Bonus energia – il calcolo e la gestione del credito di imposta

Best Practice:

Lo studio ricorda alla Clientela che il 31.12.2022 scadrà il termine per utilizzare in compensazione il credito di imposta Bonus energia relativo al primo trimestre 2022.

Lo studio fornisce al Cliente l’assistenza utile alla verifica della sussistenza del credito, al calcolo ed alla gestione della compensazione dei Bonus spettanti.

Per richiedere il servizio sarà sufficiente compilare il seguente form fornendo le informazioni di base utili a verificare la casistica in cui l’azienda è allocata.

Sarà cura dello studio richiedere la documentazione necessaria utile alla gestione dell’incarico.

L’incarico dovrà pervenire allo studio entro il 09.12.2022.

Questa Best Practice non riguarda le imprese grandi energivore in quanto l’argomento è già stato affrontato con i tecnici di settore.

Passo 1 di 2
indicate il nome della Vostra Azienda
se si intende richiedere entrambi i bonus compilare due FORM separati

Approfondimenti:

Considerato l’aumento del costo dell’energia e del gas sono state introdotte alcune misure per aiutare le imprese a sostenere tali oneri.

Partiamo dall’argomento che interessa la quasi totalità delle aziende Clienti dello studio.

Credito d’imposta per altre imprese 

L’art. 3 del D.L. 21/2022 istituisce un credito d’imposta (cod. 6963, ris. 13/E/2022)  per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore di cui al D.M. 21.12.2017. Il credito, riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, è pari al 15% (% modificata dall’art. 2, D.L. 50/2022) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Un altro credito è riconosciuto, dall’art. 6 del D.L. 115/2022 (co. 3) alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. L’agevolazione, riconosciuta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il co. 3 dell’art. 1 del D.L. 144/2022 istituisce un credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito è stato esteso anche al mese di dicembre 2022 dall’art. 1 del D.L. 176/2022.

L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. 241/1997) entro il 31.12.2022 e non è applicabile il limite annuo di compensazione, né quello previsto per i crediti agevolativi.

Per le agevolazioni di cui al D.L. 115/2022 e al D.L. 144/2022 e al D.L. 176/2022 il termine è prorogato al 30.6.2023.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto ex artt. 61 e 109 del Tuir. È possibile cumulare il beneficio con altre misure che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Per questo credito e quello di cui all’art. 4 del D.L. 21/2022 (vedi sopra), l’art. 2 del D.L. 50/2022 prevede per le imprese beneficiarie che, se nei primi due trimestri del 2022 si è rifornita di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore del primo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. La stessa disposizione è prevista per i co. 3 e 4 dell’art. 6 del D.L. 115/2022 e per gli stessi commi dell’art. 1 del D.L. 144/2022.

Credito per l’acquisto di gas naturale  L’art. 4 del D.L. 21/2022 riconosce un credito d’imposta parametrato alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale dalle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del D.L.17/2022. In particolare, il credito è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, in misura pari al 25% (a seguito delle modifiche dell’art. 2, D.L. 50/2022) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.L’art. 6 del D.L. 115/2022 (co. 4) riconosce un credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.L’art. 1 del D.L. 144/2022 (co. 4) riconosce un credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito è stato esteso anche al mese di dicembre 2022 dall’art. 1 del D.L. 176/2022.

L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. 241/1997) entro il 31.12.2022 e non è applicabile il limite annuo di compensazione, né quello previsto per i crediti agevolativi.

Per le agevolazioni di cui al D.L. 115/2022, al D.L. 144/2022 e al  D.L. 176/2022 il termine è fissato al 30.6.2023. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto ex artt. 61 e 109 del Tuir. È possibile cumulare il beneficio con altre misure che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Incentivi per il Sud L’art. 14 del D.L. 17/2022 riconosce un credito per le imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30.11.2023.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità componenti negativi) del Tuir;
  • non soggiace ai limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU) e 34, L. 388/2000 (€ 2.000.000, limite annuo di crediti compensabili dal 2022);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è utilizzabile nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014.

Sono agevolabili i costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.                

Cessione del credito  I crediti di cui agli artt. 15 del D.L. 4/2022 e 4-5 del DL. 17/2022 possono essere ceduti per effetto dell’art. 9 del D.L. 21/2022. La stessa disposizione è prevista per i crediti di cui agli artt. 3 e 4 D.L. 21/2022 e per il credito di cui all’art. 4 del D.L. 50/2022. Le imprese possono optare, in luogo dell’utilizzo del credito, per la sua cessione entro il 31.12.2022 (non è ammessa la cessione parziale) a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Per effetto dell’art. 1 del D.L. 176/2022, possono essere ceduti, entro il 30.6.2023, anche i crediti del 3° trimestre 2022 (ex art. 6 D.L. 115/2022, art. 1 D.L. 144/2022 e art. 1 D.L. 176/2022) e dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022

La circostanza che i crediti sono cedibili “solo per intero” implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata (circ. n. 13/E/2022).

Ai fini della cessione, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità. Si precisa, inoltre, che il cessionario può utilizzare il credito di imposta con le medesime modalità con cui sarebbe utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31.12.2022.Si applicano le disposizioni previste dall’art. 122-bis del D.L. 34/2020 in tema di cessione dei crediti edilizi. In particolare, i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio non devono procedere all’acquisizione di un credito d‘imposta in caso di operazione sospetta o qualora sia impossibile effettuare l’adeguata verifica della clientela. Sono, inoltre, applicabili, le misure relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all’Agenza delle entrate.

Comunicazione Agenzia delle Entrate  Il co. 6 dell’art. 1 del D.L. 176/2022 introduce un nuovo adempimento per i beneficiari dei crediti di cui:

  • co. 1 e 2, art. 1, D.L. 176/2022;
  • art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, D.L. 144/2022;
  • art. 6, D.L. 115/2022.

Questi soggetti, entro il 16.3.2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano una comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Le modalità operative sono definiti con un successivo provvedimento.

Rateizzazione bollette  L’art. 3 del D.L. 176/2022 consente alle imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, per i consumi effettuati dal 1.1.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto ministeriale. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto. L’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta.

Una simile disposizione era stata prevista dall’art. 8 del D.L. 21/2022.

Completiamo ora l’argomento trattando 

Il credito di imposta per le grandi imprese energivore

L’art. 3 del D.L. 176/2022 prevede anche la possibilità di rateizzare i pagamenti delle fatture dell’energia e del gas.

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 40-quater del D.L. 73/2022 le agevolazioni di cui all’art. 2, co. 1, 2 e 3 del D.L. 50/2022 non sono soggette alla disciplina de minimis.

Imprese energivore L’art. 15 del D.L. 4/2022 prevede un credito d’imposta (cod. 6960, ris. 13/E/2022) per le imprese a forte consumo di energia elettrica individuate dal Decreto Mise 21.12.2017 (della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.Il credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

In merito all’ambito soggettivo, le imprese energivore sono quelle che soddisfano i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. e che, contestualmente, sono iscritte all’elenco ex art. 6 dello stesso decreto. L’iscrizione a tale elenco nell’anno 2022 è fondamentale per avere accesso al beneficio fiscale, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 13/E/2022. Resta inteso che, qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01). 

In merito, invece, ai parametri dei costi per KWh si deve tener conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi.

L’art. 4 D.L. 17/2022 prevede un ulteriore credito d’imposta (cod. 6961, ris. 13/E/2022) per le imprese energivore ex D.M. 21.12.2017. In particolare, la misura è riservata alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. In questo caso, il credito, riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (prima delle modifiche dell’art. 5 D.L. 21/2022, il credito era del 20%).  Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta    è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (D.M. 21.12.2017) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, l’art. 6 del D.L. 115/2022 riconosce un credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 30.6.2023 (art. 1, co. 3, D.L. 176/2022; co. 6, art. 6, D.L. 115/2022, come modificato dal co.11, art. 1, D.L. 144/2022).

Sempre per le imprese energivore, l’art. 1, co. 1 del D.L. 144/2022 riconosce un credito d’imposta del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Lo stesso credito è esteso al mese di dicembre 2022 per effetto dell’art. 1 del D.L. 176/2022.

Possono accedere al credito le imprese di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Questo credito deve essere utilizzato entro il 30.6.2023 (art. 1, co. 3, D.L. 176/2022).

Il credito d’imposta:

  • è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità componenti negativi) del Tuir;
  • non soggiace ai limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU) e 34, L. 388/2000 (€ 2.000.000, limite annuo di crediti compensabili dal 2022);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Imprese a forte consumo di gas naturale Viene istituito un credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (prima delle modifiche dell’art. 5 del D.L. 21/2022 e dell’art. 2 del D.L. 50/2022, il credito era del 15%).

Un ulteriore credito d’imposta (art. 4, D.L. 50/2022) è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale ed è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, considerato che la condizione relativa all’aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), laddove tale requisito sussista, il credito d’imposta è riconosciuto anche a favore delle imprese neocostituite, in quanto la norma non richiede una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore (C.M. 20/E/2022).L’art. 6 D.L. 115/2022 (co. 2) riconosce un credito d’imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale. L’agevolazione prevista a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 30.6.2023 (art. 1, D.L. 176/2022).

Per il gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dagli usi termoelettrici, spetta un credito d’imposta del 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale in riferimento agli stessi periodi. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati da GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 30.6.2023.

Il credito compete anche per il mese di dicembre 2022 (art. 1, D.L. 176/2022).

Le norme istitutrici delle agevolazioni definiscono un’impresa come “a forte consumo di gas naturale” quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, co. 1 del D.M. 21.12.2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. 

Il credito d’imposta:

  • è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità componenti negativi) del Tuir;
  • non soggiace ai limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU) e 34, L. 388/2000 (€ 2.000.000, limite annuo di crediti compensabili dal 2022);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • non può essere richiesto a rimborso (circ. n. 13/E/2022).

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta l’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla disciplina agevolativa in commento.

 

Considerato l’aumento del costo dell’energia e del gas sono state introdotte alcune misure per aiutare le imprese a sostenere tali oneri.

Credito d’imposta per altre imprese 

L’art. 3 del D.L. 21/2022 istituisce un credito d’imposta (cod. 6963, ris. 13/E/2022)  per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore di cui al D.M. 21.12.2017. Il credito, riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, è pari al 15% (% modificata dall’art. 2, D.L. 50/2022) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Un altro credito è riconosciuto, dall’art. 6 del D.L. 115/2022 (co. 3) alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. L’agevolazione, riconosciuta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il co. 3 dell’art. 1 del D.L. 144/2022 istituisce un credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito è stato esteso anche al mese di dicembre 2022 dall’art. 1 del D.L. 176/2022.

L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. 241/1997) entro il 31.12.2022 e non è applicabile il limite annuo di compensazione, né quello previsto per i crediti agevolativi.

Per le agevolazioni di cui al D.L. 115/2022 e al D.L. 144/2022 e al D.L. 176/2022 il termine è prorogato al 30.6.2023.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto ex artt. 61 e 109 del Tuir. È possibile cumulare il beneficio con altre misure che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Per questo credito e quello di cui all’art. 4 del D.L. 21/2022 (vedi sopra), l’art. 2 del D.L. 50/2022 prevede per le imprese beneficiarie che, se nei primi due trimestri del 2022 si è rifornita di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore del primo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. La stessa disposizione è prevista per i co. 3 e 4 dell’art. 6 del D.L. 115/2022 e per gli stessi commi dell’art. 1 del D.L. 144/2022.

Credito per l’acquisto di gas naturale  L’art. 4 del D.L. 21/2022 riconosce un credito d’imposta parametrato alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale dalle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del D.L.17/2022. In particolare, il credito è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, in misura pari al 25% (a seguito delle modifiche dell’art. 2, D.L. 50/2022) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.L’art. 6 del D.L. 115/2022 (co. 4) riconosce un credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.L’art. 1 del D.L. 144/2022 (co. 4) riconosce un credito d’imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito è stato esteso anche al mese di dicembre 2022 dall’art. 1 del D.L. 176/2022.

L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. 241/1997) entro il 31.12.2022 e non è applicabile il limite annuo di compensazione, né quello previsto per i crediti agevolativi.

Per le agevolazioni di cui al D.L. 115/2022, al D.L. 144/2022 e al  D.L. 176/2022 il termine è fissato al 30.6.2023. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto ex artt. 61 e 109 del Tuir. È possibile cumulare il beneficio con altre misure che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Incentivi per il Sud L’art. 14 del D.L. 17/2022 riconosce un credito per le imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30.11.2023.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità componenti negativi) del Tuir;
  • non soggiace ai limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU) e 34, L. 388/2000 (€ 2.000.000, limite annuo di crediti compensabili dal 2022);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è utilizzabile nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014.

Sono agevolabili i costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.                

Cessione del credito  I crediti di cui agli artt. 15 del D.L. 4/2022 e 4-5 del DL. 17/2022 possono essere ceduti per effetto dell’art. 9 del D.L. 21/2022. La stessa disposizione è prevista per i crediti di cui agli artt. 3 e 4 D.L. 21/2022 e per il credito di cui all’art. 4 del D.L. 50/2022. Le imprese possono optare, in luogo dell’utilizzo del credito, per la sua cessione entro il 31.12.2022 (non è ammessa la cessione parziale) a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Per effetto dell’art. 1 del D.L. 176/2022, possono essere ceduti, entro il 30.6.2023, anche i crediti del 3° trimestre 2022 (ex art. 6 D.L. 115/2022, art. 1 D.L. 144/2022 e art. 1 D.L. 176/2022) e dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022

La circostanza che i crediti sono cedibili “solo per intero” implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata (circ. n. 13/E/2022).

Ai fini della cessione, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità. Si precisa, inoltre, che il cessionario può utilizzare il credito di imposta con le medesime modalità con cui sarebbe utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31.12.2022.Si applicano le disposizioni previste dall’art. 122-bis del D.L. 34/2020 in tema di cessione dei crediti edilizi. In particolare, i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio non devono procedere all’acquisizione di un credito d‘imposta in caso di operazione sospetta o qualora sia impossibile effettuare l’adeguata verifica della clientela. Sono, inoltre, applicabili, le misure relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all’Agenza delle entrate.

Comunicazione Agenzia delle Entrate  Il co. 6 dell’art. 1 del D.L. 176/2022 introduce un nuovo adempimento per i beneficiari dei crediti di cui:

  • co. 1 e 2, art. 1, D.L. 176/2022;
  • art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, D.L. 144/2022;
  • art. 6, D.L. 115/2022.

Questi soggetti, entro il 16.3.2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano una comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Le modalità operative sono definiti con un successivo provvedimento.

Rateizzazione bollette  L’art. 3 del D.L. 176/2022 consente alle imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, per i consumi effettuati dal 1.1.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto ministeriale. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto. L’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta.

Una simile disposizione era stata prevista dall’art. 8 del D.L. 21/2022.

L’art. 3 del D.L. 176/2022 prevede anche la possibilità di rateizzare i pagamenti delle fatture dell’energia e del gas.

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 40-quater del D.L. 73/2022 le agevolazioni di cui all’art. 2, co. 1, 2 e 3 del D.L. 50/2022 non sono soggette alla disciplina de minimis.

Imprese energivore L’art. 15 del D.L. 4/2022 prevede un credito d’imposta (cod. 6960, ris. 13/E/2022) per le imprese a forte consumo di energia elettrica individuate dal Decreto Mise 21.12.2017 (della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.Il credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

In merito all’ambito soggettivo, le imprese energivore sono quelle che soddisfano i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. e che, contestualmente, sono iscritte all’elenco ex art. 6 dello stesso decreto. L’iscrizione a tale elenco nell’anno 2022 è fondamentale per avere accesso al beneficio fiscale, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 13/E/2022. Resta inteso che, qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01). 

In merito, invece, ai parametri dei costi per KWh si deve tener conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi.

L’art. 4 D.L. 17/2022 prevede un ulteriore credito d’imposta (cod. 6961, ris. 13/E/2022) per le imprese energivore ex D.M. 21.12.2017. In particolare, la misura è riservata alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. In questo caso, il credito, riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (prima delle modifiche dell’art. 5 D.L. 21/2022, il credito era del 20%).  Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta    è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (D.M. 21.12.2017) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, l’art. 6 del D.L. 115/2022 riconosce un credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 30.6.2023 (art. 1, co. 3, D.L. 176/2022; co. 6, art. 6, D.L. 115/2022, come modificato dal co.11, art. 1, D.L. 144/2022).

Sempre per le imprese energivore, l’art. 1, co. 1 del D.L. 144/2022 riconosce un credito d’imposta del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Lo stesso credito è esteso al mese di dicembre 2022 per effetto dell’art. 1 del D.L. 176/2022.

Possono accedere al credito le imprese di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Questo credito deve essere utilizzato entro il 30.6.2023 (art. 1, co. 3, D.L. 176/2022).

Il credito d’imposta:

  • è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità componenti negativi) del Tuir;
  • non soggiace ai limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU) e 34, L. 388/2000 (€ 2.000.000, limite annuo di crediti compensabili dal 2022);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Imprese a forte consumo di gas naturale Viene istituito un credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (prima delle modifiche dell’art. 5 del D.L. 21/2022 e dell’art. 2 del D.L. 50/2022, il credito era del 15%).

Un ulteriore credito d’imposta (art. 4, D.L. 50/2022) è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale ed è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, considerato che la condizione relativa all’aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), laddove tale requisito sussista, il credito d’imposta è riconosciuto anche a favore delle imprese neocostituite, in quanto la norma non richiede una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore (C.M. 20/E/2022).L’art. 6 D.L. 115/2022 (co. 2) riconosce un credito d’imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale. L’agevolazione prevista a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 30.6.2023 (art. 1, D.L. 176/2022).

Per il gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dagli usi termoelettrici, spetta un credito d’imposta del 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale in riferimento agli stessi periodi. L’agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati da GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 30.6.2023.

Il credito compete anche per il mese di dicembre 2022 (art. 1, D.L. 176/2022).

Le norme istitutrici delle agevolazioni definiscono un’impresa come “a forte consumo di gas naturale” quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, co. 1 del D.M. 21.12.2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. 

Il credito d’imposta:

  • è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità componenti negativi) del Tuir;
  • non soggiace ai limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU) e 34, L. 388/2000 (€ 2.000.000, limite annuo di crediti compensabili dal 2022);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • non può essere richiesto a rimborso (circ. n. 13/E/2022).

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta l’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla disciplina agevolativa in commento.

 

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