Naspi – Il contributo di licenziamento

Come previsto dall’art. 2 comma 31 Legge 92/2012, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI, a far data dal 01/01/2013 il datore di lavoro dovrà versare una somma pari al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (per il 2018: euro 1.221,44 x 41% = euro 500,79 ).
Il contributo di licenziamento è dovuto anche:

  •  per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione (art. 2 comma 32 Legge 92/2012);
  • a seguito di dimissioni del lavoratore per giusta causa;
  • a seguito delle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore (che abbia usufruito del congedo di paternità) durante il primo anno di vita del bambino;
  • alle risoluzioni consensuali del rapporto avvenute con conciliazione della controversia relativa alla richiesta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con i limiti dimensionali previsti dal nuovo art. 18 della legge n. 300/1970, sottoscritta avanti alla commissione istituita ex art. 410 cpc presso la Direzione territoriale del Lavoro;
  • alla risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro per trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 chilometri dalla residenza del prestatore o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici (circ. INPS n. 108 del 10 ottobre 2006).
    Come precisato dall’INPS nel punto 2 della Circolare n. 44 del 22 marzo 2013 il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
  • per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario;
  • nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%. Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;
  •  la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
    NASPI E IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
    Con l’Interpello n. 13 del 24 aprile 2015 il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito relativo al riconoscimento della NASPI ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari ed ai lavoratori che abbiano accettato l’offerta economica propostagli dal datore di lavoro nella c.d. “conciliazione agevolata” ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 23/2015.

Premesso che i requisiti per l’accesso alla NASPI sono:
perdita involontaria dell’occupazione;
• almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni;
• almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono la perdita involontaria del lavoro;
la NASPI viene riconosciuta:
• ai lavoratori che hanno rassegnato dimissioni per giusta causa;
• nei casi di risoluzione consensuale (art. 7 L. 604/66).
Il Ministero (così come già chiarito per l’ASPI con l’interpello n. 29/2013) ritiene che “appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare l’ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della cosiddetta disoc¬cu-pazione involontaria con conseguente riconoscimento della NASPI”.
Il Ministero del Lavoro ritiene inoltre possibile il riconoscimento della NASPI ai lavoratori che aderiscono alla procedura di conciliazione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 23/2015.
Pertanto, in entrambi i casi sopra de¬scritti, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del cosiddetto contributo di licenziamento.

Autorità: Legge – 28/06/2012, n. 92

Gazzetta uff.: 03/07/2012, n. 153

Testo vigente

Epigrafe

LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 (in Suppl. ordinario n. 136 alla Gazz. Uff., 3 luglio 2012, n. 153). – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (RIFORMA FORNERO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO) (A

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ARTICOLO N.2

Ammortizzatori sociali (A)

Vigente dal 01/01/2020

Omissis

  1. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e’ dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita’ aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianita’ aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuita’ o se comunque si e’ dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 12(G).
  2. Il contributo di cui al comma 31 e’ dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (H).
  3. Il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (I).
  4. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto nei seguenti casi 13:
  5. a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuita’ occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale;
  6. b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attivita’ e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l’anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (L).
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo e’ moltiplicato per tre volte (M).

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