Ricordiamo ai Clienti che non lo avessero già fatto di comunicare allo studio i costi di commissione addebitate dagli istituti bancari nel 1^ semestre 2022.
Questo ci consentirà di calcolare il credito di imposta e di utilizzarlo entro la fine dell’anno in corso.
Vi ricordo che il credito di imposta ammonta al 100% delle commissioni pagate nel sopracitato periodo.
Siete pregati di utilizzare il seguente form:
Approfondimento
L’art. 22 del D.L. 124/2019 prevede per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973.
Il credito d’imposta spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
L’art. 11-bis del D.L. 73/2021 ha potenziato il credito per le commissioni maturate nel periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2022. In particolare, il comma 1-ter del citato art. 22 innalza il credito d’imposta al 100% delle commissioni maturate nel periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2022 quando il beneficiario (esercente attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali) adotti:
- gli strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (co. 3 dell’art. 2, del D.Lgs. n. 127/2015), compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito;
- i sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione (co. 5-bis dell’art. 1, del D.Lgs. n. 127/2015).
Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito in quelle relative ai periodi di utilizzo. Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Con il provv. 6.8.2021 sono state individuate le modalità attuative. Infine, si ricorda che l’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime de minimis.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 5-novies del D.L. 146/2021 gli operatori che mettono a disposizione gli strumenti di pagamento elettronico (es. banche), devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei suddetti strumenti messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.