L’acconto IVA 2020: roadmap dell’attività svolta dallo studio e breviario minimo della scadenza

Best Practice:

La gestione dell’acconto Iva da parte dello studio avverrà con le seguenti scadenze:

  • entro il 21.12.2020 lo studio metterà a disposizione della Clientela su Webdesk il modello F24 calcolato con il metodo storico (vedi infra) indicando a ciascun cliente interessato dal versamento se può usufruire o meno della proroga del versamento al 31.03.2020 (vedi infra)
  • il Cliente che, avendone il diritto, intenderà usufruire della proroga lo comunicherà allo studio con il seguente form:
    Avendo verificato su WEBDESK che la nostra azienda HA i requisiti per poter prorogare il versamento dell’acconto Iva 2020 al 31.03.2021 con il presente form:
  • qualora il Cliente ritenga di voler eseguire un calcolo con metodo effettivo (vedi infra) comunicherà allo studio entro il giorno 22.12.2020 tale intenzione utilizzando il seguente form:
    con la presente chiedo che venga effettuato il calcolo dell’acconto con il metodo effettivo e con l’invio della presente dichiaro che:
    attenzione: lo studio non provvederà ad effettuare verifiche contabili per accertare che quanto sopra dichiarato sia corretto. Lo studio provvederà ad effettuare una liquidazione con metodo effettivo e la comunicherà al Cliente
  • Lo studio comunicherà ai sopracitati Clienti l’esito della liquidazione effettiva entro il 24.12.2020
TERMINE DI VERSAMENTO E PROROGA

L’acconto Iva deve essere versato in un’unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2020, il termine in parola scade il 28 dicembre 2020 (essendo il 27 giorno festivo), salvo la possibilità per il contribuente di invocare la proroga del termine di versamento senza sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021 (in un’unica soluzione oppure versando, entro tale data, la prima di quattro rate mensili), come previsto dall’articolo 2 del Dl 30 novembre 2020, n. 157 (cd. decreto Ristori-quater), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, se ricorrono le condizioni soggettive e oggettive ivi contemplate.

Nota bene

L’articolo 2 del Dl 157/2020 (cd. decreto Ristori-quater) ha previsto, infatti, il rinvio di alcuni termini di versamento in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi compreso il versamento dell’acconto Iva per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione:

  • ovunque localizzati, se nel periodo d’imposta precedente a quello in corso hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a novembre 2019;
  • ovunque localizzati, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020;
  • che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cd. zone arancioni o zone rosse, come individuate alla data del 26 novembre 2020;
  • che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Dl 149/2020 ovvero che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, se il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa è ubicato nelle cd. zone rosse.

BREVIARIO DELL’ADEMPIMENTO

Chi è tenuto all’adempimento:

Sono soggetti al versamento dell’acconto IVA tutti i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni e i versamenti dell’imposta del valore aggiunto (mensili, trimestrali per natura o per opzione)

Chi è esonerato dall’adempimento:
  • deve versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
  • ha cessato l’attività nel corso di quest’anno  e non è tenuto ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre (contribuenti “mensili”) oppure all’ultimo trimestre (contribuenti “trimestrali”);
  • applica il regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (es. le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere);
  • applica il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 27, comma 1–2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98;
  • applica il regime forfetario per gli autonomi di cui all’articolo 1, comma 54–89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • nel periodo d’imposta, ha effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti agli effetti dell’Iva;
  • ha effettuato esclusivamente operazioni attive con applicazione del meccanismo dello split payment
  • ha iniziato l’attività nel corso dei quest’anno;
  • ha evidenziato un credito Iva nella liquidazione relativa al mese di dicembre dell’anno scorso (contribuenti “mensili”);
  • ha evidenziato un credito Iva nella liquidazione relativa all’ultimo trimestre dell’anno scorso (contribuenti “trimestrali per natura”);
  • ha evidenziato un credito Iva nella dichiarazione annuale relativa all’anno scorso (contribuenti “trimestrali per opzione”);
  • prevede di evidenziare un credito Iva nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa a quest’anno o nella dichiarazione Iva annuale relativa a quest’anno.
Base di calcolo per il metodo storico

La base di calcolo utilizzata deve essere considerata al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre dell’anno scorso e al netto degli eventuali interessi che erano dovuti in sede di dichiarazione annuale per l’anno scorso.

Percentuale da versare:

88%

Metodo di calcolo effettivo:

Adottando il metodo analitico (o effettivo) previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, della Legge 405/1990, la base di calcolo dell’acconto Iva è determinata tenendo conto dell’importo risultante da un’apposita liquidazione dell’imposta, relativamente alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20 dicembre, la quale tiene conto:

  • per i contribuenti trimestrali, delle operazioni attive effettuate nel periodo 1 ottobre – 20 dicembre 2020 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo;
  • per i contribuenti mensili, delle operazioni attive effettuate nel periodo 1 dicembre – 20 dicembre (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo.
Termine di versamento:

L’acconto Iva deve essere versato in un’unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno.

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