Il Sistema di interscambio (Sdi) potrà inibire l’emissione di fatture elettroniche in regime di non imponibilità in base all’articolo 8, primo comma, lettera c) del Dpr 633/1972 qualora nel documento sia riportato il numero di protocollo di una dichiarazione di intento invalidata a seguito di specifici controlli effettuati da parte dell’agenzia delle Entrate. È quanto previsto nei commi 1079 e seguenti della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 dicembre, nell’ambito di alcune nuove misure finalizzate al contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond Iva che dovranno essere attuate con un provvedimento delle Entrate.
La procedura
Allo stato attuale, dopo le modifiche apportate dall’articolo 12-septies del Dl 34/2019 all’articolo 1 del Dl 746/1983, le operazioni verso gli esportatori abituali possono essere effettuate in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972 a condizione che:
• l’esportatore abituale predisponga e trasmetta la dichiarazione di intento per via telematica all’agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;
• il fornitore riscontri telematicamente e verifichi nel proprio cassetto fiscale l’invio della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale, riportando nella fattura emessa ai sensi dell’articolo 8, primo comma lettera c) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.
A seguito di tali modifiche nell’articolo 1 del Dl 746/1983 sono stati eliminati i seguenti adempimenti:
1) l’obbligo per l’esportatore abituale di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’agenzia delle Entrate;
2) l’obbligo per l’esportatore abituale e per il fornitore di numerare, annotare e conservare le dichiarazioni di intento emesse e ricevute;
3) l’obbligo per il fornitore di riportare nella dichiarazione Iva i dati delle dichiarazioni di intento ricevute. In tal senso nella bozza di modello Iva 2021 (periodo di imposta 2020) disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate è stato eliminato il quadro VI.
L’analisi di rischio
Le nuove misure introdotte dalla legge di Bilancio 2021 si inseriscono nella procedura sopradescritta e, al fine di evitare le frodi realizzate con l’emissione di dichiarazioni di intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond Iva fittizio, introducono dei meccanismi automatici di blocco delle dichiarazioni di intento emesse in modo fraudolento.
In particolare, si prevede che l’amministrazione finanziaria effettuerà delle specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste per beneficiare della qualifica di esportatore abituale e delle attività di controllo sostanziali finalizzate all’inibizione del rilascio e dell’invalidazione di dichiarazioni di intento illegittime (a tal fine viene prevista anche l’assunzione in agenzia delle Entrate di nuove 50 unità di personale). A seguito di tali controlli, potrà essere inibita al contribuente la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni di intento e potranno essere invalidate le dichiarazioni di intento già emesse illegittimamente.
In caso di invalidazione di dichiarazioni di intento già emesse verrà operato un incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e la dichiarazione di intento ideologicamente falsa e il Sistema di interscambio inibirà al fornitore l’emissione della fattura non imponibile con indicazione di un numero di protocollo di una dichiarazione di intento invalidata.
L’attuazione
Come anticipato, le modalità operative per l’attuazione delle nuove disposizioni dovranno essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate. Tra le altre, nel nuovo provvedimento, dovranno essere stabilite le modalità che l’agenzia delle Entrate avrà a disposizione per impedire al contribuente la facoltà di inviare nuove dichiarazioni di intento o di invalidare quelle già emesse, considerando che l’esportatore abituale potrebbe non concordare con le verifiche effettuate dall’Amministrazione Finanziaria ed opporsi all’eventuale provvedimento di inibizione o invalidazione della facoltà. Nello stesso senso, dovranno essere coordinati gli obblighi (articolo 7, comma 4-bis del Dlgs 471/1997) in capo al fornitore di riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale (obblighi ancora sussistenti nonostante sia l’Agenzia a mettere a disposizione nel cassetto fiscale del fornitore le dichiarazioni di intento ricevute) con le nuove disposizioni che potrebbero determinare l’invalidazione successiva di una dichiarazione di intento già controllata.