Il credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

Premessa

L’articolo 125 del D.L. 34/2020 prevede, per le aziende, la concessione di un credito di imposta pari al 60% (con il limite di € 60.000,00) per le spese affrontate per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri costi analoghi stanziando l’importo di  200 milioni di euro.

In cosa consiste il beneficio:

Il credito di imposta consente di creare un valore da poter utilizzare con in compensazione con qualsiasi futuro debito di imposta o contributivo dovuto.

Termine di presentazione

La domanda (telematica) è da presentare entro il 7 settembre 2020

Spese che godono del beneficio

Le spese che sono oggetto del beneficio sono di due tipi:

  • per la sanificazione degli ambiente e comprende
    • i costi di sanificazione dei locali pagati alle aziende specializzate
    • i costi di sanificazione sostenuti internamente (in economia) mediante l’utilizzo del personale dipendente dell’azienda
  • per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e comprende
    • l’acquisto delle mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3, termometri, scanner, ecc..

Per un’analisi corretta di tutte le spese detraibili potrete consultare, attraverso il soprastante bottone, la circolare 20/E a partire dalla pagina 14 (i punti salienti sono quelli sottolineati)

Periodi di sostenimento dei costi

Sono tutti i costi sostenuti nell’anno 2020 (quindi godono del beneficio anche i costi che si sosterranno dall’8 di settembre in poi).

Nota Bene:

L’Agenzia delle Entrate, una volta scaduto il termine di presentazione della domanda, sommerà gli importi di tutte le richieste pervenute e, se come è probabile, queste supereranno l’importo stanziato di 200 milioni di euro, procederà con la ripartizione proporzionale delle somme stanziate rispetto alle domande pervenute (esempio: supponiamo che le domande ammontino a 800 milioni di euro, quindi quattro volte più di quanto è stato stanziato, il credito di imposta non sarà più del 60% ma del 15% delle spese sostenute).

Best Practice per i Clienti Tandem o Webdesk

Lo studio ha provveduto fin da subito a comunicare ai Clienti Tandem il codice da utilizzare per la registrazione dei costi di acquisto oggetto del credito di imposta e ha chiesto ai Clienti Webdesk di comunicare quali sono le fatture di acquisto  relative a questi costi. 

Selezionando il primo punto lo studio provvederà a consultare le contabilità e ad utilizzare quanto registrato con il criterio sopra esposto, qualora pensiate di nonavere correttamente indicato tutti i costi sostenuti Vi consigliamo di verificare le fatture ricevute, di rielaborare le somme e di utilizzare l’ultimo punto (il seguente costo:) indicando l’importo totale già sostenuto per questo tipo di onere 

Format per incaricare lo studio alla presentazione del modello telematico di domanda
Con il presente format Vi incarichiamo di predisporre la domanda telematica per ottenere il bonus previsto dall'articolo 125 del D.L. 34/2020. I dati da indicare nella domanda telematica sono i seguenti:
scelta multipla - dal 2^ al 5^ punto compilare anche il campo specifico

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