Premessa
Un adempimento che non sempre viene ricordato dal datore di lavoro è oggetto di questo articolo con lo scopo di sensibilizzare i Clienti alla verifica sul proprio personale dipendente. Ricordatevi che:
- la formazione deve essere effettuata entro i sessanta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa del dipendente
- il certificato ha durata quinquennale e, terminata la validità, deve essere oggetto di aggiornamento.
E’ inutile dire che la mancata formazione è sanzionata dalla legge di riferimento in misura graduata in relazione al numero di violazioni riscontrate in azienda.
Cos’è?
L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
e che la durata di tale modulo generale non debba essere inferiore alle 4 ore (come specificato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011).
QUANDO DEVO SVOLGERE IL CORSO?
Il corso di formazione generale è obbligatorio per il lavoratore e deve essere svolto al momento:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
A QUALI LAVORATORI E A QUALI SETTORI E’ RIVOLTO IL CORSO?
A tutti i lavoratori di qualsiasi macrocategoria di rischio e corrispondenza ATECO 2002-2007;
COME SI SVOLGE IL CORSO?
Il corso di formazione generale lavoratore si può svolgere in aula o in modalità e-learning.
Contattate l’azienda che vi fornisce assistenza in materia di sicurezza sul lavoro per gestire l’adempimento.