Si evidenzia il risparmio che interessa tutti i Clienti per l’acquisto dei DPI e per i Clienti dello studio che svolgono attività di sanificazione e vendono DPI per lo sviluppo che potrà avere per le loro attività
Best Practice
- Si invita tutta la Clientela ad eseguire gli acquisti di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) con specifiche fatture evitando di acquistare altri prodotti che non possono usufruire del credito di imposta: questo consentirà un più semplice calcolo del beneficio.
- La Clientela in contabilità Tandem registrerà gli acquisti utilizzando esclusivamente il codice di costo 801022
- La Clientela NON in contabilità Tandem dovrà comunicare allo studio (email ordinaria@studiobarberis.it) le fatture di acquisto dei DPI indicando: fornitore, data e numero fattura
- I Clienti che vendono DPI dovranno comunicare allo studio il valore dei DPI non destinati alla rivendita ma utilizzati per l’esercizio della loro attività
Lo Studio provvederà a calcolare il credito di imposta e a compensarlo con il primo versamento utile
L’agevolazione
Il credito di imposta è previsto dall’articolo 64 D.L. 18/2020 (costi di sanificazione) e dall’articolo 30 D.L. 23/2020 (estensione ai costi per l’acquisto dei DPI).
L’importo del credito di imposta è pari al 50% del costo di acquisto.
La norma finanzia, forse per il momento, fino all’importo di 50 milioni di euro.
Non è ancora stato emanato il decreto che individua il codice da utilizzare per compensare il credito di imposta.
I dispositivi di protezione individuale che possono godere del credito di imposta possono essere, ad esempio:
- mascherine chirurgiche (fino a quando l’utilizzo verrà consentito per mancanza delle mascherine di cui al punto successivo)
- mascherine FFP2 e FFP3
- guanti
- visiere di protezione
- occhiali protettivi
- tute di protezione
- calzari
- barriere protettive nei negozi
- pannelli di distanziamento
- detergenti mani
- disinfettanti
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