Dichiarazioni d’intento nel cassetto fiscale: onere in più per i fornitori
Da lunedì 2 marzo, l’esportatore abituale non avrà più l’obbligo di comunicare al proprio fornitore che ha inviato una dichiarazione d’intento che lo riguarda all’agenzia delle Entrate e quest’ultimo dovrà controllare il proprio cassetto fiscale prima di emettere le fatture, per accertarsi se inserirvi l’Iva o meno.
Stop invio lettera al fornitore
Dal 1° gennaio 2020, è stato eliminato l’obbligo, che imponeva all’esportatore abituale (cioè al cessionario o al committente dell’operazione senza Iva) di consegnare al fornitore o prestatore o alla dogana la dichiarazione di intento, che lo stesso esportatore invia all’agenzia delle Entrate.
L’eliminazione dell’obbligo è contenuta nel nuovo articolo 1 del decreto legge 746/1983, ma, fino a giovedì scorso, mancava il provvedimento attuativo, che doveva essere adottato entro il 29 agosto 2019. È stato pubblicato il 27 febbraio 2020 (il provvedimento è n. 96911, si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) e ha previsto che l’agenzia delle Entrate, dal 2 marzo 2020, renderà disponibili a ciascun fornitore, indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento, le informazioni contenute sulle stesse (ad esempio, se si tratta di una o può operazioni e i relativi limiti di importo).
In pratica, dal 2 marzo 2020 il fornitore potrà visionare i dati dei modelli delle dichiarazioni d’intento, che l’agenzia delle Entrate riceverà per suo conto, solo accedendo nel proprio cassetto fiscale di Fisconline (o di Entratel, se si è sostituti d’imposta che presentano il 770 per più di 20 percipienti) o chiedendo all’intermediario abilitato e delegato di accedere al cassetto fiscale del fornitore stesso, tramite l’accesso a Entratel del professionista.
Considerando che solo da lunedì prossimo sarà possibile accedere a queste informazioni, necessarie per compilare correttamente le fatture da emettere, si ritiene che l’eliminazione dell’obbligo del cliente di inviare i modelli al fornitore parta solo da questa data.
Difficilmente l’eliminazione di questo obbligo può essere considerata una semplificazione per i contribuenti, in quanto da lunedì, prima di emettere qualunque fattura di vendita di beni o di servizi, i contribuenti Iva (non forfettari o minimi), dovranno controllare (direttamente o tramite gli intermediari abilitati e delegati), se hanno ricevuto la dichiarazione d’intento, non nella loro pec, e-mail ordinaria o cassetta postale, ma nel proprio «cassetto fiscale» delle Entrate.
Lettera di cortesia
Si consiglia, quindi, ai fornitori di chiedere ai propri clienti di continuare a inviare ai primi le lettere d’intento che i secondi inviano all’agenzia delle Entrate.
In caso di emissione della fattura erroneamente con Iva, per non aver visto la lettera d’intento ricevuta dalle Entrate per proprio conto, è comunque sempre possibile emettere una nota di accredito e riemettere una nuova fattura senza Iva.