Decreto Rilancio – le misure a sostegno delle famiglie

Art. 72 comma 1 lettera a)

Variazioni a congedo parentale “speciale” per lavoratori dipendenti del settore privato (art. 23 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

  • Il congedo parentale speciale per i lavoratori dipendenti, per i figli di età non superiore a 12 anni, è aumentato da 15 a 30 giorni
  • Periodo di fruizione: il congedo è fruibile, per un periodo continuativo o frazionato, dal 5 marzo ed entro il 31 luglio 2020
  • Indennità: pari al 50% della retribuzione (calcolata come per l’indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001)
  • Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa
Art. 72 comma 1 lettera b)

Diritto di astenersi dal lavoro senza indennità – variazioni a art. 23, c. 6, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020

  • I genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro
  • Ciò a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia:
    • beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
    • lavoratore
Art. 71 1^ comma lettera c)

Bonus per l’acquisto di servizi di babysitting o di servizi per l’infanzia  variazioni ad art. 23, c. 8, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020

  • In alternativa al congedo parentale “speciale”, i lavoratori possono scegliere di usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di babysitting erogati mediante libretto famiglia (art. 54-bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017)
  • In alternativa il bonus è erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
  • La fruizione di questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1, c. 355, L. 232/2016)
  • Limite massimo: € 1.200
Art. 73 permessi per assistere disabili

 

Estensione permessi retribuiti per assistere disabili variazione ad art. 24 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, c. 3, L. 104/92), è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020

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