Introdotto dal Dl «cura Italia» solo per negozi e botteghe in categoria catastale C/1, il bonus è mutato con l’evolversi della pandemia. Prima è stato trasformato dal Dl Rilancio in un credito generalizzato, ed è infine diventato un tax credit rivolto solo alle imprese penalizzate dagli ultimi Dpcm. Tre versioni principali, quindi: senza contare tutte le varianti di dettaglio.
L’evoluzione del quadro
I Dpcm dovuti alla pandemia hanno infatti determinato la limitazione o la chiusura di alcune attività sul territorio nazionale e regionale, con un articolato sistema di restrizioni in base alla gravità dell’emergenza (zone “gialle”, “arancioni” e “rosse”). Per arginare i danni, i decreti Ristori e Ristori-bis (Dl 137/20 e 149/20) hanno così esteso il credito d’imposta ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, ma con specifici requisiti di accesso.
La nuova agevolazione
Invece il tax credit per i mesi di ottobre, novembre e dicembre non è “omnibus”: spetta alle imprese operanti (ovunque) nei settori di cui all’allegato 1 al Dl 137/2020 (palestre, alberghi, discoteche, eccetera) che hanno subìto le restrizioni del Dpcm 24 ottobre 2020.
La stessa agevolazione compete anche alle imprese i cui codici Ateco sono elencati nell’allegato 2 al Dl 149/2020 e alle agenzie di viaggio e ai tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12) con sede operativa nelle “zone rosse”. In quest’ultimo elenco rientrano le imprese dei settori più colpiti dalle misure restrittive, tra cui i grandi magazzini, i negozi di commercio al dettaglio, i servizi degli istituti di bellezza o di cura degli animali da compagnia, la cui sede operativa è situata nelle “zone rosse” (già individuate o da individuare settimanalmente).
I requisiti e le modalità
I decreti “ristori” rinviano alle disposizioni dell’articolo 28 del Dl 34/2020, in quanto compatibili, stabilendo che l’estensione all’ultimo trimestre 2020 si applica a tutte le imprese individuate, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente.
In altri termini, alle imprese di tutta Italia rientranti nell’allegato 1 , o a quelle nell’allegato 2 e alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede operativa nelle “zone rosse”, anche se con ricavi superiori a 5 milioni di euro, spetta un tax credit pari al 60% del canone pagato; e del 30% per i contratti di affitto d’azienda (50% per le strutture-ricettive) se c’è stato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
La condizione del calo del fatturato non rileva invece per le imprese che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, dalla data dell’evento, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio scorso).
Restano invariate le modalità di utilizzo del credito, e anche quelle di maturazione (in seguito all’avvenuto pagamento). Nella relazione illustrativa del Dl è stato inoltre chiarito che il versamento del canone di dicembre 2020 effettuato in seguito, nel 2021, consente di fruire del bonus.