Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e altri istituti contrattuali

ai lavoratori beneficiari della CIGO spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 148/2015)

durante la Cassa Integrazione Guadagni l’anzianità di servizio viene maturata regolarmente per cui la stessa esplica i suoi effetti sugli istituti collegati.

L’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione ( art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 148/2015.

con circolare n. 6645 del 18.10.1984, l’INPS ha affermato che le autorizzazioni alle integrazioni salariali, una volta rilasciate, attribuiscono un diritto soggettivo perfetto a favore dei lavoratori interessati, diritto che non viene meno se nel corso del periodo autorizzato venga risolto il rapporto di lavoro.

Ciò in considerazione del fatto che la ripresa dell’attività aziendale non è necessariamente dipendente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi, singolarmente considerati.

Pertanto, sempreché sia stata autorizzata l’erogazione delle integrazioni salariali, i lavoratori sospesi hanno diritto a beneficiare delle prestazioni sino alla data dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

il trattamento economico previsto per il congedo matrimoniale è più favorevole per il lavoratore per cui prevale sulla Cassa Integrazione Guadagni con la conseguenza che, durante tale periodo, il lavoratore sospende la fruizione della CIGO così come chiarito nella circolare INPS n. 248 del 23.10.1992 che ne ha dichiarato l’incumulabilità. Per l’Istituto, nel caso di specie, mancano i presupposti che legittimano l’erogazione della Cassa, in quanto la causa della mancata prestazione di lavoro è da ricondursi alla sfera decisionale del lavoratore e non ad alcuna delle motivazioni, ricollegabili ad eventi attinenti la situazione aziendale, che legittimano i provvedimenti di concessione dell’integrazione salariale.

Il genitore che fruisce del congedo parentale all’inizio di intervento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinario, può interrompere il congedo per fruire della Cassa.

Con la risposta all’interpello n. 70 del 12.10.2009, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la presentazione della domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001, prima di un periodo di CIG – sia ridotta che a zero ore – consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell’indennità prevista dalla norma.

Il lavoratore, nel caso di specie, non sarà interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG.

Con riferimento al parametro retributivo utile sulla base del quale calcolare la misura dell’indennità spettante, il Ministero ha ritenuto di dover fare riferimento al principio, secondo cui l’indennità dell’art. 42, T.U. sulla maternità e paternità, deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa.

Nel caso, invece, di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG, unitamente all’indennità per il congedo straordinario retribuito.

Per il Ministero, la relativa indennità va calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo.

Durante la CIGO il lavoratore non perde il diritto ad esercitare i diritti sindacali e può anche partecipare alle relative assemblee.

Qualora l’assemblea si tenga durante l’orario di lavoro, il lavoratore ha diritto alla retribuzione se, invece, l’orario di assemblea coincide con la sospensione dell’attività lavorativa, lo stesso avrà diritto alla CIGO.

 

Il diritto alle integrazioni salariali va riconosciuto per le giornate o le ore di sciopero effettuate nel corso di un periodo di sospensione o di riduzione d’orario già autorizzato o che comunque sia determinato da causale per la quale è ammesso l’intervento ordinario della Cassa integrazione.

Ai lavoratori già sospesi o ad orario ridotto, ai quali sia riconosciuto il diritto alle integrazioni salariali, per le giornate o le ore di sciopero non vanno corrisposte le integrazioni stesse in caso di rinuncia per adesione espressa allo sciopero; la rinuncia deve essere manifestata mediante apposita dichiarazione da presentare al datore di lavoro (INPS, circolare n. 93 del 20.4.1984).

è lecito il distacco avente finalità prevalentemente economica per evitare che il lavoratore sia posto in CIG.

Il risparmio di tale scelta consente infatti da un lato all’impresa di sopravvivere e, dall’altro, di conservare in forza e aggiornati i dipendenti già formati (Ministero del Lavoro, circolare n. 28 del 24.6.2005).

La donazione del sangue resa durante una sospensione per cassa integrazione guadagni dà comunque diritto alla relativa indennità, che prevale, quindi, sull’integrazione salariale.

Le ferie non si maturano durante la sospensione a zero ore, mentre maturano in caso di riduzione della prestazione lavorativa.

Ai fini della maturazione dei ratei mensili, occorre fare riferimento a quanto previsto dal CCNL.

Tuttavia in assenza di regolamentazione, il criterio più corretto sembra essere quello del riproporzionamento su base annua (rapporto tra le ore lavorabili totali dell’anno e quelle effettivamente prestate) anche se c’è chi propende per la tesi della maturazione per ratei mensili, a seconda che in ciascun mese il periodo lavorato superi o meno i 15 giorni di calendario.

Come chiarito dalla circolare INPS n. 139/2016, in merito alla fruizione delle ferie residue in caso di domanda di CIGO si richiama integralmente il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con interpello n. 19/2011 (v. mess. INPS n. 9268 del 30.5.2012).

In particolare, nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di zero ore, sono state date indicazioni interpretative in merito alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente di CIGO, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della CIGO stessa, ed inoltre in merito alla possibilità per il datore di lavoro, autorizzato ad un periodo di CIGO, di dover comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell’anno di maturazione.

Riguardo queste due ipotesi, si precisa che l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.

Invece, nelle ipotesi di CIGO parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.

Le festività cadenti in settimane nelle quali vi sia una sospensione parziale dell’attività lavorativa restano a carico del datore di lavoro.

Sono a carico del datore di lavoro le festività cadenti nelle prime 2 settimane di sospensione, anche se totale, relativamente al personale con paga oraria e non mensilizzata mentre, nei rimanenti casi, la festività dà luogo al normale trattamento di CIGO, anche in caso di coincidenza con il sabato o la domenica (fanno eccezione le giornate del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, per le quali rimane in ogni caso l’obbligo di retribuzione nella misura di 1/26, o nella diversa misura stabilita dal CCNL applicato, della retribuzione mensile in capo al datore di lavoro).

In particolare, l’INPS con messaggio n. 13552 del 12.6.2009, ha specificato che:

– relativamente ai lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o mensilizzati, le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività (v. circolare INPS n. 50943 G.S. dell’8.2.973 lettera B). In tale ipotesi le ore attinenti alle festività sono da comprendere, da un lato, nel numero delle ore lavorative ricadenti in ogni singolo mese per il quale deve essere diviso l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale e, dall’altro, devono essere incluse nel numero delle ore integrabili. Il suddetto trattamento è confermato anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al C.C.N.L. di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata.

– per i lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro. Pertanto nella determinazione delle ore integrabili non vanno comunque considerate a carico della Cassa le ore inerenti a tali festività che cadono nel corso della settimana. L’INPS ha precisato, inoltre, che sono del pari da considerare non integrabili le ore relative alle festività (1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando queste si collocano nell’ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge (art. 3 della Legge 31 marzo 1954, n. 90) assicurata la retribuzione a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori suddetti. Sono invece da calcolare come ore integrabili quelle relative alle citate rimanenti festività, quando queste non siano pagate (sempre in virtù dell’art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90) dal datore di lavoro a causa del prolungarsi della sospensione oltre le prime due settimane. Peraltro, le ore relative alla festività infrasettimanale che ricorre nell’ambito di una settimana già lavorata ad orario ridotto devono considerarsi sempre non integrabili in quanto a carico del datore di lavoro e quindi computate, secondo i criteri seguiti dall’Istituto ed illustrati nella circolare n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972, fra le ore lavorate nella settimana medesima.

 il lavoratore infortunato non può essere collocato in CIGO per cui al dipendente che prima dell’inizio della Cassa subisca un infortunio o sia vittima di una malattia professionale comportante un’inabilità temporanea assoluta, spetta il relativo trattamento a carico dell’INAIL e, eventualmente, l’integrazione a carico del datore di lavoro per il periodo contrattualmente stabilito.

In caso di infortunio avvenuto durante la riduzione di orario per intervento della cassa integrazione, al lavoratore spetta il trattamento di infortunio a carico dell’INAIL per l’intero periodo di infortunio.

il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista (Art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015).

L’INPS, con circolare n. 197/2015, ha ribadito quanto già chiarito in passato ovvero che, se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:

– se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

– qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

i periodi ordinari di integrazione guadagni sono da intendersi equiparati, ai fini del diritto all’indennità giornaliera di maternità, ai periodi di effettivo svolgimento di attività lavorativa (INPS, circolare n. 152 del 7.7.1990).

Per quanto riguarda il congedo di maternità, per tutti gli eventi insorti durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, o anche prima dell’inizio del trattamento, l’indennità di maternità dovuta prevale sempre rispetto all’integrazione salariale.

Nessuna indennità è invece erogabile per gli eventi di maternità insorti oltre il secondo mese dalla cessazione dell’intervento ordinario di integrazione guadagni senza che sia stata ripresa l’attività lavorativa.

Inoltre, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui la stessa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.

in caso di CIGO a zero ore per un mese intero non compete nessun giorno di permesso retribuito ex Legge n. 104/1992.

Qualora vi sia solo una riduzione della prestazione lavorativa, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpelo n. 46 del 3.10.2008 ha sostenuto che in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è necessario, al fine di evitare un comportamento discriminatorio rispetto ad un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei giorni di permesso fruibili.

L’INPS con messaggio n. 26411 del 18.11.2009 è tornato sulla questione per specificare che in caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale, il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso ex Legge n. 104/92, è soggetto a riproporzionamento in funzione dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta.

Più in particolare, per l’Istituto il riproporzionamento va effettuato secondo i medesimi criteri indicati per il part time verticale, con l’applicazione del seguente algoritmo:

x : a = b : c

(dove “a” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, “b” a quello dei tre giorni di permesso teorici, “c” a quello dei giorni lavorativi).

Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

E’ chiaro che nel caso in cui la riduzione riguardi solo l’orario giornaliero di lavoro (ad esempio n. 2 ore di lavoro al giorno di CIGO), rimane il diritto a fruire di n. 3 giorni di permesso mensile.

per la CIGO a zero ore si ritiene non spettino i permessi per decesso di cui all’art. 4, comma 1, Legge n. 53/2000 per analogia con i permessi per l’assistenza a portatori di handicap grave in quanto il lavoratore non effettua alcuna prestazione lavorativa per cui non ha alcun obbligo lavorativo che lo vincoli.

Diverso è il caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale in cui si ritiene sussista il diritto in questione.

 si ritiene che la Cassa Integrazione Ordinaria sia pignorabile in quanto trattasi di trattamento che sostituisce la retribuzione.

i ratei possono essere integrati solo se risulta non superato il massimale del mese nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali ordinarie (INPS, circolare n. 50 del 21.10.1982).

se lavoratrice o il lavoratore sono in CIGO a zero ore, non sono integrabili i riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino.

Se c’è solo una riduzione dell’orario :

– qualora le ore di allattamento ricadono durante le ore non richieste in riduzione, spetta l’indennità per allattamento;

– qualora le ore di allattamento ricadono durante la sospensione per cassa integrazione, le ore di allattamento sono integrabili.

i periodi di sospensione a zero ore o i periodi di lavoro con riduzione d’orario non fanno maturare i permessi per riduzione di orario di lavoro.

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