Art. 84 1^ comma – Liberi professionisti e co.co.co
- I liberi professionisti e co.co.co che, nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell’indennità di € 600 (art. 27 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico per il mese di aprile 2020 di un’indennità pari a € 600
- L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS
Art. 84 2^ comma – Liberi professionisti titolari di partita IVA
- I liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, hanno diritto a un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa
- Il soggetto deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti necessari
- L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS
Art. 84 3^ comma – Co.co.co iscritti alla gestione separata
- I co.co.co. iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, al 19 maggio 2020, abbiano cessato il rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000
- L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS
Art. 84 4^ comma – Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps (artigiani e Commercianti)
- I lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO che, nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell’indennità di € 600 (art. 28 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico per il mese di aprile 2020 di un’indennità pari a € 600.
- L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS
Art. 98 Indennità a favore dei collaboratori sportivi
- Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a € 600 ai lavoratori impiegati, alla data del 23 febbraio 2020, con rapporti di collaborazione presso:
- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI)
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
- le federazioni sportive nazionali
- le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) le società e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 67, c. 1, DPR 917/86)
- Tale indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di
- altro reddito da lavoro dipendente e reddito di cittadinanza
- reddito di emergenza
- indennità di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia (artt. 19-22, 27-30, 38 e 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020
- Gli interessati devono presentare domanda, corredata da autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di collaborazione e la mancata percezione delle indennità di sostegno al reddito sopraindicate, alla società Sport e Salute s.p.a.
- I collaboratori sportivi che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito l’indennità prevista dal Decreto Cura Italia (art. 96 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico della medesima indennità di € 600 anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di ulteriore domanda.
- I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con retribuzione annua lorda inferiore a € 50.000, possono accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) per un periodo massimo di 9 settimane
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