Con decorrenza 1.1.2020 la normativa relativa alle cessioni di beni intracomunitari ha subito delle importanti trasformazioni laddove è stata introdotta una presunzione legale di cessione dei beni, con contestuale non applicazione dell’IVA, nel caso in cui ci siano prove che la merce è stata effettivamente consegnata al cliente comunitario.
In mancanza di questa documentazione, per effetto dell’inversione dell’onere della prova, sarà il venditore italiano a dover dimostrare che la spedizione è avvenuta e che tutti i requisiti per la non applicazione dell’IVA esistono.
Laddove il trasporto della merce viene effettuato da un vettore (trasportatore) incaricato non vi sono particolari problemi.
Qualora, invece, il trasporto viene effettuato dal cedente, o dall’acquirente intracomunitario, i Clienti dello studio sono pregati di mettersi in contatto con noi per approfondire la problematica.