Gli avvisi bonari relativi ai periodi di imposta degli anni 2019, 2020 e 2021 e le rateazioni in corso relativi a qualsiasi precedente periodo di imposta, possono essere definite pagando una sanzione pari al 3% invece che al 10% così come previsto dall’articolo 1 commi 153-159 della legge 197/2022.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 1/E del 13 gennaio 2023 in cui affronta alcuni dei principali dubbi interpretativi e fornisce degli esempi di calcolo relativi alle principali casistiche che si possono presentare in materia.
Lo studio provvederà:
- a contattare tutti i Clienti interessati che hanno in corso rateazioni per spiegare la portata della normativa;
- a verificare che per gli avvisi 2019-2020-2021 venga applicata la sanzione del 3% invece che del 10%
- svolgerà tutti i calcoli necessari per godere della norma agevolativa per i Clienti che hanno in corso una rateazione al 1^ gennaio e ricalcolerà le sanzioni al 3% pubblicando su WebDesk un file con il calcolo del risparmio conseguito ed aggiornando le restanti rate al nuovo minore importo
Con la definizione, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% (invece del 10%) delle imposte non versate o versate in ritardo. Per beneficiare della definizione, le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, si devono versare, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con gli interessi di rateazione.