Divieto di compensazione in modello F24 dei crediti tributari in presenza di cartelle esattoriali scadute con debiti erariali superiori ad euro 1.500,00

Premessa:

Si ricorda alla Clientela che l’articolo 31, comma 1, del decreto legge 78/2010 vieta la possibilità di compensare crediti tributari in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali scaduti di ammontare superiore ad € 1.500,00.

Non rientrano nel novero dei debiti esattoriali scaduti:

  1. le cartelle notificate e non ancora scadute alla data di presentazione del modello F24
  2. le cartelle esattoriali per le quali è stata presentata domanda di rateazione all’agente della riscossione entro i termini di sessanta giorni dalla avvenuta notifica (sempre a condizione che il provvedimento non sia decaduto per mancato pagamento delle rate)
  3. gli avvisi bonari eventualmente ricevuti non oggetto ancora di emissione di cartella esattoriale

Si consiglia la Clientela di monitorare costantemente la situazione aziendale (o personale) accedendo nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia della Riscossione utilizzando lo SPID come mezzo di autenticazione.

I debiti esattoriali insistenti sui soci non si ripercuotono sulla società e viceversa.

 

Best Practice:

Lo studio, predisponendo i modelli F24 per il pagamento di imposte e contributi, in presenza di crediti tributari  compensa automaticamente (o seguendo le indicazioni di utilizzo del Cliente) eventuali crediti tributari sorti, ma non è in grado di stabilire se, al momento della presentazione del modello stesso, sono presenti debiti erariali scaduti superiori all’importo di € 1.500,00.

Onde per cui è strettamente necessario che il Cliente informi lo studio dell’esistenza di debiti tributari che impediscono il diritto di compensazione dei crediti inviando una email a direzione@studiobarberis.it.

Lo studio provvederà a contattarVi per gestire correttamente la problematica.

 

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