Una delle novità principali approvate con la Legge di Bilancio 2023 è la possibilità di condonare le violazioni formali commesse nell’anno 2022 ed entro i limiti dei termini prescrizionali per gli anni precedenti).
Invitiamo la Clientela a comunicare con il seguente form ENTRO IL 31.01.2023 sia l’intenzione di aderire sia l’intenzione di NON aderire al condono in modo che lo studio abbia un quadro di riferimento sulle attività da svolgere entro il 31.03.2023.
Provvederemo a contattare tutti i Clienti interessati comunicando il costo dell’adesione, le scadenze di pagamento, la modulistica che sarà eventualmente richiesta ed i relativi modelli di pagamento.
Approfondimento
La legge di Bilancio 2023, legge 197 del 29 dicembre 2023, ha introdotto tutta una serie di istituti che permettono ai contribuenti di regolarizzare determinate posizioni con il Fisco, e che sono state genericamente definite come “tregua fiscale”. Mentre, attraverso la circolare 1/E del 13 gennaio 2023 , l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni con riferimento alla definizione agevolata delle somme da controllo automatizzato (si veda Circolare 24 Fisco del 18 gennaio 2023),con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 l’Agenzia fornisce chiarimenti con riferimento:
– alla regolarizzazione delle irregolarità formali, di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173 della legge n. 197 del 2022;
– al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n. 197 del 2022;
– all’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, di cui all’articolo 1, commi da 179 a 185 della legge n. 197 del 2022;
– alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’articolo 1, commi da 186 a 205 della legge n. 197 del 2022;
– alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’articolo 1, commi da 206 a 212 della legge n. 197 del 2022;
– alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi la Corte di cassazione, di cui all’articolo 1, commi da 213 a 218 della legge n. 197 del 2022;
– alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 221 della legge n. 197 del 2022;
– allo stralcio dei debiti fino ad euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di cui all’articolo 1, commi a 222 a 230 della legge n. 197 del 2022;
– alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197 del 2022.
Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità formali, con l’articolo 1, commi da 166 a 173 della legge n. 197 del 2022 , viene data la possibilità di sanare:
– le irregolarità,
– le infrazioni e
– l’inosservanza di obblighi o adempimenti,
di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta, ai fini IVA e IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 2/E del 27 gennaio 2023, dopo aver fatto notare che la norma in commento ricalca l’analoga regolarizzazione disposta dall’articolo 9, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 119 del 2018 in merito alla quale sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 11/E del 2019 , a cui viene fatto rinvio, evidenzia che dal punto di vista soggettivo possono avvalersi della regolarizzazione in commento «la generalità dei contribuenti», indipendentemente
– dall’attività svolta,
– dal regime contabile adottato e
– dalla natura giuridica.
Possono avvalersi della regolarizzazione:
– i sostituti d’imposta,
– gli intermediari e
– gli altri soggetti
che sono tenuti alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Dal punto di vista oggettivo, la regolarizzazione riguarda le violazioni formali ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che sono state commesse fino al 31 ottobre 2022. Per essere considerate violazioni formali esse non devono incidere sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento delle imposte sopra menzionate, in quanto, in tale caso, si tratterebbe di violazioni sostanziali. Qualora, invece, si tratti di inosservanze di formalità e adempimenti non suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale, si tratta di violazioni meramente formali per le quali non è prevista la punibilità.
Violazioni meramente formali | Inosservanze di formalità e adempimenti non suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale |
Violazioni formali | Irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti che non incidono sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento delle imposte |
Violazioni sostanziali | Irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti che incidono sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento delle imposte |
L’Agenzia delle entrate riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo le violazioni definibili con riferimento alle disposizioni qui in commento, e che si riportano nella tabella che segue, sempre che, naturalmente e come già si è detto, esse non incidano in alcun modo sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta.
Violazioni definibili: | la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente |
l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’ articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 | |
l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat | |
l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili | |
l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere | |
l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto n. 633 | |
l’erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione | |
l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento | |
la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari | |
le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari | |
l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria | |
l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca | |
la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA | |
la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA | |
la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode | |
l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode; tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento | |
l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis | |
la mancata iscrizione al VIES |