Corona Virus – gli ammortizzatori sociali

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

DESTINATARI: i datori di lavoro di tutto il territorio nazionale che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.  (co. 1, art. 19, DL n. 18/2020). L’assegno ordinario di cui sopra è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (co. 5, art. 19, DL n. 18/2020). Ciò anche nel caso di lavoratori iscritti ai fondi bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs n. 148/2015. I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 (nuovo termine indicato dal DL 34/2020 – Ministero del Lavoro, circ. 8/2020; INPS, msg. 1607/2020) e ai lavoratori stessi non è richiesto il requisito di anzianità di 90 giornate di lavoro effettivo (co. 8, art. 19, DL n. 18/2020). Ai fini della sussistenza del requisito di risultare in forza al 17 marzo 2020, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro (INPS, circ. 47/2020).

DECORRENZA E DURATA: tale possibilità interessa i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il mese di agosto 2020 per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 5 settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle prime 9 settimane. È prevista poi la possibilità di beneficiare di ulteriori 4 settimane di trattamento per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori   turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (co. 1, art. 19, DL n. 18/2020 come modificato dall’art. 68, DL n. 34/2020; Ministero del Lavoro, circ. 8/2020).

SEMPLIFICAZIONI: i datori di lavoro che presentano la domanda di cui sopra sono dispensati dall’osservanza di alcune disposizioni previste dal D.Lgs n. 148/2015: – informazione e consultazione sindacale (art. 14). È fatta salva comunque l’eventuale informazione, consultazione ed esame congiunto che possono essere svolti in via telematica; – termini di invio della domanda (co. 2, art. 15 e co. 2, art. 30 per quanto attiene l’assegno ordinario) fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (co. 2, art. 19, DL n. 18/2020).

ASSEGNO ORDINARIO E PROCEDURE SINDACALI: Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda (INPS, msg. 1287/2020).

RELAZIONE TECNICA: le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non deve redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari (INPS, msg. 1287/2020).

DOMANDA: la domanda, in ogni caso, deve essere presentata con le consuete modalità entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del D.Lgs n. 148/2015 (causali) (co. 2, art. 19, DL n. 18/2020 come modificato dalla lett. c), co. 1, art. 68 del DL n. 34/2020). Qualora la domanda sia presentata dopo tale termine l’eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (co. 2 bis, art. 19, DL n. 18/2020 come modificato dalla lett. c), co. 1, art. 68 del DL n. 34/2020). Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020 (co. 2 ter, art. 19, DL n. 18/2020 come modificato dalla lett. c), co. 1, art. 68 del DL n. 34/2020).

DOMANDA DURANTE CIG: le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevale sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime sono annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti (INPS, msg. 1287/2020).

AGEVOLAZIONI: questi periodi di CIGO e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva di intervento (art. 4, D.Lgs 148/2015), durata (articolo 12, D.Lgs n. 148/2015), intervento del fondo (co. 3, art. 29, D.Lgs n. 148/2015) e assegno ordinario (co. 1, art. 30, D.Lgs n. 148/2015) e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui al secondo periodo, co. 4, articolo 29 del D.Lgs n. 148/2015 (co. 3, art. 19, DL n. 18/2020).

Inoltre su tali trattamenti non è dovuto la contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 e secondo periodo, co. 8, art. 29 e co. 2, art. 33 del D.Lgs n. 148/2015 (co. 4, art. 19, DL n. 18/2020).

PAGAMENTO: oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su Uniemens, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa (INPS, msg. 1287/2020).

ANF E ASSEGNO ORDINARIO: ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale “COVID-19”, è previsto il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare (co. 1, art. 19, DL n. 18/2020 come modificato dall’art. 68, DL n. 34/2020).

CIG IN DEROGA

PRESTAZIONE: Le Regioni e Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (co. 1, art. 22, DL n. 18/2020). Nessun accordo sindacale, neanche concluso in via telematica, per le aziende fino a 5 dipendenti (INPS, msg. 1287/2020).

EX “ZONA ROSSA”: tale prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa” (INPS, msg. 1287/2020).

DESTINATARI: datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (co. 1, art. 22, DL n. 18/2020). Sono esclusi i datori di lavoro domestico (co. 2, art. 22, DL n. 18/2020). e i lavoratori assunti dopo il 17 marzo 2020 (INPS, msg. 1287/2020; Ministero del Lavoro, circ. 8/2020).

DURATA: l’intervento è riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. (co. 1, art. 22, DL n. 18/2020 come modificato dall’art. 70 del DL n. 34/2020).

ITER: i trattamenti sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse (co. 4, art. 22, DL n. 18/2020).

PLURILOCALIZZAZIONE: qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in 5 o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro (co. 1, art. 2, DM 24 marzo 2020). Le domande sono presentate al Ministero del Lavoro che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Anche in questo caso è previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015 (Ministero del Lavoro, circ. 8/2020).

PAGAMENTO: il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (co. 6, art. 22, DL n. 18/2020). Il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare il modello SR41 (INPS, msg. 1287/2020). Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (co. 6, art. 22, DL n. 18/2020 come modificato dall’art. 70 del DL n. 34/2020).

ITER PERIODI ECCEDENTI LE 9 SETTIMANE: i trattamenti di integrazione salariale in deroga, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Istituto indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’INPS provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del Lavoro. La domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa, decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del DL n. 34/2020. A regime la domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 34/2020 (art. 22 quater, DL n. 18/2020 come introdotto dall’art. 70 del DL n. 34/2020).

SETTORE TURISMO

INDENNITÀ UNA TANTUM: ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020 (la data di entrata in vigore del DL n. 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali (co. 1, art. 29, DL n. 18/2020, INPS, msg. 1288/2020). Tale indennità è erogata dall’INPS, previa domanda (co. 2, art. 29, DL n. 18/2020). Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare (INPS, circ. 49/2020).

ATTIVITÀ DEL SETTORE DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI: l’indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle di cui alla circolare INPS n. 49/2020.

DOMANDA: i potenziali destinatari dell’indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande sono rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche (INPS, msg. 1288/2020).

COMPATIBILITÀ: l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto i lavoratori possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione della indennità una tantum. È inoltre compatibile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a euro 5.000,00 per anno civile (INPS, circ. 49/2020).

NASPI

PROROGA DEI TERMINI: per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni (co. 1, art. 33, DL n. 18/2020) decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il 68° giorno), vengono riesaminate d’ufficio (INPS, msg. 1286/2020).

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE: per le domande di NASpI presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (co. 2, art. 33, DL n. 18/2020). Pertanto le decorrenze sono le seguenti (INPS,circ. 49/2020): – dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno; – dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’8° giorno; – dal 68° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

AUTOIMPRENDITORIALITÀ: il termine dei 30 giorni successivi dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa di cui al co. 3, art. 8 del D.Lgs n. 22/2015 è ampliato di 60 giorni (co. 3, art. 33, DL n. 18/2020). Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine vengono riesaminate d’ufficio (INPS, msg. 1286/2020).

ALTRI RAPPORTI DURANTE LA NASPI: è prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori di NASpI nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni. Le prestazioni di NASpI che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto vengono riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020. (INPS, msg. 1286/2020).

MISURE DI CONDIZIONALITÀ: al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per 2 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto le misure di condizionalità (partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa, percorsi formativi, ecc…) e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI dal D.Lgs n. 22/2015 (co. 1, art. 40, D.Lgs n. 18/2020).

DIS-COLL

PROROGA DEI TERMINI: per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni (co. 1, art. 33, DL n. 18/2020).

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE: per le domande di DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (co. 2, art. 33, DL n. 18/2020). Pertanto le decorrenze sono le seguenti (INPS,circ. 49/2020): – dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno; – dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’8° giorno; – dal 68° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

ALTRI RAPPORTI DURANTE LA DIS-COLL: è prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori di DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma / subordinata / parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni. Le prestazioni di DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto vengono riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020. (INPS, msg. 1286/2020).

MISURE DI CONDIZIONALITÀ: al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per 2 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto le misure di condizionalità (partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa, percorsi formativi, ecc…) e i relativi termini comunque previsti per i percettori di DIS-COLL dal D.Lgs n. 22/2015 (co. 1, art. 40, DL n. 18/2020).

SETTORE DELLO SPETTACOLO

INDENNITÀ UNA TANTUM: ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019; con
reddito non superiore a euro 50.000,00 nell’anno 2019, – non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020,  è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600,00 che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali (co. 1, art, 38, DL n. 18/2020; INPS, msg. 1288/2020). Tale indennità è erogata dall’INPS, previa domanda. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare (INPS, circ. 49/2020).

DOMANDA: i potenziali destinatari dell’indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande sono rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche (INPS, msg. 1288/2020).

COMPATIBILITÀ: l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto i lavoratori possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione della indennità una tantum. È inoltre compatibile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a euro 5.000,00 per anno civile (INPS, circ. 49/2020).

LAVORATORI AUTONOMI

UNA TANTUM: è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 di importo pari ad euro 600,00, non soggetta ad imposizione fiscale. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare (INPS, circ. 49/2020).

DESTINATARI: sono destinatari di tale indennità (INPS, msg. 1288/2020):

CASISTICADESTINATARIREQUISITI
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

– liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata dell’INPS

– collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS

Non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non avere altre forme di previdenza obbligatoria. I collaboratori coordinati e continuativi destinatari devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23 per cento (INPS, circ. 49/2020)
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

– Artigiani

– Commercianti

– Coadiutori e coadiuvanti artigiani e commercianti

– Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

 

Non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco (INPS, circ. 49/2020)

DOMANDA: i potenziali destinatari dell’indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, devono presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande sono rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche (INPS, msg. 1288/2020).

COMPATIBILITÀ: l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità una tantum. È inoltre compatibile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a euro 5.000,00 per anno civile (INPS, circ. 49/2020).

LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE

UNA TANTUM: è previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600,00, non soggetta ad imposizione fiscale e a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs 509/1994 e 103/1996 (art. 1, DL 28 marzo 2020).

DESTINATARI: la somma è riconosciuta ai seguenti soggetti: – lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; – lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

CESSAZIONE, RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ: si intende: – per cessazione dell’attività la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; – per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 (art. 2, DL 28 marzo 2020).

CONDIZIONE: il soggetto richiedente deve aver adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

DOMANDA: le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato. L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria (art. 3, DL 28 marzo 2020).

NUOVI TRATTAMENTI DI CIG, ASSEGNO ORDINARIO E CIGD

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane. Tali 18 settimane devono essere collocate nel periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020. Le settimane richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020 sono azzerate (INPS, msg. 3131/2020). I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane (co. 1, art. 1, DL 104/2020). L’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazioni salariali avviene a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per il periodo fino al 12 luglio 2020 (INPS, circ. 115/2020). Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori 9 settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: – al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20 per cento; – al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato (co. 2, art. 1, DL 104/2020); – nessun contributo è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 (co. 3, art. 1, DL 104/2020). A tali fini il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18 per cento.

ISTRUZIONI: per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere. Per quanto attiene alle ulteriori 9 settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, è prevista la causale specifica “COVID 19 con fatturato”. Tale domanda può riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020, comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020 (INPS, msg. 3525/2020).

TERMINE PER INVIO DOMANDE: le domande di accesso ai trattamenti di cui sopra devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (co. 5, art. 1, DL 104/2020).

TERMINE PER INOLTRO DATI ALL’INPS PER PAGAMENTO: in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. (co. 6, art. 1, DL 104/2020).

CISOA: il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa (co. 8, art. 1, DL 104/2020).

LIMITE DI SPESA: i trattamenti di cui sopra sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro.

ALTRI INTERVENTI: il DL n. 104/2020 ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (INPS, msg. 3160/2020). Di seguito una rapida sintesi:

Proroga NASpI e DIS-COLLLe prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo 1° maggio 2020 – 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi con decorrenza dal giorno della scadenza. Tale proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga di cui al “Decreto Rilancio”. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria (art. 5, DL 104/2020).
Stagionali del settore TurismoÈ prevista un’indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Detta indennità è pari a complessivi euro 1.000,00 (art. 9, DL 104/2020).
Lavoratori in somministrazione del settore TurismoÈ prevista un’indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Detta indennità è pari a complessivi euro 1.000,00 (art. 9, DL 104/2020).
Lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

È prevista un’indennità onnicomprensiva di importo pari a euro 1.000,00 ai seguenti soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, e titolari di trattamento pensionistico diretto:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo 1° gennaio 2019 – 29 febbraio 2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non hanno un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. I predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione Separata con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a euro 5.000,00, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratori dello spettacoloÈ prevista un’indennità onnicomprensiva di importo pari a euro 1.000,00 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all’articolo 38 del “Decreto Cura Italia”. La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a euro 35.000,00.
Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termaliÈ prevista un’indennità onnicomprensiva di importo pari a euro 1.000,00 a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: – titolarità nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; – titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; – assenza di titolarità alla data del 15 agosto 2020 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Con il Dl Ristori concesse, a particolari condizioni, 6 settimane di ammortizzatori sociali emergenziali nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Si resta in attesa di istruzioni Inps

Con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” [c.d. Decreto Ristori], il Governo ha concesso – in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – la possibilità di presentare la domanda per la concessione di ammortizzatori sociali emergenziali per una durata di 6 settimane nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, nel limite delle risorse destinate allo scopo.

Tuttavia, quella che, anche in ragione della comunicazione istituzionale e mass-mediatica, sembrava una proroga incondizionata, assume la connotazione di un periodo la cui concessione è condizionata da una serie di presupposti che in molti casi, eccettuate aperture interpretative dell’INPS, ne rendono impossibile la fruizione.

Se questa è una prima annotazione critica, ad essa non se ne può non aggiungere una ulteriore che attiene alla tecnica legislativa adottata dall’Esecutivo. Per quanto ci occupa infatti, in molte sue parti, il Decreto d’urgenza è formulato secondo la medesima stesura letterale che avevamo già osservato con il D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), senza alcuna espressa evidenziazione delle disposizioni abrogate e in assenza di un efficace coordinamento normativo con la pregressa regolamentazione della materia.

Si assiste così ad una sedimentazione normativa di portata ormai alluvionale e tale da determinare non poche difficoltà sotto il profilo ermeneutico da parte degli interpreti e degli operatori.

Sulle 6 settimane concesse dal Decreto Ristori

La previsione di cui in argomento è veicolata dall’art. 12, comma 1, del D.L. n. 137/2020 il quale prevede, tra l’altro), come i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, per una durata massima di 6 settimane – collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 – a determinate condizioni enunciate dal successivo comma 2.

La disposizione prosegue poi precisando che le richiamate 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con la causale emergenziale COVID-19. Tale norma costituisce la prima sorpresa, soprattutto per i datori di lavoro che non hanno fatto ricorso, in tutto o in parte, al periodo delle 18 settimane già concesse dal D.L. n. 104/2020 ben sapendo che avrebbero potuto fruirle fino al 31 dicembre 2020.

Così come già previsto dal Decreto Agosto, la disposizione in commento “sovrascrive” la previgente normativa con effetto dal 16 di novembre. L’ultima parte dell’art. 12, comma 1, prevede infatti che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane del presente comma.

ESEMPIO
In altri termini, a titolo esemplificativo ciò significa che, nella circostanza in cui un datore di lavoro avesse richiesto, a mente dell’art. 1, D.L. n. 104/2020, un periodo di sostegno al reddito decorrente dal 2 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, si vedrebbe riconosciute 8 settimane fino al 26 dicembre 2020, delle quali, quelle dal 16 novembre 2020 allo stesso 26 dicembre 2020 completamente imputate al D.L. n. 137/2020, non potendo (a legislazione vigente) usufruire di altre provvidenze emergenziali e venendo perduti i giorni d’integrazione salariale decorrenti dal 28 al 31 dicembre 2020.

Il 15 novembre 2020 rappresenterebbe quindi la data nella quale, salvo diversa opzione interpretativa dell’INPS, si verifica l’abrogazione tacita delle norme in materia di ammortizzatori sociali emergenziali ex D.L. n. 104/2020, assumendo efficacia, dal giorno successivo, la previsione di cui all’art. 12 del D.L. n. 137/2020. Tale deduzione è supportata proprio dalla parte dell’art. 12, comma 1, ove la disposizione, argomentando del segmento temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, prevede che “Con riferimento a tale periodo, le predette 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID- 19”.

Nondimeno, anche nel Dossier allegato al DDL di conversione del Decreto Ristori (A.S. n. 1994) viene evidenziato come “Nel suddetto periodo 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021, gli interventi di integrazione (con la causale COVID-19) non possono superare il limite di 6 settimane – ivi compresi gli interventi contemplati da norme precedenti”. Pertanto, qualunque sia il Decreto Legge a mente del quale venga effettuato il ricorso agli ammortizzatori sociali emergenziali, la durata massima delle provvidenze non potrà eccedere un limite massimo di 6 settimane, continuative o frazionate.

Sulle condizioni per la richiesta delle 6 settimane

Una particolare attenzione deve essere prestata alle circostanze che condizionano la richiesta delle 6 settimane previste dall’art. 12, comma 1, del D.L. n. 137/2020.

Secondo la previsione dell’art. 12, comma 2, le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro:

1. ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato;

2. appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che, come noto, dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale opzione normativa costituisce una ulteriore sorpresa atteso che limita fortemente la fruizione del periodo concesso.

La generalità dei datori di lavoro, infatti, per poterne usufruire, deve aver integralmente richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione(6) per l’integrale periodo di 18 settimane già previsto dal Decreto Agosto.

Questo in quanto, come precisato dalla prima parte dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al precedente comma 1 (dalla decima alla diciottesima), sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane (dalla prima alla nona), decorso il periodo autorizzato. In sostanza quindi, per ottenere la completa autorizzazione delle 6 settimane offerte dall’art. 12 del D.L. n. 137/2020 sembra essere necessaria la preventiva concessione del periodo di 18 settimane di cui al Decreto Agosto. Da questo, secondo una lettura rigorosa e fatta salva una diversa interpretazione dell’INPS, deriverebbe che ne possono usufruire, salvo quanto diremo, unicamente i datori di lavoro che hanno ottenuto la concessione degli ammortizzatori per tutto il periodo intercorrente tra il 13 luglio e il 15 novembre 2020, corrispondente appunto a 18 settimane. Rectius, le aziende che hanno quindi manifestato un comportamento virtuoso, non ricorrendo in tutto o in parte alle provvidenze del Decreto Agosto, ove non appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche individuati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, non potranno così accedere alle 6 settimane concesse dal Decreto Ristori, venendo cosi meno la proroga annunciata da più parti, non in ultimo in sede istituzionale e politica.

Una via d’uscita a tale restrittiva lettura, seppure nel limite di 6 settimane (nel periodo 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021), potrebbe essere offerta da una auspicabile interpretazione da parte dell’INPS volta a permettere la richiesta degli ammortizzatori Covid, ai sensi del D.L. n. 104/2020, anche successivamente al 15 novembre 2020.

Di fatto, come abbiamo già osservato, potranno in ogni caso usufruire del periodo in questione, i datori di lavoro appartenenti ai settori previsti dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, sottoposti a chiusura o limitazione dell’attività. Data l’ampiezza del richiamato Decreto Presidenziale sarà necessaria in materia un’indicazione da parte della prassi per individuare con precisione le attività coinvolte mediante i codici statistico contributivi (C.S.C.) interessati e con essi i relativi inquadramenti previdenziali per non incorrere in clamorose erronee interpretazioni(. La libera possibilità di accesso agli ammortizzatori emergenziali – nel limite di 6 settimane – offerta ai datori di lavori interessati dal richiamato D.P.C.M., offre lo spunto per dimostrare, a contrario, che per gli altri soggetti datoriali vigono sempre e comunque i limiti condizionali legati alla necessità della preventiva concessione delle “ulteriori” 9 settimane di cui al D.L. n. 104/2020. 

Il Decreto Ristori, così come già in precedenza il Decreto Agosto, sotto il profilo soggettivo non ha specificato quali siano i lavoratori che ne possono beneficiare con riferimento alla data di assunzione.

Come si ricorderà, per il D.L. n. 104/2020, in assenza di previsione normativa è stato l’INPS, con la circolare n. 115/2020 (in Guida al Lavoro n.41/2020) , a stabilire che l’accesso alle misure di sostegno al reddito è concesso ai lavoratori in forza presso il datore di lavoro richiedente alla data del 13 luglio 2020 (ferme restando le ipotesi di trasferimento d’azienda ex articolo 2112 c.c. e i casi di passaggio del lavoratore alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto,  nei quali si computa anche il periodo d’impiego presso il precedente soggetto datoriale). In base a tale presupposto, sembra quindi necessario dover attendere un ulteriore pronunciamento dell’Istituto per conoscere con precisione la data in cui i lavoratori dovrebbero essere stati assunti per beneficiare delle provvidenze di cui all’art. 12 del D.L. n. 137/2020.

Sulla contribuzione addizionale

L’integrazione salariale relativa alle 6 settimane concesse dall’art. 12 del D.L. n. 137/2020, al ricorrere di determinate condizioni è soggetta a contribuzione addizionale, alla stessa stregua di quanto abbiamo già osservato per le “ulteriori” 9 settimane concesse dal D.L. n. 104/2020.

La contribuzione addizionale è infatti prevista in entità percentuali variabili a seconda del rapporto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.

In tale logica, la contribuzione, da corrispondersi su una base imponibile determinata dalla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari:

  1. a) al 9 per cento, in caso di una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
  2. b) al 18 per cento, ove non sia stata individuata alcuna riduzione del fatturato.

Sono ampliate le ipotesi di esclusione dalla contribuzione. In particolare, essa non è dovuta dai datori di lavoro che:

1) hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento;

2) hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;

3) sono stati assoggettati alla chiusura o alla limitazione delle attività economiche e produttive per mano del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (tale ipotesi assume rilievo di novità rispetto all’analoga previsione di cui al Decreto Agosto).

Corre tuttavia l’obbligo di osservare che l’INPS non ha ancora emanato alcun atto di prassi chiarificatore in materia, soprattutto con riferimento all’ipotesi relativa all’inizio dell’attività nel corso del 2019. Risultano infatti ancora da chiarire taluni dubbi sull’applicazione del richiamato contributo addizionale atteso che l’INPS, con la circolare n. 115/2020, aveva fornito un contributo interpretativo parziale. Si ricorda che, secondo l’Istituto, nel caso di inizio dell’attività nel 2019, in virtù del dettato normativo, si deve tenere conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio. Peraltro, l’affermazione dell’atto di prassi non risulta chiara e necessita di ulteriori integrazioni esplicative. A titolo esemplificativo, infatti, il momento iniziale dell’attività dell’impresa non può essere individuato con quello coincidente con l’inizio di una serie di atti prodromici all’avvio dell’attività vera e propria. Esso del resto si verificherebbe con il momento genetico dell’effettivo esercizio dell’attività caratteristica dell’impresa, secondo la previsione dell’oggetto sociale, da cui derivano i ricavi volti a determinare il volume degli affari.

Da tale presupposto deriverebbe che, ad esempio, una società costituita nel 2018 con contestuale attribuzione del codice fiscale ma temporaneamente inattiva, la quale abbia legittimamente comunicato l’inizio dell’attività d’impresa in Camera di Commercio nel corso del 2019 sarebbe esonerata dal pagamento del contributo addizionale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 104/2020 e, in via ulteriore, dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 137/2020.

Dubbi ulteriori rimangono anche nella circostanza dell’acquisizione di un’azienda mediante operazione di trasferimento ex art. 2112 con effetti utili ed onerosi manifestatisi nel corso del 2019. Nella fattispecie sarebbe infatti necessario valutare se l’imprenditore cessionario, mediante l’acquisizione dell’azienda avesse, di fatto, iniziato ex novo un’attività d’impresa. In tale circostanza sarebbe certamente escluso dal contributo in argomento. Più complesso da valutare è invece il caso derivante dall’acquisizione di un’azienda da parte di soggetto imprenditoriale già in attività. In tale evenienza si potrebbero presentare due ipotesi differenti:

1) se l’azienda o il ramo d’azienda acquisito costituisse unità produttiva a se stante e come tale denunciata all’INPS, secondo i principi generali di applicazione della contribuzione addizionale, dovrebbe verificarsi un’ipotesi di esclusione dal pagamento del contributo addizionale;

2) se l’azienda o il ramo d’azienda acquisito costituisse un segmento parziale del complesso imprenditoriale non qualificabile quale unità produttiva separata, sarebbe invece dovuto il pagamento della contribuzione addizionale.

In tale seconda ipotesi, tuttavia, sarebbe estremamente complesso comparare i dati del primo semestre degli anni 2020 e 2019 per evidenti ragioni di carattere oggettivo. Il buon senso pretenderebbe quindi che, per quanto in esame, l’inizio dell’attività nel corso del 2019 fosse analogicamente interpretato in termini estensivi anche in tutti i casi di acquisizione dell’azienda nel corso di tale anno per mano di qualsiasi soggetto datoriale, già titolare o meno di altra attività.

In ogni caso, ai fini dell’accesso alle 6 settimane previste dall’art. 12, comma 1, D.L. n. 137/2020, il datore di lavoro, all’atto di presentazione della domanda di concessione, deve rendere all’INPS un’apposita dichiarazione ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

L’omissione dell’autocertificazione comporta l’applicazione del contributo addizionale in misura del 18 per cento.

L’Istituto dovrà anche chiarire se eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, una volta imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane del D.L. n. 137/2020, seppur appartenenti alle prime 9 settimane del Decreto Agosto, a decorrere dal 16 novembre 2020 siano da assoggettare a contribuzione addizionale secondo le regole appena osservate.

Sulla presentazione di domande e modelli SR41

L’art. 12, comma 5, del D.L. n. 137/2020, prevede che “Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge”.

La disposizione è la riproposizione di quella, identica, recata dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 104/2020. Nel primo periodo, così come di consueto, essa stabilisce che il termine di presentazione delle istanze è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è iniziata la contrazione dell’orario con l’intervento degli ammortizzatori sociali emergenziali. La mancata presentazione dell’istanza entro la scadenza ne determina la decadenza. Risulta invece un vero e proprio controsenso normativo la previsione fissata dal secondo periodo. Nel “ricopiare” la disposizione, il legislatore governativo non ha tenuto conto che il D.L. n. 104/2020 (da cui appunto è mutuata) era entrato in vigore il 15 agosto 2020, disponendo retroattivamente per gli ammortizzatori sociali emergenziali a decorrere dal 13 luglio 2020. Era quindi logico che, essendo prossimo alla scadenza il termine “ordinario” per la presentazione delle domande per periodi di contrazione iniziati a luglio, esso fosse fissato, per condizione di miglior favore, al 30 settembre 2020 (pertanto entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge). In maniera del tutto differente dal Decreto Agosto, il D.L. n. 137/2020 è entrato in vigore il 29 ottobre 2020 disponendo in materia di ammortizzatori per il futuro, a decorrere dal prossimo 16 novembre 2020. Quella che nel D.L. n. 104/2020 era una condizione di miglior favore, nel D.L. Ristori diviene – evidentemente per mera svista – una assoluta limitazione accorciando inopinatamente il termine per la presentazione delle istanze relative a periodi di contrazione iniziati in novembre. Essendo infatti fissato, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della disposizione d’urgenza, le domande per i periodi di riduzione o sospensione di attività iniziati dal 16 al 30 novembre 2020 devono essere presentate entro lo stesso 30 novembre 2020. È talmente evidente la svista normativa che se ne auspica la correzione in sede di conversione del Decreto.

Per altro verso, l’art. 12, comma 6, prevede che in caso di pagamento diretto delle prestazioni ivi previste da parte dell’Inps, il datore di lavoro sia tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. La disposizione procede poi precisando anche in questo caso che, in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella ordinariamente prevista.

Resta la circostanza a mente della quale, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

L’art. 12, comma 7, del D.L. n. 137/2020 prevede infine che la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020. Ci saremmo francamente aspettati che la remissione in bonis fosse disposta anche per le scadenze intervenute fino a tutto il 30 settembre 2020. Si sarebbe così colmato un evidente vuoto normativo e sanate tante situazioni di mancata presentazione delle domande in scadenza al 30 settembre 2020. Questo in quanto l’INPS, con la circolare n. 115/2020, seppure parlando in precedenza dei commi 9 e 10 del D.L. n. 104/2020, aveva precisato che “Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020”.

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