Decreto Rilancio – le indennità ad artigiani, commercianti, professionisti ed altre categorie

Art. 84 1^ comma – Liberi professionisti e co.co.co
  • I liberi professionisti e co.co.co che, nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell’indennità di € 600 (art. 27 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico per il mese di aprile 2020 di un’indennità pari a € 600
  • L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS 
Art. 84 2^ comma – Liberi professionisti titolari di partita IVA
  • I liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, hanno diritto a un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa
  • Il soggetto deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti necessari
  • L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS 
Art. 84 3^ comma – Co.co.co iscritti alla gestione separata
  • I co.co.co. iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, al 19 maggio 2020, abbiano cessato il rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000
  • L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS 
Art. 84 4^ comma – Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps (artigiani e Commercianti)
  • I lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO che, nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell’indennità di € 600 (art. 28 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico per il mese di aprile 2020 di un’indennità pari a € 600.
  • L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall’INPS 
Art. 98 Indennità a favore dei collaboratori sportivi
  • Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a € 600 ai lavoratori impiegati, alla data del 23 febbraio 2020, con rapporti di collaborazione presso:
    • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI)
    • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
    • le federazioni sportive nazionali
    • le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) le società e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 67, c. 1, DPR 917/86)
  •  Tale indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di
    • altro reddito da lavoro dipendente e reddito di cittadinanza
    • reddito di emergenza
    • indennità di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia (artt. 19-22, 27-30, 38 e 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020
  • Gli interessati devono presentare domanda, corredata da autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di collaborazione e la mancata percezione delle indennità di sostegno al reddito sopraindicate, alla società Sport e Salute s.p.a.
  • I collaboratori sportivi che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito l’indennità prevista dal Decreto Cura Italia (art. 96 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), beneficiano in automatico della medesima indennità di € 600 anche per i mesi di aprile e maggio, senza necessità di ulteriore domanda.
  • I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con retribuzione annua lorda inferiore a € 50.000, possono accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) per un periodo massimo di 9 settimane

Lascia un commento