Corona-Virus: per agenti e rappresentanti i 600,00 € concessi solo il 28.03.2020

Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei beneficiari dell’indennità di 600 euro destinata dall’articolo 28 del decreto legge “Cura Italia” a autonomi, liberi professionisti , stagionali, operai agricoli e lavoratori dello spettacolo. Rientrano, invece, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, tra i percettori del Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’articolo 44 del Dl, per sostenere lavoratori dipendenti e autonomi.

Dal Fondo di ultima istanza un bonus di 600 euro
Il chiarimento arriva dal ministero dell’Economia, che sul sito ha pubblicato le prime Faq sull’applicazione del Dl, ponendo il quesito se hanno diritto all’indennità gli agenti di commercio che, oltre all’iscrizione all’Ago (assicurazione generale obbligatoria) hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco. L’esclusione è dovuta al fatto che l’indennità di 600 euro, spiega il Mef, «riguarda solo coloro che non siano iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie».

Novità del 28.03.2020 

In una FAQ del MEF viene aperta la possibilità di richiedere l’assegno di 600,00 euro in quanto iscritti alla gestione agli agenti e rappresentanti.

Lo studio predisporrà la domanda per conto dei clienti.

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