Il nuovo art. 101 TUIR consente di dedurre le perdite su crediti inesigibili di importo inferiore a 5.000 euro, per le grandi imprese, e 2.500, per le altre imprese; condizione necessaria è che i crediti siano scaduti da almeno 6 mesi. Particolare attenzione deve essere quindi prestata nella rilevazione delle imposte anticipate e degli eventuali fondi svalutazione stanziati.
L’art. 101, comma 5, TUIR è stato modificato, dapprima, dal D.L. n. 83/2012, successivamente dalla legge di Stabilità 2014. Una delle novità più interessanti è rappresentata dalla possibilità di dedurre perdite su crediti di modesto importo, senza dover rispettare vincoli particolarmente stringenti.
Con la nota operativa n. 9 del 2014, l’Accademia Romana di Ragioneria evidenzia i principali aspetti fiscali e contabili, relativi alla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo.
Deducibilità delle perdite su crediti (art. 101 TUIR) Sono deducibili: “[…] le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato […]. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione […], e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. |
Per poter essere dedotte, quindi, le perdite su crediti devono essere determinate da elementi certi e precisi. A tale proposito, il legislatore ha individuato una serie di ipotesi per le quali precisione e certezza sono rispettate ex lege, e cioè:
– quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali;
– quando il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
– quando il credito è di modesto importo e scaduto da almeno 6 mesi;
– quando il credito è prescritto;
– quando il credito è stato cancellato in seguito all’applicazione dei principi contabili.
Le perdite su crediti di modesto importo
Le imprese creditrici di grandi dimensioni (con ricavi pari almeno a 100 milioni di euro) possono dedurre le perdite su crediti di importo nominale, al netto di eventuali incassi già effettuati, non superiore a 5.000 euro, mentre le altre imprese potranno dedurre dette perdite se derivanti da crediti di importo non superiore a 2.500 euro.
Tali importi devono essere calcolati al netto degli interessi di mora e al lordo dell’IVA (cfr. circolare n. 26E2013).
Le perdite sono deducibili a condizione che il credito risulti scaduto da almeno 6 mesi e se la componente negativa sia stata imputata a conto economico.
Nota bene La perdita può essere dedotta anche negli esercizi successivi a quello in cui scade il termine dei 6 mesi, a condizione che ciò avvenga nell’esercizio in cui il costo viene imputato a conto economico. Al contrario, se l’imputazione del costo in conto economico avviene nell’esercizio x e i sei mesi scadono nell’esercizio x+1 il costo può essere dedotto dal reddito in quest’ultimo esercizio e non in esercizi successivi. |
La nota n. 9/2014 dell’Accademia Romana sottolinea anche un ulteriore aspetto, cioè il fatto che l’entità del credito non è riferita al debitore nel suo complesso ma alla singola obbligazione.
Nota bene Se il creditore vanta più crediti nei confronti dello stesso debitore, di importo complessivamente superiore a 5.000 euro – 2.500 euro ma unitariamente inferiore a detto limite, potrà dedurre la perdita derivante da ciascuno di essi. |
Il principio è valido per i crediti derivanti da obbligazioni autonome.
Se invece il credito deriva da obbligazioni periodiche, il limite è relativo alla somma dei crediti della medesima obbligazione periodica, scaduti da più di sei mesi nel medesimo periodo d’imposta.
Nella circolare n. 26/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che – se i requisiti per poter dedurre una perdita su crediti di modesto importo sono rispettati in un certo anno d’imposta – la deduzione del costo potrà avvenire anche in un periodo successivo, senza dover verificare nuovamente i limiti.
Nota bene Ai fini del calcolo dei 6 mesi, la scadenza “ordinaria” per il pagamento dei crediti commerciali è 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ovvero 60 giorni, se pattuito diversamente dalle parti. I 30 giorni decorrono dalla data del ricevimento della merce o del servizio quando la fattura è ricevuta prima di tale data ovvero quando non sia certa la data di ricevimento del documento fiscale. Se invece è prevista ex lege (o da contratto) l’accettazione o verifica della merce, i 30 giorni decorrono da questi eventi. |
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