Best Practice:
La gestione dell’acconto Iva da parte dello studio avverrà con le seguenti scadenze:
- entro il 07.12.2022 lo studio metterà a disposizione della Clientela su Webdesk il modello F24 calcolato con il metodo storico (vedi infra)
- qualora il Cliente ritenga di voler eseguire un calcolo con metodo effettivo (vedi infra) comunicherà allo studio entro il giorno 16.12.2022 tale intenzione utilizzando il seguente form:
- Lo studio comunicherà ai sopracitati Clienti l’esito della liquidazione effettiva entro il 24.12.2020
TERMINE DI VERSAMENTO E PROROGA
L’acconto Iva deve essere versato in un’unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2022, il termine in parola scade il 27 dicembre 2022
BREVIARIO DELL’ADEMPIMENTO
Chi è tenuto all’adempimento:
Sono soggetti al versamento dell’acconto IVA tutti i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni e i versamenti dell’imposta del valore aggiunto (mensili, trimestrali per natura o per opzione)
Chi è esonerato dall’adempimento:
- deve versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
- ha cessato l’attività nel corso di quest’anno e non è tenuto ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre (contribuenti “mensili”) oppure all’ultimo trimestre (contribuenti “trimestrali”);
- applica il regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (es. le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere);
- applica il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 27, comma 1–2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98;
- applica il regime forfetario per gli autonomi di cui all’articolo 1, comma 54–89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- nel periodo d’imposta, ha effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti agli effetti dell’Iva;
- ha effettuato esclusivamente operazioni attive con applicazione del meccanismo dello split payment
- ha iniziato l’attività nel corso dei quest’anno;
- ha evidenziato un credito Iva nella liquidazione relativa al mese di dicembre dell’anno scorso (contribuenti “mensili”);
- ha evidenziato un credito Iva nella liquidazione relativa all’ultimo trimestre dell’anno scorso (contribuenti “trimestrali per natura”);
- ha evidenziato un credito Iva nella dichiarazione annuale relativa all’anno scorso (contribuenti “trimestrali per opzione”);
- prevede di evidenziare un credito Iva nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa a quest’anno o nella dichiarazione Iva annuale relativa a quest’anno.
Base di calcolo per il metodo storico
La base di calcolo utilizzata deve essere considerata al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre dell’anno scorso e al netto degli eventuali interessi che erano dovuti in sede di dichiarazione annuale per l’anno scorso.
Percentuale da versare:
88%
Metodo di calcolo effettivo:
Adottando il metodo analitico (o effettivo) previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, della Legge 405/1990, la base di calcolo dell’acconto Iva è determinata tenendo conto dell’importo risultante da un’apposita liquidazione dell’imposta, relativamente alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20 dicembre, la quale tiene conto:
- per i contribuenti trimestrali, delle operazioni attive effettuate nel periodo 1 ottobre – 20 dicembre 2022 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo;
- per i contribuenti mensili, delle operazioni attive effettuate nel periodo 1 dicembre – 20 dicembre 2022 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo.
Termine di versamento:
L’acconto Iva deve essere versato in un’unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno.