Decreto Rilancio: al via la campagna di richiesta del contributo a fondo perduto

Best Practice

A decorrere dal 15.06.2020 e fino al 24.08.2020 sarà possibile presentare la domanda telematica per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Legge 34/2020.

Il contributo è destinato ad una ampia platea di aziende e sostituisce tutta una serie di bonus che sono stati previsti per varie categorie relativi ai mesi di marzo ed aprile 2020 (in primis sostituisce il bonus artigiani e commercianti di 600,00). Si sta già oggi parlando di allargare, in fase di conversione del decreto legge, il diritto anche ai professionisti collegiati oggi esclusi dal beneficio.

Per avere il diritto al contributo al fondo perduto occorre innanzitutto che il fatturato del mese di aprile 2020 si inferiore di un terzo rispetto al fatturato dello stesso mese dell’anno precedente (quindi aprile 2019).

La domanda deve essere presentata telematicamente utilizzando i software predisposti allo scopo dall’Agenzia delle Entrate e deve essere inviata tramite le procedure Entratel o Fisconline.

Lo studio è pronto per svolgere l’adempimento per tutta la Clientela

per avviare la pratica i passaggi sono i seguenti:

  1. Vi chiediamo di compilare il form che troverete in calce a questo punto (anche se non siete interessati per favore comunicatecelo);
  2. lo studio procederà con la verifica del diritto (requisito della diminuzione del fatturato) e calcolo del contributo spettante e a comunicarVi l’importo
  3. pubblicheremo su webdesk il modello compilato e provvederemo alla sua presentazione telematica
le pratiche saranno svolte in ordine cronologico del ricevimento del seguente form
con la presente comunico allo studio che:
e chiedo allo studio di verificare se ricorrono i presupposti per la compilazione e la presentazione della domanda
LA DOCUMENTAZIONE
PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE L’ARGOMENTO
Analisi del provvedimento

Il decreto-legge “Rilancio”, n. 34 del 19 maggio 2020, introduce, sempre con il fine di sostenere le aziende colpite da “COVID-19”, un contributo a fondo perduto che però sottostà a ben precise condizioni e che necessita, per la sua concreta ed effettiva attuazione, dell’emanazione di un apposito provvedimento. In attesa dei predetti chiarimenti, si ritiene utile fornire, comunque, le modalità di funzionamento del contributo nonché dei soggetti coinvolti dall’agevolazione, di modo che i beneficiari possano già improntare i conteggi preliminari per lo meno per verificare se potenzialmente fruitori o meno del contributo in parola.

A normare il contributo a fondo perduto è l’articolo 25 del citato “Decreto Rilancio” che, da un punto di vista soggettivo, individua come beneficiari i soggetti, purché titolari di partita Iva, esercenti un’attività che produce:

– Reddito agrario di cui all’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986,

– Reddito d’impresa,

– Reddito di lavoro autonomo.

Per quanto concerne i soggetti che producono reddito agrario, si deve fare riferimento ai titolari di reddito agrario, definito, proprio dall’articolo 32 del TUIR, come la parte «del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso».

Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, il primo periodo del primo comma dell’articolo 54 , sempre del DPR 917 del 1986, li definisce come quelli che «derivano dall’esercizio di arti e professioni». In prima battuta tale inclusione potrebbe risultare fuorviante visto che, come si ripeterà di seguito, la norma esclude espressamente dal novero dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103», tra cui quelli indicati nell’elenco che segue:

  • Alcuni enti di diritto privato
  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
  • Cassa di previdenza tra dottori commercialisti
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
  • Cassa nazionale del notariato
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM)
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)

I soggetti espressamente esclusi dal contributo a fondo perduto sono i seguenti:

– i soggetti la cui attività è cessata alla data di presentazione dell’istanza per il presente contributo stesso, ossia 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte dell’Agenzia delle entrate;

– gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR ossia gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta;

– i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR, ossia intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati;

– i soggetti, di seguito indicati, che hanno diritto alla percezione di una indennità stabilita dal decreto-legge “Cura Italia”, n. 18 del 2020:

  – liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata INPS, e di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 18;

  – lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano lavoratori dipendenti alla data del 17 marzo 2020, di cui all’articolo 38 , sempre del decreto-legge n. 18 del 2020;

– i lavoratori dipendenti

– i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, come già si è detto sopra.

I soggetti che non sono esclusi dall’agevolazione in commento, ne possono beneficiare qualora, però, vengano rispettate due precise condizioni:

– la prima è che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori ad euro 5.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, e cioè, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2019.

A tale riguardo si deve fare riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, e di cui all’articolo 85 , comma 1, lettera a) del TUIR, ai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, di cui all’articolo 85, comma 1, lettera b) del TUIR, nonché ai compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, naturalmente per i soggetti non esclusi, di cui si è detto sopra;

– la seconda è che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, per la determinazione corretta degli importi appena citati, operazioni effettuate. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019, il contributo spetta anche senza la predetta condizione dello scostamento del fatturato.

Lascia un commento