Corresponsione del bonus 100,00 euro ai dipendenti che hanno lavorato nel mese di marzo 2020

Best Practice

Si informa la Clientela che il premio di 100,00 € previsto dall’articolo 63 del D.L. 18/2020 per i lavoratori che hanno prestato l’attività nel mese di marzo verrà corrisposto con il periodo di paga di aprile 2020.

Approfondimento

Con la circolare 8/2020 arrivano all’ultimo momento le istruzioni delle Entrate per l’erogazione nella busta paga di aprile del premio ai dipendenti che nel mese di marzo hanno reso la prestazione presso la sede di lavoro. Tanto che la stessa Agenzia lascia aperta la possibilità di pagarlo anche nei mesi successivi.

La circolare chiarisce che la ratio della norma vuole riconoscere un premio a quei dipendenti che hanno continuato a lavorare all’interno dell’amministrazione senza poter beneficiare del lavoro agile. Le modalità operative discendono da questo presupposto.

In primo luogo i giorni di servizio per i quali viene riconosciuto il premio devono essere calcolati come rapporto tra le ore effettivamente lavorate in sede e le ore lavorabili contrattualmente. Mentre la norma fa esplicito riferimento ai giorni la circolare adotta un criterio maggiormente analitico.

Inoltre viene specificato che né al numeratore né al denominatore devono essere considerati i giorni di assenza, da quantificare in ore, per ferie, malattie e aspettative non retribuite. In applicazione della stessa logica, seppure non richiamate nella circolare, dovrebbero rimanere escluse tutte le fattispecie di assenza che trovano giustificazione in una norma di legge o di contratto collettivo.

In particolare, non dovrebbero rilevare i nuovi congedi Covid e l’estensione dei giorni di permesso previsti dalla legge 104/1992 introdotti dal decreto Cura Italia.

Ma in questa linea si dovrebbero annoverare anche gli altri istituti ordinari quali i permessi, il recupero flessibilità e banca delle ore, i congedi parentali eccetera. Al contrario sembrano irrilevanti le ore di lavoro straordinario.

Ancora, nella stessa direzione, il premio non deve essere influenzato dalla tipologia di contratto. In altri termini, il part-time orizzontale, verticale o misto vedrà lo stesso trattamento del tempo pieno.

In conclusione rimangono esclusi dal bonus solo i dipendenti che hanno prestato la propria attività in smart-working. Risulta singolare rilevare che il dipendente in servizio tutto il mese, ma che nella seconda metà di marzo ha dovuto accedere al lavoro agile, riceverà un premio dimezzato rispetto al proprio collega in ferie per due settimane.

Come previsto dalla norma, il limite dei 40mila euro per accedere al beneficio deve essere calcolato considerando solo il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2019 e soggetto a tassazione ordinaria. Rimangono esclusi quelli a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Il sostituto d’imposta recupera in F24 o in F24EP l’ammontare del bonus corrisposto ai propri lavoratori senza alcun limite o vincolo previsto dalla normativa in tema di compensazioni.

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