Il presupposto di diminuzione del fatturato per poter sospendere il versamento di contributi e Iva

Il D.L. 23/2020 con l’articolo 18 1^ comma stabilisce la sospensione dei versamenti (esclusivamente per contributi previdenziali e inail, ritenute per redditi di lavoro dipendente e IVA) per i mesi di aprile e di maggio 2020 qualora il fatturato dei mesi di marzo 2020 (per la scadenza del 16.04.2020) sia inferiore del 33% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 e il fatturato per il mese di aprile 2020 (per la scadenza del 16.05.2020) siano sempre inferiori del 33% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Alcuni Clienti, in occasione del versamento dello scorso 16.04.2020, sono stati contattati perché il controllo del fatturato del mese di marzo 2020 ha dato risultato negativo rispetto a quello dell’anno precedente, con la conseguenza che non hanno avuto diritto di sospendere il pagamento né dell’Iva né, di conseguenza, dei contributi previdenziali.

Il mese prossimo, con la scadenza del 18.05.2020,  lo studio dovrà ricalcolare per tutti i Clienti se il diritto alla sospensione dei contributi esiste raffrontando il fatturato del mese di aprile 2020 con lo stesso periodo dell’anno precedente.

Per cui potrebbe essere confermata la sospensione del versamento, ovvero l’obbligo perché i dati del mese non raggiungono i requisiti di diminuzione minimi previsti dal decreto legge.

Per i Clienti con liquidazione Iva trimestrale

Alla data odierna esistono dei dubbi circa il metodo di calcolo che si dovrà utilizzare per verificare l’obbligo o meno di versare l’IVA del 1^ trimestre 2020 entro il 18.05.2020.

L’argomento è stato affrontato in una FAQ della circolare AdE 10/E del 16.04.2020 ma la risposta data dall’amministrazione finanziaria potrebbe essere interpretata in diversi modi.

Ad avviso personale, volendo dare un’interpretazione personale di quanto scritto dall’AdE, ritengo che il calcolo dovrà essere effettuato sommando i fatturati dei mesi di marzo e aprile 2020 e, confrontandoli con gli stessi periodi dell’anno 2019, si potrà sospendere il pagamento dell’Iva soltanto se i primi saranno inferiori ai secondi di almeno il 33%.

Si auspica nel frattempo che l’AdE provveda a dare una risposta più chiara del metodo di calcolo da utilizzare.

Best Pracite

Lo studio provvederà ad eseguire i calcoli utili  per determinare la spettanza o meno del diritto di sospensione  con le modalità stabilite dalle istruzioni ministeriali e a comunicare il risultato dei calcoli alla Clientela.

Si invita la Clientela in contabilità Tandem ad aggiornare velocemente le registrazioni contabili per consentirci di effettuare i calcoli necessari.

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