Secondo quanto precisato dall’Inps nella circ. n. 110/1992 al lavoratore che presta attività presso aziende diverse l’assegno spetta solo per l’attività principale. Si intende per attività principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno. Il lavoratore deve indicare, al datore di lavoro presso cui presta l’attività secondaria, l’azienda presso cui esplica l’attività principale per la quale gli viene corrisposto l’assegno.
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Lavoro
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