Per i lavori a carattere temporaneo esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro, comprese ciascuna in diverse circoscrizioni territoriali dell’INAIL, il datore di lavoro deve presentare all’INAIL (art. 15 delle nuove modalità tariffarie 2019 – D.M. 27.2.2019 e INAIL, circ. 9/2002 e 36/2005), la denuncia di ogni singolo lavoro (comprese le variazioni). Le denunce devono essere presentate, dal 28.9.2012 esclusivamente per via telematica, entro 30 giorni dall’inizio dei nuovi lavori a carattere temporaneo e deve essere comunicata, entro lo stesso termine, l’eventuale proroga.
Per i lavori rientranti nella medesima voce di tariffa sarà aperta un’unica posizione assicurativa, gestita dalla sede INAIL nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha la sua sede legale.
Per lo scopo l’INAIL ha istituito un apposito modulo di denuncia denominato “denuncia di nuovo lavoro temporaneo” (INAIL, circ. 36/2005).
Sono lavori a carattere temporaneo i lavori il cui svolgimento e` limitato nel tempo. Si tratta di lavori, anche di lungo termine, la cui data di cessazione è prevista sin dall’inizio dei lavori stessi, in genere cantieri edili (INAIL, circ. 9/2002).
Lo studio ha predisposto il seguente form utile al Cliente per comunicare tutti i dati occorrenti alla gestione degli adempimenti nei confronti dell’Inail, dell’Inps e delle Casse Edili.
Il form deve essere inviato allo studio prima che la data di chiusura del cantiere precedentemente comunicata sia decorsa.