Il Bonus ai dipendenti di 100,00 € previsto dal Decreto “Cura Italia” per il mese di marzo 2020

Best Practice
  • Lo studio ha impostato come metodo di calcolo quello basato sui giorni di presenza perché, in quanto consentito, è più favorevole per i dipendenti.
  • Come previsto dal Decreto il Bonus verrà calcolato e riconosciuto ai dipendenti con l’emissione del periodo di paga di aprile 2020.
  • L’importo riconosciuto ai dipendenti verrà posto in compensazione con il modello F24 in scadenza il 18.05.2020
  • Qualora i dipendenti chiedano chiarimenti in merito al calcolo effettuato in busta, il Cliente è pregato, prima di contattarci, di invitare il lavoratore alla lettura di questo articolo.

Qui di seguito l’analisi della normativa per comprendere come lo studio ha calcolato il bonus.

Premessa normativa

L’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.”.

Con risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul calcolo del bonus presenza:

  • Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);
    • Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato al predetto punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto;
  • Si ritiene che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa di presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time;
  • Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

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