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Le procedure per attuare lo smart working

Le attività svolte dallo studio

Lo studio assiste la Clientela nella gestione dei contratti lavorativi da porre in essere con il lavoratore dipendente e con le comunicazioni, anche semplificate, da inviare al Ministero del Lavoro.

Maggiori informazioni sulle modalità contrattuali, orari di lavoro, riposi, dotazione hardware e software, sicurezza sul lavoro potranno essere richieste utilizzando la sezione commenti presente in calce a questo articolo (servizio riservato ai Clienti che si identificano). 

Cos’é lo Smart Working

Smart Working o Lavoro Agile
Lo Smart Working o Lavoro Agile, è stato introdotto con legge 22 maggio 2017, n. 81 allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le caratteristiche principali di tale modalità lavorativa sono le seguenti:
a) la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) i lavoratori agili possono utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento della attività lavorativa. Da notare che la norma non richiama le disposizioni contenute nel Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 69 e ss.) in materia di uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali;
c) assenza di una postazione fissa per il lavoratore quando questi svolge la prestazione fuori dai locali aziendali. Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e del loro buon funzionamento;
d) l’accordo per Il lavoro agile è stipulato ad substantiam per iscritto. Le caratteristiche dell’accordo sono le seguenti: la regolamentazione pattizia concerne la sola prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali; tale regolamentazione può riguardare anche (non solo) forme si esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, gli strumenti utilizzati dal lavoratore e i tempi di riposo; l’accordo può essere a tempo determinato o indeterminato.
e) al lavoratore in modalità agile è corrisposto il normale trattamento economico e normativo non inferiore a quello “complessivamente” spettante ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni all’interno della sede aziendale;
f) il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
nonché alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

Le deroghe previste per l’emergenza
In attuazione delle previsioni contenute nel decreto legge, il D.P.C.M. 1° marzo 2020 in materia di lavoro agile ha stabilito che tale particolare modalità lavorativa, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (ossia per sei mesi), da tutti i datori di lavoro per ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Attenzione

La modalità di svolgimento del lavoro agile nei termini di cui sopra può essere stabilita anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla norma, il che significa che le imprese interessate potranno imporre ai lavoratori subordinati lo svolgimento del rapporto in modalità agile anche contro la loro volontà.

La comunicazione telematica
Dal 24 febbraio 2020, le aziende interessate possono trasmettere le comunicazioni di smart working anche in assenza di un accordo individuale. Per ogni comunicazione (si ricorda ognuna riguardante un singolo lavoratore) devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. data sottoscrizione: coincidente con la data di inizio del periodo in smart working;
2. file accordo: un file PDF/A contenente una dichiarazione dell’Azienda nella quale sia presente un riferimento al DPMC 1 marzo 2020 e le informazioni anagrafiche (tra i quali il Codice Fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione;
3. tutte le altre informazioni: si applicano le regole indicate nelle Istruzioni alla compilazione
La trasmissione è consentita dal portale lavoro.gov.it a coloro che:
• sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID
• sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it incaricati, da parte del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulenti del lavoro o altro soggetto abilitato.

La informativa INAIL
Fino al 31 luglio 2020 (e salvo proroghe) la finalità di semplificazione viene perseguita anche mediante la possibilità di adempiere all’obbligo di rendere l’informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro (previsto dall’art. 22, legge 81/2017) in via telematica (basta, quindi, una semplice email al dipendente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ), utilizzando i moduli disponibili sul sito Inail. Nello smart working gli obblighi prevenzionistici assumono caratteri peculiari. Restano teoricamente gli stessi adottati dalla azienda per gli altri lavoratori ma è proprio la modalità peculiare che caratterizza la prestazione a richiedere una definizione innovativa ed altrettanto specifica dell’obbligo prevenzionistico. Non è, infatti, ipotizzabile che la azienda predisponga una sede fissa all’esterno della sede principale dotata delle caratteristiche di sicurezza necessarie dal momento che la modalità agile della prestazione lavorativa è tale proprio perché prescinde da una posizione fissa e ben individuata di lavoro.
La informativa contiene una illustrazione dei comportamenti richiesti allo smart worker che di seguito si riassumono:
• cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
• non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
• individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
• in ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

SI RICORDA CHE

La applicabilità del lavoro agile o smart working in “modalità semplificata”, grazie alla quale non sarà necessario l’accordo individuale per porre in essere la modalità lavorativa agile, è utilizzabile fino al 31 luglio 2020 (salvo proroghe) da tutti i datori di lavoro e per tutto il territorio nazionale.

 

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