Decreto Rilancio – Modello 730 “senza sostituto”

Articolo 159

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 34, c. 4, D.Lgs. 241/97), possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con la modalità “senza sostituto” (art. 51-bis DL 69/2013 conv. in L. 98/2013) anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Il rimborso, invece di essere effettuato dal datore di lavoro, verrà effettuato direttamente dall’Amministrazione Finanziaria.

Il vantaggio è per entrambe le parti:

  • il lavoratore riceverà in unica soluzione il proprio credito e non dovrà sottostare alle regole relative alla capienza del trattenuto nel mese da parte del sostituto d’imposta
    • sarà sufficiente per il dipendente comunicare tale opzione al CAF o all’interno del modello 730 precompilato se provvede personalmente alla redazione della dichiarazione
  • l’azienda datrice di lavoro non dovrà anticipare al lavoratore le somme e compensarle con eventuali altri debiti di imposta

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