Premessa
Estratto da circolare Inps 47 del 28.03.2020
Si ricorda che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto in commento, il trattamento di cui al comma
1 del medesimo articolo può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n.
148/2015.
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al
pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione
e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con
sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare
all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di
consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le
prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
Best Practice
Tutti i clienti sono invitati a monitorare con attenzione la propria PEC e di comunicare, non appena ricevuta, il numero di autorizzazione comunicato dall’Inps (è preferibile la pubblicazione su WebDesk/Documenti Condivisi o in allegato email, in questo caso verificare di ricevere la risposta di lettura inviata manualmente dallo studio)
Lo studio, non appena avrà ricevuto il dato, procederà con l’inoltro dei modelli SR41 per ogni periodo di paga scaduto.