenza rispetto al passato sta nel limite massimo di sgravio che passa da 6.000,00 euro a 8.000,00 euro l’anno.
Tale esonero è ancora più vantaggioso per le assunzioni effettuate al Sud; infatti, la stessa misura è riconosciuta per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Unico freno al via libera al beneficio è il rischio connesso all’attesa della specifica autorizzazione della Commissione Europea, la quale, come accaduto lo scorso anno, non sempre soddisfa le attese dei datori di lavoro.
Datori di lavoro ammessi ai benefici
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione delle pubbliche amministrazioni come definite dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001 . Rientrano tra i datori di lavoro dell’impiego privato:
– gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 c.c. , in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore;
– gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
– datori di lavoro non imprenditori, quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.;
– gli Istituti autonomi case popolari;
– le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
– le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114, D.Lgs. 267/2000 ;
– i consorzi di bonifica e i consorzi industriali;
– gli enti morali e gli enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione dei benefici:
– le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le università;
– le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
– gli Istituti autonomi per case popolari e gli Ater comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
– le Camere di commercio e loro associazioni;
– gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
– le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
– l’Aran e le Agenzie fiscali;
– la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti.
– altri enti pubblici minori.
Per espressa previsione legislativa, sono escluse dall’incentivo anche le imprese del settore finanziario, ossia quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities.
Licenziamenti prima o dopo l’assunzione agevolata
Il datore di lavoro è ammesso alla fruizione del beneficio a condizione che:
a) nei 6 mesi precedenti l’assunzione non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 223/1991, nella medesima unità produttiva e, diversamente da quanto previsto nella legge di Bilancio 2018, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore da assumere; al riguardo, l’Inps ha più volte precisato che nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice;
b) nei 9 mesi successivi all’assunzione incentivata, non proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei nove mesi successivi all’assunzione incentivata comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito (in precedenza il limite era fissato a 6 mesi; si veda l’art. 1, c. 104, L. 205/2017 ).
Requisiti del lavoratore
L’esonero spetta con riferimento ai lavoratori che:
– non abbiano compiuto, alla data di assunzione, il trentaseiesimo anno di età (35 anni e 364 giorni);
– non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa né in Italia, né all’estero. Tale requisito deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.
È importante non dimenticare che:
– i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione;
– non costituisce condizione ostativa neppure la sussistenza di precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
– un precedente rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato in capo al lavoratore da assumere non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione;
– nell’ipotesi in cui un lavoratore sia assunto contemporaneamente da due aziende con contratto part-time, il beneficio spetta ad ambedue i datori di lavoro a condizione che la data di inizio dei due rapporti sia contestuale; se così non fosse, solo la prima assunzione potrà legittimamente fruire dell’esonero;
– non è possibile fruire dell’agevolazione anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore;
– l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
– l’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato;
– non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compresi quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001. Per espressa previsione legislativa, il beneficio spetta sia per le nuove assunzioni che per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine, a tempo pieno o tempo parziale, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato. L’esonero spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato; in tal caso l’esonero contributivo è ribaltato a vantaggio dell’utilizzatore.
Restano esclusi dal novero degli agevolati il contratto di lavoro intermittente di cui agli artt. 13 -18, D.Lgs. 81/2015 , ancorché stipulato a tempo indeterminato e a prescindere dalla presenza o meno di un’indennità di disponibilità. Sono esclusi, inoltre, i contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico, oltre alle assunzioni di personale assunto con la qualifica di dirigente.
Accertamento dei requisiti lavorativi
Essendo l’assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato uno dei requisiti essenziali in dote al lavoratore, oltre all’età anagrafica, è necessario che il datore di lavoro proceda alle opportune verifiche. Qualora il giovane sia già stato assunto con tale incentivo, occorrerà stabilire il tempo residuo che manca per completare il periodo massimo agevolato di 36 mesi.
A tal fine l’Inps, come indicato nella circ. 40/2018 , che resta come punto fisso relativamente a tale esonero e nel msg. 1784/2019 , ha comunicato la realizzazione un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro, nonché i lavoratori stessi in possesso di Spid, possono verificare le informazioni sullo stato lavorativo pregresso. I dati inseriti sono frutto dell’aggiornamento delle banche dati dell’Istituto acquisite attraverso il sistema UniEmens e del Ministero del Lavoro per mezzo delle comunicazioni obbligatorie inviate da ciascun datore di lavoro a decorrere dal 1998. L’applicativo nel caso di precedente fruizione dell’esonero strutturale, fornisce specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi è stata effettiva fruizione ed il calcolo dell’eventuale periodo residuo di godimento dell’esonero, tenendo conto del possibile sfasamento temporale tra quanto risultante in archivio e quanto effettivamente spettante alla data della consultazione, per effetto dei flussi mensili UniEmens inviati dai datori di lavoro il mese successivo rispetto a quello di competenza.
Questo il percorso per raggiungere l’utility: da www.inps.it accedere a “Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”.
Eseguito l’accesso, dopo aver inserito il codice fiscale del lavoratore, il sistema restituisce il risultato della ricerca attraverso un “SI” o un “NO” di riposta alle seguenti domande:
– Il codice fiscale è validato?
– Assenza di rapporti a tempo indeterminato nelle Comunicazioni Obbligatorie?
– Assenza di rapporti indeterminati nei flussi retributivi dell’INPS?
Se dalla ricerca risultassero rapporti di lavoro a tempo indeterminato, magari dimenticati dal lavoratore stesso, il sito risponderà con esito “Negativo” o “Positivo”.
Il riscontro fornito non ha comunque valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, dei quali l’INPS potrebbe non avere conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento; per di più, in taluni settori della pubblica amministrazione potrebbero registrarsi carenze di informazioni.
Per tale motivo, è comunque utile acquisire anche un’autocertificazione del dipendente ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Misura e assetto dell’incentivo
L’esonero riguarda il 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di € 8.000 su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è pari a € 666,67 (€ 8.000/12). In caso di rapporto instaurato o cessato nel corso del mese, l’importo, da calcolarsi a giornata è pari a € 21,51 (€ 666,67/31 gg.).
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (cioè quando è l’Agenzia che assume a tempo indeterminato il lavoratore), l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di trentasei mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. Inps, circ. 84/1999 ), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
La portabilità dell’incentivo
Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. La dote dell’esonero contributivo è in capo al lavoratore, sicché, se il lavoratore, relativamente al quale un precedente datore di lavoro abbia già fruito parzialmente dell’esonero viene riassunto, il nuovo datore di lavoro può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione (cfr. Ispettorato Nazionale del Lavoro, circ. 2/2018 ). La “portabilità” della dote esonerativa è ammessa anche nei casi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c e in caso di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. .
Come di consueto, per l’accesso concreto al beneficio, previa autorizzazione della Commissione, si dovranno attendere le istruzioni operative dell’Inps.
E’ importante ricordare che le nuove disposizioni NON si applicano però, ancora una volta, diversamente a quanto previsto originariamente per gli “under 30”, alle prosecuzioni di contratto di apprendistato (nessun esonero applicabile al quinto anno) e alle assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro; e agli studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore (di cui all’art. 1, cc. 106 e 108, L. 205/2017 ).
In ultimo è bene ricordare che nonostante i vari innalzamenti temporanei dell’età degli assumendi dai trenta anni in su, stante la stutturalità della norma, resta sempre valido l’esonero del 50% per le assunzioni dei giovani con fascia di età fino a 30 anni.