Sport dilettantistico: la nuova tassazione a decorrere dal 1^ luglio 2023

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Il Servizio Fiscale dello studio gestisce, per conto delle associazioni dilettantistiche Clienti, le novità scaturite dalla riforma fiscale nel settore sportivo.

Sommario

Approfondimento

Dal 1° luglio 2023 trovano applicazione nuove regole di tassazione dei compensi per gli sportivi, nell’area del dilettantismo, che qualificano i redditi come di lavoro nonché prevedono una nuova soglia di non imponibilità fiscale e una disciplina transitoria applicabile per il 2023.

La riforma dello sport modifica la disciplina sulla tassazione dei redditi percepiti dagli sportivi che operano nell’area del dilettantismo, inserendo nuove regole sul trattamento fiscale di tali redditi che hanno efficacia dal 1° luglio 2023.

Le nuove regole prevedono una disciplina fiscale autonoma, contenuta nelle regole sul riordino degli enti sportivi e di lavoro sportivo, per cui dal 1° luglio 2023 i richiamati redditi non saranno più ricondotti nella categoria dei redditi diversi e soggetti alle regole del TUIR, ma considerati redditi di lavoro. Le nuove disposizioni prevedono una maggiore soglia di non imponibilità dei compensi per gli sportivi dilettanti, incrementata fino a euro 15.000, nonché un regime transitorio per passare in corso d’anno al nuovo regime fiscale.

Modifiche al trattamento fiscale dei compensi degli sportivi

Le modifiche al trattamento tributario dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo trovano collocazione nelle regole sul riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In particolare, secondo le nuove regole di tassazione, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, secondo l’art. 36 c. 6 D.Lgs. 36/2021, fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000.

Il richiamato limite di non imposizione rappresenta una vera e proprio soglia di non imponibilità, essendo espressamente previsto che, nell’ipotesi l’ammontare complessivo dei compensi occasionali superi il limite di euro 15.000, la parte che concorre a formare il reddito dello sportivo è solo quella che eccede il richiamato importo.

Volendo fare un esempio, nel caso lo sportivo percepisca compensi di lavoro sportivo, nell’area del dilettantismo, per un importo pari a euro 18.000, soltanto l’importo di euro 3.000, la parte che eccede la soglia di euro 15.000, concorre alla formazione dell’imponibile. Nel caso invece lo sportivo percepisca compensi per lavoro sportivo pari a euro 12.000, l’intero importo risulta esente da imposizione.

Trattamento fiscale dei compensi

Esempio 1

Esempio 2

Compensi nell’area del dilettantismo

euro 18.000

15.000

Parte che concorre alla formazione dell’imponibile

euro 3.000

nessuna imposizione



Autocertificazione dei compensi

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, potrà applicare il richiamato regime di favore, previo ottenimento di una autocertificazione rilasciata dallo sportivo con cui attesta che l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare sono compresi, in maniera totale o parziale, nella richiamata soglia. In questo senso dispone espressamente il comma 6-bis dell’art. 36 D.Lgs. 36/2021, inserito dall’art. 24, c. 1 del DLgs. 163/2022.

Lo sportivo nella autocertificazione dovrà, quindi, riportare l’ammontare totale dei compensi già percepiti nell’anno 2023, indicando zero nel caso non abbia ricevuto alcun compenso, prima di quanto sarà erogato in applicazione dello speciale regime di favore in commento.

Regime transitorio

La nuova disciplina sul trattamento fiscale sostituisce, dal 1° luglio 2023, quanto attualmente previsto in tema di compensi per attività dilettantistiche nel TUIR. La normativa vigente fino al 30 giugno 2023, riconduce tra i redditi diversi di cui all’art. 67 c. 1 lett. m) TUIR quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

I richiamati redditi, per espressa previsione dell’art. 69 c. 2 TUIR, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 10.000.

Nel 2023, dunque, troveranno applicazione due diversi regimi di tassazione:

  • fino al 30 giugno 2023, i compensi degli sportivi, praticanti nell’area del dilettantismo, sono imponibili come redditi diversi e non concorreranno alla formazione del reddito imponibile fino a un ammontare pari a euro 10.000 nel periodo di imposta;
  • dal 1° luglio 2023, i compensi degli sportivi, praticanti nell’area del dilettantismo, sono redditi di lavoro che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, secondo l’art. 36 c. 6 del richiamato D.Lgs. 36/2021, fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000.

Il trattamento fiscale, quindi, per l’anno 2023 è soggetto a due discipline che prevedono tuttavia un diverso limite massimo di non imponibilità dei redditi, euro 10.000 in vigenza dell’attuale regime, euro 15.000 con il nuovo regime di imposizione che entrerà in vigore da luglio 2023.

Il coordinamento tra i due diversi regimi fiscali ha trovato disciplina espressa nella L. 14/2023 che, in fase di conversione del Decreto Milleproroghe (DL 198/2022), ha introdotto una specifica disposizione sulla tassazione dei compensi degli sportivi dilettanti per l’anno 2023.

In particolare, è stato previsto, per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, che l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000, formato sia dai compensi erogati ai sensi dell’art. 67, c. 1, lettera m), TUIR, sia dai compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021.

Nell’anno 2023, dunque, lo sportivo godrà dell’esenzione totale fino a euro 15.000, indipendentemente se i compensi sono relativi al primo o al secondo periodo dell’anno.

Trattamento previdenziale

Le regole illustrate riguardano esclusivamente il trattamento fiscale. In materia previdenziale rimangono applicabili le disposizioni ordinarie, pertanto, fino a euro 5.000 vi sarà esenzione, mentre superata la soglia di euro 5.000 sarà dovuta la contribuzione previdenziale.

 

Art. 36 D.Lgs. 36/2021

 

Art. 67 DPR 917/86

 

Art. 69 DPR 917/86

 

L. 14/2023

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