Sono in fase di rilascio i cedolini paga relativi alla 13^ mensilità dell’anno in corso.
Poiché quest’anno l’utilizzo dell’istituto della Cassa Integrazione (Ordinaria, Fis/Fisba, in Deroga) a causa dell’evento pandemico è stata ampiamente utilizzata dai Clienti dello studio, con il presente articolo vi vogliamo ricordare che:
i ratei di tredicesima possono essere integrati solo se risulta non superato il massimale del mese nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali ordinarie (vedi in seguito approfondimento della circolare Inps 50/1982).
Le erogazioni di Cassa Integrazione effettuate nel corso di quest’anno sono state tutte pari al massimale previsto per l’anno 2020, quindi, di fatto, nei periodi usufruiti dai dipendenti questi NON HANNO MATURATO, anche in proporzione, i ratei di tredicesima mensilità.
Per i predetti periodi resterà quindi a carico del datore di lavoro solo l’integrazione pari al 20 per cento.
Si fa presente che
- il software dello studio effettua per ogni periodo di cassa goduto il calcolo di maturazione perché ha in memoria tutti i parametri utili per gestire i dietimi delle mensilità aggiuntive, delle ferie, dei rol, ecc..
- lo studio ha mensilmente controllato i calcoli e la maturazione di tutti i contatori.
(INPS, circolare n. 50 del 21.10.1982):
omissis….
A) Ratei di gratifica natalizia, di quattordicesima mensilità e premio di produzione – Al fine di stabilire la erogabilità dei ratei degli emolumenti aggiuntivi (v. circolare 50943 GS dell’8 febbraio 1973) afferenti i periodi di intervento straordinario della CIG dovrà sempre considerarsi se sia stato superato o meno il limite (1981: lire 672.626) in ciascun mese (ovvero effettuando il rapporto a settimana per i periodi di intervento inferiore al mese) nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali straordinarie. Tale criterio deve intendersi operante anche nei confronti degli operai, stante l’equiparazione introdotta dalla legge 427/80 fra il trattamento straordinario spettante agli impiegati e quello relativo agli operai.
Soltanto nel caso che sussista ancora capienza verranno corrisposti, calcolati mese per mese (ovvero settimana per settimana) i ratei di tredicesima mensilità ecc.(naturalmente sempre nella misura dell’80 per cento della retribuzione spettante per tredicesima mensilità) fino a saturazione di detto limite mensile (ovvero ragguagliato a settimana).
Si ricorda, infine che per il caso in cui il limite massimo delle integrazioni salariali non risulti già raggiunto nei singoli mesi (o settimane) di intervento, il conteggio a carico della CIG dei ratei delle competenze ultramensili attinenti detti periodi di intervento straordinario (come del resto nel caso di intervento ordinario è da effettuare soltanto nel mese di normale scadenza delle competenze ultramensili stesse (es. per la gratifica natalizia, a dicembre).
Best Practice:
Nel caso in cui i lavoratori in forza chiedano spiegazioni in merito alla riduzione dei ratei di tredicesima siete pregati di invitarli alla lettura del presente articolo