Art. 80 – Divieto di licenziamento
Dal 17 marzo 2020 e fino al 17 agosto 2020:
- è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
- sono sospese le procedure di licenziamento collettivo attualmente pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto d’appalto)
- i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possono recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
- sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso (art. 7 L. 604/66)
- Possibilità di revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 a condizione che il datore di lavoro contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale (artt. 19-22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro
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