Un problema che si è presentato con una certa frequenza nel corso dell’anno 2019 è quello di Clienti che lamentano di non avere ricevuto sul Sistema di Interscambio (SDI) fatture elettroniche da fornitori, spesso occasionali (e ancor più spesso relative ad acquisti di carburanti e di spese di vitto ed alloggio).
Premesse
Incominciamo ad inserire alcuni presupposti che devono ovviamente esistere:
- la fattura deve essere richiesta entro il termine della transazione
- devono essere comunicati al fornitore i dati corretti dell’azienda, in primis il codice di partita Iva e il codice SDI assegnato alla Vostra azienda
Appurati i due precedenti punti ci possiamo trovare di fronte a due tipi di fornitori:
- quello che aderisce al regime del forfait, che è tenuto a consegnarVi la fattura in forma cartacea (se non ha optato anche lui per l’emissione elettronica) al termine della prestazione
- quello che non aderisce, quindi con regime tributario ordinario, che può emettere la fattura entro i dodici giorni successivi al termine della prestazione.
Come consigliamo di comportarVi?
Soprattutto nei confronti dei fornitori occasionali (ad esempio il ristoratore che fornisce i pasti in trasferta agli operatori aziendali) diventa consigliabile pagare solamente con modalità tracciate, meglio se bancomat o carta di credito, dopo aver chiesto la fattura, e facendosi dare i suoi dati aziendali, principalmente il codice di partita Iva, la denominazione dell’azienda ed un indirizzo di posta elettronica (e se non l’hanno una PEC, che è obbligatoria)
Una volta trascorsi i canonici dodici giorni e non ricevuta la fattura dallo SDI potrete contattare innanzitutto lo studio per effettuare un controllo nel Vostro cassetto Fatture & Corrispettivi se il documento sia entrato nel novero dei documenti non consegnati, se l’esito sarà negativo potrete inviare una lettera di sollecito (vedi facsimile) controllando che il fornitore adempia a quanto richiesto e che, quindi, la fattura venga consegnata o rintracciata.
Qualora, nonostante tutto, il fornitore non invii la fattura o non consenta di recuperarla dallo SDI, per non incorrere in sanzioni (vedasi infra) sarà necessario procedere con l’invio di una autofattura al servizio di interscambio riportante i vostri dati e quelli del fornitore (da qui l’importanza di reperirli fin da subito per evitare estenuanti ricerche) con codice TD20 e con pagamento dell’Iva dovuta entro i successivi trenta giorni.
Le sanzioni previste per non avere regolarizzato una fattura passiva non ricevuta ammontano al:
100% dell’iva dovuta con un minimo di 250,00 € per ogni violazione
Lo studio rimane a disposizione di tutti i Clienti per tutte le attività di cui avessero bisogno in merito.