Imposta di bollo su fattura elettronica – approfondimento dell’adempimento

Approfondimento

Il D.M 28.12.2018 (che ha modificato il D.M. 17.6.2014) ha previsto che l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse dall’1.1.2019 debba essere assolta in modalità telematica.

Come precisato dalla circolare 14/E/2019, la scadenza è applicabile a tutte le fatture elettroniche, sia quelle emesse tramite SdI che quelle extra SdI. Sarà l’Agenzia delle Entrate a indicare la somma dovuta rendendola disponibile all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia; chiaramente nel conteggio non si terrà conto né delle e-fatture scartate dallo SdI, né di quelle emesse extra SdI. 

L’art. 12-novies, D.L. 34/2019 (come modificato dall’art. 143, D.L. 34/2020, decreto Rilancio) consente all’Agenzia delle Entrate di integrare le e-fatture (inviate allo SdI dall’1.1.2021), che non riportano l’annotazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma che dovrebbero esservi assoggettate sulla base della natura dell’operazione. 

L’art. 17, D.L. 124/2019 (decreto fiscale) integra il citato art. 12-novies prevedendo che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa ex art. 13, D.Lgs. 471/1997 (30% o 15%) ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Con la risposta alla consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l’Agenzia ha chiarito che la riduzione ad un terzo disposta dall’art. 12-novies, D.L. 34/2019 si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dall’art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997. La sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, è quindi pari: 

  • al trenta per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento; 
  • al quindici per cento, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento; 
  • ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

La sanzione richiamata dall’art. 12-novies, co. 1, terzo periodo, è ravvedibile ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997. La misura su cui applicare le riduzioni disposte dalle lettere da a) a b-quater) dell’articolo da ultimo citato va individuata secondo le regole dettate dal medesimo art. 13.
La comunicazione di cui all’art. 12-novies, co. 1, D.L. 34/2019 – con cui l’Agenzia delle Entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare – inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate. Qualora si rendessero necessarie delle modifiche a quanto predisposto dall’Agenzia, per i codici tributo da esporre nella delega si può far riferimento alla ris. 42/E/2019. Infine, si precisa che le fatture elettroniche per le quali è richiesta l’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17.6.2014.

Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore il decreto Mef  4.12.2020 (in G.U. n. 314 del 19.12.2020), che modifica l’art. 6, D.M. 17.6.2014, norma che regola il pagamento dell’imposta di bollo per i documenti rilevanti ai fini tributari, tra cui rientrano naturalmente le fatture elettroniche.

Inoltre, l’art. 1, co. 1108, L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 22, D.P.R. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Nuove scadenze 

Dal 2021 cambiano le tempistiche di versamento del bollo sulle fatture elettroniche a seguito delle modifiche apportate all’art. 6, D.M. 17.6.2014 dal D.M. 4.12.2020. 
Il pagamento, infatti, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre. Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà quindi essere versato entro il 31 maggio 2021. Le scadenze ordinarie presentano una particolarità quanto al secondo trimestre dell’anno: il pagamento andrà effettuato in questo caso entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura. Quindi, il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre.

Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili, inoltre, per il primo e secondo trimestre quando l’imposta dovuta risulti inferiore a 250 euro: più precisamente, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, e quindi entro il 30 novembre.

Integrazione del bollo ove dovuto da parte dell’Agenzia

 Le fatture elettroniche senza bollo trasmesse dall’1 gennaio 2021 tramite Sdi (Sistema di interscambio) e per le quali – secondo il Fisco – l’imposta era dovuta verranno integrate direttamente, per ciascun trimestre, dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4.2.2021, prot. n. 34958 ha definito le modalità tecniche per l’integrazione dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati al contribuente.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, per ogni trimestre dell’anno, fornisce, nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», al titolare di partite Iva tenuto all’emissione della fattura elettronica due distinti elenchi

  • uno con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A non modificabile);
  • l’altro con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta (elenco B modificabile).

Tali elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, all’interno dell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio). Se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

Il cedente/prestatore, o il suo intermediario delegato, se ritiene che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, può procedere all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B.

Poi, può integrare l’Elenco B con i riferimenti delle fatture elettroniche per le quali risulta dovuta l’imposta, anche se non individuate dall’Agenzia. Le suddette modifiche possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento.

In base ai dati delle fatture elettroniche indicati nei due elenchi, viene calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Comunicazione ai contribuenti 

Entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia rende noto nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del cedente/prestatore al cedente o prestatore o all’intermediario delegato, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdi in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta e delle integrazioni del periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine della comunicazione slitta al 20 settembre nel caso di fatture elettroniche trasmesse tramite Sdi nel secondo trimestre.

Quanto dovuto può essere versato:

  • tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale «Fatture e Corrispettivi»;
  • in modalità telematica con il modello F24.

Il servizio dell’Agenzia consente di versare anche le sanzioni e gli interessi da ravvedimento, pagando oltre la scadenza.

Recupero dell’imposta e sanzioni Nel caso in cui, attraverso le procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate rilevi il ritardatoomesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sdi, il contribuente riceverà la comunicazione:

  • al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-Pec;
  • oppure anche per il tramite di un intermediario ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, il ricevente può fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.

La comunicazione contiene:

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore; 
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata; 
d) gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata; 
e) l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente Ufficio dell’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Versamento dell’imposta di bollo sulle E-fatture (emesse tramite Sdi dall’1.1.2021)

Trimestre solare

Scadenza ordinaria dal 2021

Scadenza con soglia 250 euro

gennaio-febbraio-marzo

31 maggio

se il bollo del primo trimestre è inferiore a 250 euro

entro il 30 settembre

se il bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro

entro il 30 novembre

aprile-maggio-giugno

30 settembre

luglio-agosto-settembre

30 novembre

30 novembre

ottobre-novembre-dicembre

28/29 febbraio

28/29 febbraio

Integrazione dell’Agenzia delle Entrate e variazione del contribuente

Trimestre solare

integrazione entro il giorno 15 del primo mese successivo

variazione entro ultimo giorno del primo mese successivo, tranne per II° trimestre

gennaio-febbraio-marzo

15 aprile

30 aprile

aprile-maggio-giugno

15 luglio 

10 settembre

luglio-agosto-settembre

15 ottobre

31 ottobre

ottobre-novembre-dicembre

15 gennaio

31 gennaio

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sul bollo dovuto

Trimestre solare

scadenza entro il giorno 15 del secondo mese successivo, tranne II° semestre

gennaio-febbraio-marzo

15 maggio

aprile-maggio-giugno

20 settembre

luglio-agosto-settembre

15 novembre

ottobre-novembre-dicembre

15 febbraio